IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 

 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania"  e   in
particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera c); 
  Vista la domanda presentata dalla signora Sandra Kiznyte, cittadina
lituana, che chiede  il  riconoscimento  di  qualifica  professionale
estera ai fini dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore; 
  Visti i titoli  di  qualifica  denominati  "VTCT  level  3  NVQ  in
Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in  Barbering"
(codice 500/7386/2) rilasciati  in  data  23  maggio  2011  dall'ente
britannico VTCT  con  sede  a  Eastleigh  (UK)  e  conseguiti  presso
l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Olbia (OT); 
  Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore  nazionale  britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; 
  Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di  formazione
regolamentata ai sensi dell'allegato III della  direttiva  2005/36/CE
come richiamato dall'art. 21, comma  3  del  decreto  legislativo  n.
206/2007; 
  Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di  cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attivita'
di acconciatore" rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  13
dicembre 2011 che ha  ritenuto  titoli  analoghi  a  quelli  prodotti
dall'istante idonei  ed  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla  legge  n.  174/2005,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato  decreto  legislativo
206/2007 consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  "per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza di servizi; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1. Alla signora Sandra Kiznyte, cittadina lituana, nata a  Pasvalio
(Lituania) in data 28 maggio 1983, sono  riconosciute  le  qualifiche
professionali  di  cui  in  premessa,  quale  titolo  valido  per  lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi  della
legge n.  174/2005  e  del  decreto  legislativo  n.  59/2010,  senza
l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa  in   virtu'   della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 19 aprile 2012 


				 
                                       Il direttore generale: Vecchio