IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 

 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Visto  il  decreto  24  novembre  2011,  relativo  alla  protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  alla  denominazione
«Maccheroncini di Campofilone», il cui utilizzo  viene  riservato  al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso  alla  Commissione  europea  per  la   registrazione   come
indicazione geografica protetta; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14  relativamente  ai
controlli,   debbano   trovare   applicazione   anche   per    quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la  registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che «Assam -  Agenzia  Servizi  Settore  Agroalimentare
delle  Marche»  ha  predisposto  il  piano  di   controllo   per   la
denominazione  «Maccheroncini  di  Campofilone»  conformemente   allo
schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  Regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art.  14  della  legge  n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 20 aprile 2012; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi del comma  1  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  «Assam - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche»,  con
sede in Osimo, Via dell'Industria n. 1, e' designata quale  autorita'
pubblica ad  espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dagli
articoli  10  e  11  del  Regolamento  (CE)  n.   510/2006   per   la
denominazione     «Maccheroncini     di     Campofilone»     protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 novembre 2011.