IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori; 
  Visto  l'art.  51  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.112, che
reca  norme  sulla  semplificazione  dell'installazione  di   piccoli
impianti di distribuzione di gas naturale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.
126 concernente il regolamento recante norme per  l'attuazione  della
direttiva 94/9/CE (ATEX)  in  materia  di  apparecchi  e  sistemi  di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, 22 gennaio 2008 n. 37, recante  «Regolamento  concernente
l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13,  lettera  a)  della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita' di installazione degli  impianti  all'interno
degli edifici»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  339
del 12  dicembre  1983,  recante  «Termini,  definizioni  generali  e
simboli grafici di prevenzione incendi» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  12  aprile   1996,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 103, del 4 maggio 1996, recante  «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,  la
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  termici  alimentati  da
combustibili gassosi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno,  adottato  di  concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 10 marzo 1998,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  81,  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza  nei
luoghi di lavoro»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio   2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131,
del 6 giugno 2002, recante  «Norme  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 19 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 65, del 19 marzo 2007, recante «Approvazione della regola  tecnica
sulle caratteristiche  chimico-fisiche  e  sulla  presenza  di  altri
componenti nel gas combustibile da convogliare»; 
  Rilevata  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  di   sicurezza
antincendio  per  l'installazione  ed  esercizio  di  apparecchi   di
erogazione  ad  uso  privato,  di  gas  naturale  per   autotrazione,
alimentati direttamente dalla rete di distribuzione; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
 
 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
 
  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio  di  apparecchi
di  erogazione  (VRA),  ad  uso  privato,   di   gas   naturale   per
l'autotrazione, di  portata  massima  20  m³/h  (s.t.p.),  alimentati
direttamente da rete di distribuzione, ivi compresi l'installazione e
l'esercizio di impianti fissi senza serbatoio di  accumulo,  derivati
da rete domestica adibiti al  rifornimento  a  carica  lenta  di  gas
naturale  per  l'autotrazione,  con  capacita'  di  compressione  non
superiore a 3 m³/h, di cui all'art. 51 del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n.112. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  decreto  le
installazioni finalizzate alla erogazione del gas  naturale  mediante
apparecchiature collegate  ad  uno  stoccaggio  e  gli  impianti  con
apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti
la portata massima di 20 m³/h (s.t.p.). 
  3. Le installazioni oggetto  del  presente  decreto,  destinate  al
rifornimento di veicoli alimentati a gas  naturale  compresso  (CNG),
utilizzano apparecchi di  erogazione,  costituiti  da  un  gruppo  di
compressione, non comprensivo di stoccaggio, che riempiono i serbatoi
dei veicoli fino ad una pressione di 20 MPa (200 bar) a 15 °C oppure,
per temperature differenti, ad una pressione equivalente comunque mai
superiore in qualsiasi situazione a 22 MPa (220 bar). 
  4.  Il  veicolo  da  rifornire  deve  essere  conforme   a   quanto
specificato dal regolamento  ECEONU  R110,  con  l'alloggiamento  del
connettore di carica di  gas  naturale  conforme  agli  standard  ISO
15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. 
  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti
di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo  dell'adeguamento  per
gli impianti di erogazione: 
    a) per i quali sia gia' stata rilasciata dal  competente  Comando
provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio; 
    b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso,  lavori
di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento  sulla  base
di un progetto  approvato  dal  competente  Comando  provinciale  dei
vigili del fuoco.