IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 

 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare  gli  articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  del
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale. 
  Considerato che la Commissione  sementi,  di  cui  all'articolo  19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo  2012,  ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della
varieta' di specie ortiva indicata nel presente dispositivo; 
  Ritenuto  concluso  positivamente  il  procedimento  relativo  alla
richiesta di  iscrizione  avanzata  dal  costitutore  della  varieta'
suddetta; 


				 
                              Decreta: 

 

				 
                           Articolo unico 

 
  Ai  sensi  dell'articolo  17   del decreto   del Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta  nel  registro  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la  varieta'
di specie ortiva  sotto  elencata,  le  cui  sementi  possono  essere
certificate in quanto "sementi  di  base",  "sementi  certificate"  o
controllate in quanto "sementi standard" e la  cui  descrizione  e  i
risultati  delle  prove  eseguite  sono  depositati   presso   questo
Ministero: 
    

 

              Parte di provvedimento in formato grafico


 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 maggio 2012 


				 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
              Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.