IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993  n.  537,
con il  quale  le  funzioni  del  soppresso  Ministero  della  marina
mercantile in materia di tutela e difesa  dell'ambiente  marino  sono
trasferite al Ministero dell'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  di  riforma
dell'organizzazione del Governo; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in  particolare,  l'articolo
8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con  il  Ministro
della marina mercantile previsto dall'articolo  18,  comma  1,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140,  recante  il  regolamento  di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e,  in  particolare,
l'articolo 5 che, tra l'altro, attribuisce  alla  Direzione  generale
per la protezione della natura e del mare le funzioni in  materia  di
istituzione,  conservazione  e  valorizzazione  delle  aree  naturali
protette; 
  Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette  tra  il
Ministero  dell'ambiente  e  la  Regione  autonoma  della   Sardegna,
sottoscritta in data 22 aprile 1997; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
nuovo codice della nautica da diporto; 
  Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21  dicembre
2006,  relativo  alle  misure  di  gestione  della  pesca   nel   mar
Mediterraneo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90,  contenente  il  regolamento  per  il  riordino  degli  organismi
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi  1  e  2,
con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa  all'istituzione
e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto  alla
gestione,  al  funzionamento,  nonche'   alla   progettazione   degli
interventi da realizzare anche  con  finanziamenti  comunitari  nelle
aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la
tutela del mare e la navigazione sostenibile; 
  Visto l'articolo 2, comma 339, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244,  con  il  quale  e'  stata  modificata  la  composizione   della
Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e all'articolo 2, comma  16,  della  legge  9  dicembre
1998, n. 426; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140,  recante  il  regolamento  di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in
data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; 
  Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998  con  il  quale  e'
stata istituita l'area marina protetta «Capo Carbonara»; 
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1999 con il quale  e'  stato
modificato il citato decreto 15 settembre 1998; 
  Vista la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il Comune
di Villasimius e il Ministero dell'ambiente per  l'affidamento  della
gestione dell'area  marina  protetta  «Capo  Carbonara»  al  medesimo
Comune di Villasimius; 
  Vista la richiesta di  modifica  dell'area  marina  protetta  «Capo
Carbonara»,  avanzata  in  data  16  gennaio  2007  dal   Comune   di
Villasimius, in qualita' di ente gestore  e  le  successive  proposte
avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica; 
  Vista  l'istruttoria  preliminare  per  l'aggiornamento   dell'area
marina protetta «Capo Carbonara», svolta dalla Segreteria tecnica per
le aree protette marine e successivamente  dalla  Segreteria  tecnica
per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale  si
e' ravvisata la necessita'  di  aggiornare  l'area  marina  protetta,
nell'ottica di una gestione dinamica della stessa; 
  Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo  di
legittimita' su atti della Corte  dei  conti,  nell'adunanza  del  18
maggio 2006, ha ritenuto che,  in  sede  di  istituzione  delle  aree
marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19,  comma
3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre  1991,  n.  394,
debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal  comma
5 del medesimo articolo di legge. 
  Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a  tale  osservazione,
procedere all'aggiornamento dell'area  marina  protetta  mediante  la
predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di  uno  schema
di  regolamento  di  disciplina  dell'area  marina   protetta   «Capo
Carbonara», da adottarsi contestualmente, al  fine  di  garantire  il
rispetto  degli  accordi  intercorsi  in  sede  istruttoria  con   le
amministrazioni territoriali interessate; 
  Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di  regolamento
di disciplina dell'area marina protetta  «Capo  Carbonara»,  espressi
dal Comune di Villasimius con deliberazione di Consiglio n. 24 del 30
maggio 2008, dalla Provincia di Cagliari con  nota  dirigenziale  del
Settore ambiente prot. n. 88921 del 25 giugno 2008, e  dalla  Regione
Autonoma della Sardegna con nota della Presidenza prot. n. 15574  del
25 luglio 2008 e con  nota  dell'Assessorato  all'ambiente  prot.  n.
20368 del 6 agosto 2008; 
  Visto l'articolo 77, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione  e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, e l'adozione delle relative  misure  di  salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata; 
  Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara»,
espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 ottobre 2009,
rispettivamente Rep. atti n. 41/CU e n. 42/CU, ai  sensi  del  citato
articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  di  aggiornamento  dell'area  marina  protetta
«Capo Carbonara»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17, commi 3 e  4,  che  prevedono  che  i  regolamenti  adottati  con
provvedimento  ministeriale  prima  della   loro   emanazione   siano
comunicati  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   siano
sottoposti al parere del Consiglio di Stato; 
  Visto il parere n.  1439/2010  emesso  dal  Consiglio  di  Stato  -
Sezione Consultiva per gli atti  normativi  -  nell'adunanza  del  12
aprile 2010, ai sensi dell'articolo  17,  comma  4,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la comunicazione prevista  dall'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerato necessario procedere all'approvazione  del  regolamento
di  disciplina  e  organizzazione  dell'area  marina  protetta  «Capo
Carbonara»; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1.  E'  approvato  l'allegato  regolamento  di   disciplina   delle
attivita' consentite nelle diverse  zone  dell'area  marina  protetta
«Capo Carbonara». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Roma, 7 febbraio 2012 


				 
                                                   Il Ministro: Clini 

 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
del territorio, registro n. 3, foglio n. 213 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per
          la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 1993, n. 303, S.O.: 
              «10. Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni del Ministero della marina mercantile  in  materia
          di tutela e di difesa dell'ambiente  marino.  Il  Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata   al   mare
          (ICRAM).». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  8,  della
          legge  23  marzo  2001,  n.  93  (Disposizioni   in   campo
          ambientale) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4  aprile
          2001, n. 79: 
              «8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394
          del 1991, sono soppresse le seguenti parole:  "di  concerto
          con il Ministro della marina mercantile e"». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  agosto   2009,   n.   140
          (Regolamento   recante   riorganizzazione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1°  ottobre  2009,  n.
          228: 
              «Art. 5. (Direzione generale per  la  protezione  della
          natura e del mare). -  1.  La  Direzione  generale  per  la
          protezione della natura e del mare si articola in 7  uffici
          di livello dirigenziale non generale e svolge  le  funzioni
          di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
                a)  istituzione,   conservazione   e   valorizzazione
          sostenibile delle aree protette terrestri e marine; 
                b)  predisposizione  della  relazione  al  Parlamento
          sullo stato di attuazione della  legge  quadro  sulle  aree
          protette e sul funzionamento e i risultati  della  gestione
          dei parchi nazionali; 
                c) esercizio della  vigilanza  sulla  gestione  delle
          aree protette terrestri e marine; 
                d) iniziative volte a garantire la conservazione e la
          corretta gestione  della  Rete  Natura  2000  di  cui  alla
          direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992; 
                e)  coordinamento  delle  attivita'   inerenti   alla
          predisposizione  e  all'aggiornamento  della  Carta   della
          natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette; 
                f) individuazione delle linee fondamentali di assetto
          del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con  la
          Direzione generale per la tutela  del  territorio  e  delle
          risorse idriche, al  fine  della  tutela  degli  ecosistemi
          terrestri e marini; 
                g)  conoscenza  e  monitoraggio  dello  stato   della
          biodiversita', terrestre e marina, con  la  definizione  di
          linee  guida  di   indirizzo   e   la   predisposizione   e
          l'aggiornamento   della   Strategia   nazionale   per    la
          biodiversita'; 
                h)  coordinamento  delle  attivita'   amministrative,
          tecniche e scientifiche in materia  di  biosicurezza  e  di
          biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente
          degli   organismi    geneticamente    modificati    nonche'
          predisposizione del piano  generale  per  le  attivita'  di
          vigilanza; 
                i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di
          flora e fauna terrestri e marine con  particolare  riguardo
          alla  tutela  delle   foreste   promuovendo   la   gestione
          sostenibile degli ecosistemi forestali; 
                l)  attuazione  della   Convenzione   sul   commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973  e
          ratificata con  legge  19  dicembre  1975,  n.  874,  delle
          Convenzioni  UNESCO  per  la  protezione   del   patrimonio
          materiale ed immateriale  dell'umanita',  nonche'  di  ogni
          altro accordo internazionale relativo alla protezione della
          natura e della biodiversita'; 
                m)  esercizio   delle   competenze   previste   dalla
          legislazione in materia di cave  e  torbiere  in  relazione
          alla  loro  compatibilita'   ambientale   con   particolare
          riferimento   al   controllo    di    legittimita'    sulle
          autorizzazioni paesaggistiche; 
                n)  coordinamento  delle  attivita'  di  monitoraggio
          dello stato dell'ambiente marino; 
                o) difesa e gestione integrata della fascia  costiera
          marina; 
                p) attuazione della Convenzione di  Barcellona  e  di
          ogni  altro  accordo  internazionale  per  la  tutela,   la
          conservazione e  la  salvaguardia  del  Mare  Mediterraneo,
          anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti; 
                q) promozione della sicurezza in mare con particolare
          riferimento  al  rischio  di  rilascio  di  inquinanti   in
          ambiente marino; 
                r) programmazione, coordinamento ed attuazione  degli
          interventi in caso di  inquinamento  marino  e  valutazione
          degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei  piani   e
          progetti; 
                s) autorizzazione agli  scarichi  in  mare  da  nave,
          aeromobili o da piattaforma nonche' alla movimentazione dei
          fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare  di
          cavi e  condotte  facenti  parte  di  reti  energetiche  di
          interesse nazionale, o di connessione con reti  energetiche
          di altri Stati; 
                t)  monitoraggio   e   controllo   degli   interventi
          sviluppati per superare situazioni di crisi  nelle  materie
          di  competenza,  in  raccordo  con  il  Dipartimento  della
          protezione civile; 
                u) funzioni, nelle materie  di  competenza,  relative
          alle azioni di prevenzione, alle  attivita'  di  ripristino
          ambientale,    al    risanamento    ambientale    e    alla
          quantificazione del  danno  ambientale  anche  al  fine  di
          garantire l'azione risarcitoria.». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          agosto 2005, n. 202, S.O. 
              - Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio  del  21
          dicembre 2006, relativo alle  misure  di  gestione  per  lo
          sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel  mar
          Mediterraneo e recante modifica del  regolamento  (CEE)  n.
          2847/93 e che abroga il regolamento  (CE)  n.  1626/94,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 409 del 30.12.2006. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90 (Regolamento per il riordino  degli  organismi  operanti
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'articolo  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,   n.   248),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
          S.O.: 
              «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
          navigazione sostenibile). - 1. Dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento e' istituita la  Segreteria
          tecnica  per  la  tutela  del   mare   e   la   navigazione
          sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le  aree
          protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2,  comma
          14, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,  come  modificato
          dall'articolo 8, comma 11, della legge 23  marzo  2001,  n.
          93, e la Segreteria tecnica  per  la  sicurezza  ambientale
          della navigazione e del trasporto marittimi,  istituita  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001,
          n. 93. 
              2. La Segreteria tecnica per la tutela del  mare  e  la
          navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero  per
          quanto concerne  l'istruttoria  preliminare  relativa  alla
          istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine,
          per il supporto alla  gestione,  al  funzionamento  nonche'
          alla progettazione degli interventi  da  realizzare,  anche
          con finanziamenti comunitari, nelle predette aree,  nonche'
          fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione  e
          mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e  dal
          trasporto marittimi sugli ecosistemi marini  e  costieri  e
          alle politiche nazionali ed  internazionali,  per  standard
          normativi, tecnologie e per attuare pratiche  ambientali  e
          sostenibili   in   campo   marittimo   nel    bacino    del
          mediterraneo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 339, della
          legge  21  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2008),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28,
          terzo comma, della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e
          successive    modificazioni,    nominata    dal    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          istituita  presso  l'ente  cui  e'  delegata  la   gestione
          dell'area   marina   protetta,   e'   composta:    da    un
          rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  con   funzioni   di
          presidente;  da  un   esperto   designato   dalla   regione
          territorialmente  interessata,   con   funzioni   di   vice
          presidente; da un esperto designato d'intesa tra  i  comuni
          rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare; da  un  rappresentante  della  Capitaneria  di  porto
          nominato su proposta del reparto ambientale  marino  presso
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare; da un esperto  designato  dall'Istituto  centrale
          per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          (ICRAM);  da  un  esperto  designato   dalle   associazioni
          naturalistiche  maggiormente  rappresentative  riconosciute
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. In attuazione di  quanto  disposto  dal  presente
          comma,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede alla ricostituzione di  tutte
          le commissioni di riserva delle aree marine protette  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              - Il decreto ministeriale 3 agosto 1999  (Modificazioni
          al  decreto  ministeriale   istitutivo   dell'area   marina
          protetta denominata Capo  Carbonara)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1999, n. 229. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3,  della
          citata legge n. 394 del 1991: 
              «3.  Nelle  aree  protette  marine  sono   vietate   le
          attivita'  che  possono  compromettere  la   tutela   delle
          caratteristiche dell'ambiente oggetto  della  protezione  e
          delle finalita' istitutive dell'area. In  particolare  sono
          vietati: 
                a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento  delle
          specie  animali  e  vegetali  nonche'   l'asportazione   di
          minerali e di reperti archeologici; 
                b)  l'alterazione  dell'ambiente  geofisico  e  delle
          caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; 
                c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; 
                d) l'introduzione di armi,  esplosivi  e  ogni  altro
          mezzo distruttivo e di cattura; 
                e) la navigazione a motore; 
                f) ogni  forma  di  discarica  di  rifiuti  solidi  e
          liquidi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 77,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «2. L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  3  e  4,
          della citata legge n. 400 del 1988: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.».