IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, che prevede, per il  movimento  degli  aeromobili  privati  e
delle persone negli aeroporti  nazionali  aperti  al  traffico  aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero  per  gli  aeromobili  e  del  diritto  di  imbarco  per   i
passeggeri; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati
i parametri  sui  quali  articolare  la  determinazione  dei  livelli
tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne
i criteri attuativi; 
  Visto il decreto interministeriaie del 14 novembre 2000,  n.  140T,
con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i  tassi  di
inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; 
  Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248 che  ha  sostituito  il  comma  10  dell'art.  10  della
predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo  che  «la  misura
dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,  e'
determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti
dal CIPE,  con  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto  il  comma  2,  dell'art.  11-decies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248, che  ha  disposto  quanto  segue:  «fino  alla
determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976, n. 324, seconde le modalita' previste nel comma  10,  dell'art.
10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  come  sostituito  dall'art.
11-nonies del presente decreto, la misura  dei  diritti  aeroportuali
attualmente in vigore e' ridotta in  misura  pari  all'importo  della
riduzione dei canoni  demaniali  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori
che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da
societa' di revisione contabile, che consenta  l'individuazione,  per
tutti i servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»; 
  Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno  2007,  registrata  alla
Corte dei Conti il 10 settembre dello stesso anno, con la  quale,  in
attuazione  dell'art.  11-nonies,  comma  1,  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esclusiva»; 
  Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo
2008,  con  la  quale   la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies  della  legge  n.
248/2005, nella parte in cui non  prevede  che,  prima  dell'adozione
della  delibera  CIPE,  sia  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata, nonche'  dell'art.  11-undecies,  comma  2,  della  stessa
legge, nella parte in cui, con riferimento  ai  piani  di  intervento
infrastrutturale, non prevede  che  sia  acquisito  il  parere  della
Regione interessata; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del  27  marzo  2008,  registrata
alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio  controllo  Ministeri
economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65,
con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata  sentenza
n. 51/2008 e, nel recepire la  richiesta  espressa  dalla  Conferenza
unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n.
38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di  approvazione -  secondo
capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante
testo nella sua interezza; 
  Visto  il  paragrafo  5.1  del  documento  tecnico  di   cui   alla
deliberazione  CIPE  38/2007  che  assegna  all'ENAC  il  compito  di
elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  approvazione  delle  suddette   "Linee   guida",
registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009; 
  Considerato  che  per  la  piena  attuazione  dei  contenuti  delle
predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°,
del  codice  della  navigazione,  la  previa  stipula,  per   ciascun
aeroporto, di un contratto  di  programma  tra  ENAC  ed  il  gestore
aeroportuale; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha  stabilito
che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art.  10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo  sostituito  dal
comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti
provvede, con proprio decreto,  all'aggiornamento  della  misura  dei
diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato"; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio  2008,  n.  79,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  247  del  21
ottobre 2008, di aggiornamento dei diritti  aeroportuali  per  l'anno
2008; 
  Visto  altresi',  il  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
recante «Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti», ed in  particolare,  l'art.  28  -
Diritti aeroportuali - che modifica il  predetto  art.  21-bis  della
legge n. 31/2008, prorogando al  31  dicembre  2009  il  termine  per
«l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali  al  tasso  di
inflazione programmato»; 
  Visto il decreto ministeriale  8  ottobre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del  22  dicembre
2009, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009; 
  Vista la  deliberazione  CIPE  n.  96/2009  del  6  novembre  2009,
registrata alla Corte dei Conti il 2 luglio 2010,  Ufficio  controllo
Ministeri economico-finanziari, registro n.  3  Economia  e  finanze,
foglio n. 317 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), che  ha
modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in  materia  di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esdusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  recante  proroga
dei termini previsti da disposizioni legislative  ed  in  particolare
l'art. 5, comma 6, laddove sono state  apportate  modificazioni  alle
disposizioni  introdotte  dall'art.  21-bis  del   decreto-legge   31
dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28  febbraio  2008,  n.
31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al
31 dicembre 2010 il termine per  «l'aggiornamento  della  misura  dei
diritti  aeroportuali  al  tasso   di   inflazione   programmato»   e
introducendo la limitazione della  decadenza  dell'aggiornamento  dei
diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle societa'  di
gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei  contratti  di
programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010; 
  Visto altresi', il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma  7,
la  proroga  al  31  dicembre  2010  dei   termini   di   sospensione
dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi
dello Stato  a  emanare  atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento  di
diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche  o  persone
giuridiche in relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad  altri
meccanismi automatici, prevedendo espressamente che,  nell'ambito  di
applicazione dello stesso decreto-legge, e'  esclusa  la  regolazione
tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  111  del  14
maggio 2010, concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali
per gli aeroporti di Parma e Trapani; 
  Visto il decreto ministeriale  4  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 dell'11  dicembre
2010, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 febbraio  2011,  n.  10  (Suppl.  Ordinario  n.  53/L  della
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011),  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che
ha fissato al 31 marzo 2011 la scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui
e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n, 248, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  e  successive
modificazioni»; 
  Visto il Documento di  Decisione  di  Finanza  Pubblica  2011-2013,
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre  2010,  che  ha
fissato  per  l'anno  2011  il  valore  dell'inflazione   programmata
all'1,5%; 
  Vista la nota prot. 10 della Direzione Generale per  gli  Aeroporti
ed il Trasporto Aereo del 3 gennaio 2011, con  cui  veniva  richiesto
all'ENAC di espletare, anche per l'anno 2011,  la  propria  attivita'
istruttoria  propedeutica  alla  revisione  dei  livelli   tariffari,
previsti dal citato decreto ministeriale 4 ottobre 2010,  sulla  base
dei canoni aeroportuali e dell'inflazione programmata  2011,  nonche'
in funzione dell'avvenuta presentazione  o  meno  della  contabilita'
analitica dei singoli gestori; 
  Vista la nota prot. 0030566/CSE del 9 marzo 2011, con cui l'ENAC si
assumeva,  tra  l'altro,   l'onere   di   trasmettere,   non   appena
disponibili, i dati definitivi, di traffico e contabili consuntivi al
31.12.2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25
marzo 2011, concernente ulteriore proroga relativa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale  sono  stati  prorogati  al  31
dicembre  2011  i  termini  di  cui  alla  tabella  1   allegata   al
provvedimento, tra cui e' presente il riferimento  all'«art.  21-bis,
comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modfficazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31 e successive modificazioni...»; 
  Vista la nota prot. 2608 del 14 giugno 2011, reiterata in  data  21
luglio 2011, prot. 3183, con la quale la Direzione Generale  per  gli
Aeroporti  ed  il  Trasporto  Aereo  invitava  l'ENAC  a  trasmettere
l'istruttoria  propedeutica  alla  revisione  dei  livelli  tariffari
relativi all'anno in corso; 
  Vista la nota di risposta dell'ENAC prot. 127361/DG del  4  ottobre
2011, corredata di allegati 1  e  2,  con  cui  l'Ente  ha  trasmesso
l'istruttoria inerente all'aggiornamento dei diritti aeroportuali  in
commento; 
  Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-decies, comma  2,  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stati
abbattuti del 10% i livelli dei diritti negli  aeroporti  di  Asiago,
Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria,  Reggio
Emilia,  Salerno,  Venezia  Lido  e   Vicenza   per   la   perdurante
inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema
di contabilita'  analitica,  certificato  da  societa'  di  revisione
contabile; 
  Considerato altresi'  che,  dalle  risultanze  dell'istruttoria  in
esame  risultano  inadempienti  agli  obblighi   di   rendicontazione
analitica, per l'annualita' 2010, anche le Societa' di gestione degli
aeroporti di Alghero, Cagliari e Rimini. Per  detti  scali  e'  stata
applicata la riduzione del 10% dei diritti,  ai  sensi  del  disposto
della citata legge 248/2005; 
  Considerato che,  per  gli  aeroporti  di  Asiago,  Crotone,  Lucca
Tassignano e Vicenza, in ragione della mancata trasmissione dei  dati
necessari all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, la tariffa 2011
e' stata calcolata applicando l'inflazione programmata 2011 (1,5%) ai
diritti oggi vigenti, di cui al D.M. 4 ottobre 2010, gia' comprensivi
della decurtazione del 10%; 
  Considerato che nell'aeroporto di Asiago, scalo a  basso  traffico,
l'applicazione dell'art. 11-decies  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori  allo
zero e, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari
a zero; 
  Considerato  che  l'ENAC,   successivamente,   ha   inoltrato   una
integrazione istruttoria che modifica quella in  precedenza  inviata,
limitatamente agli aeroporti di Alghero, Cagliari e Rimini, in quanto
le societa' di gestione di detti scali, rispettivamente  SO.GE.A.AL.,
SO.G.Aer  ed  AERADRIA,  hanno  trasmesso  le  certificazioni   della
contabilita'  analitica  per  l'annualita'  2010.  Per  detti  scali,
pertanto, i diritti  sono  stati  riportati  alla  loro  misura  ante
abbattimento; 
  Visti i  decreti  interministeriali  (MIT-MEF)  n.  812  e  n.  813
entrambi datati 7 ottobre 2009, n. 65 e n. 148 rispettivamente del 29
gennaio 2010 e del 23 marzo 2010, nonche'  n.  981  del  10  dicembre
2010, di approvazione dei contratti di programma stipulati tra l'ENAC
e le societa' di gestione aeroportuale GESAC, AdP e SAB relativamente
agli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna; 
  Considerato  che  i  per  i  suddetti  aeroporti,  la  misura   dei
corrispettivi aeroportuali e' stata definita nei  relativi  contratti
di  programma   approvati   con   i   su   richiamati   provvedimenti
interministeriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura dei diritti aeroportuali di cui ai decreto ministeriale 4
ottobre 2010, e' aggiornata ai sensi del D.P.C.M. del 25  marzo  2011
che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la scadenza dei  termini  e  dei
regimi giuridici fissati dai decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  10  del  26  febbraio
2011, introdotto dall'art. 21-bis, comma 1, primo e secondo  periodo,
del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  e  successive
modificazioni, per tener conto dell'inflazione  programmata  relativa
all'anno 2011.