IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo
comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma
3, lettera f) e comma 6;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica", e in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una
universita' statale in Calabria";
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:"Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per
interpreti e traduttori", nonche' il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n.
38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina delle
scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15
maggio 1997, n. 127";
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita'
non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo 3,
comma 3;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto
agli studi universitari";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare
l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e' stata istituita la
tassa regionale per il diritto allo studio;
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante:
"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
30 aprile 1999, n. 224, recante: "Regolamento recante norme in
materia di dottorato di ricerca";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati";
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
Visto l'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di
contabilita' e finanza pubblica", e in particolare l'articolo 17,
comma 2;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione";
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante:
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative
statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli
studi";
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", ed in
particolare l'articolo 4, comma 2;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante:
"Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca,
nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita'
professionali";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante:
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in
particolare l'articolo 79, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di
contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e
4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei
criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e
della relativa valutazione della condizione economica, nonche' la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari;
Visto l'articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento
recante disciplina in materia di contributi universitari" che
stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti
delle universita' e degli istituti non statali beneficiari di borse
di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della
normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334, recante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in
materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente
l'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio
degli studenti stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, recante: "Disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508";
Visto il decreto del Ministro universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante:
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei" e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 recante: "Standard minimi
dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri
tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e
residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la
cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari
regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per universita', le universita' e gli istituti universitari
statali e le universita' non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente,
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi attivati
dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio
2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti presso le universita';
e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
"Art. 5 (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il
sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita', al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte
II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle universita' statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al
comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati
conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca
dalle singole universita' e dalle loro articolazioni
interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte
delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione
superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui
alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del
fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo
scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei
ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un
bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita'
finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita' di tutte
le attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui
alla presente legge trovano adeguata compensazione nei
piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al
sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita'
finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma
9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza
complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese
per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi
gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione
vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare
l'attribuzione all'universita' di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da
utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita
l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa
garantire l'assolvimento delle proprie funzioni
indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell'inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita' di controllo
periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione
del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina
delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari, ad
esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
fondo di finanziamento ordinario per le universita', a
garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente
comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti
di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi,
gia' disponibili a legislazione vigente, per il
conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e personale che limitano
l'accesso ed il conseguimento dei piu' alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di
scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo
integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di
borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo
degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e
nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e le caratteristiche
peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con
riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di
concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, le quali
si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
considerazione della complessita' della materia trattata
dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nell'impossibilita' di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi
derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n.
196 del 2009, che da' conto della neutralita' finanziaria
del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da
esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive,
con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi.".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 33, 34, 118 e
119 della Costituzione:
"Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese."
"Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."
"Art. 34. La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso."
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
"Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitari). e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica):
"Art. 6 (Autonomia delle universita'). - 1. Le
universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in
attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.".
- L'articolo 191 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto
1933, n. 1592 e' il seguente:
"Art. 191. Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine
l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle
sue varie forme, agli studenti delle Universita' e
degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.".
- La legge 12 marzo 1968, n. 442 (Istituzione di una
universita' statale in Calabria) e' stata pubblicata nella
G.U. 22 aprile 1968, n. 103.
- La legge 11 ottobre 1986, n. 697 (Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole
superiori per interpreti e traduttori) e' stata pubblicata
nella G.U. 27 ottobre 1986, n. 250.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38
(Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127) e' stato pubblicato nella
G.U. 22 marzo 2002, n. 69.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 29
luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente
riconosciute):
"Art. 3. - 1. L'universita' o l'istituto superiore non
statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di
cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di seguito denominato «Ministro», il bilancio preventivo
dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno
precedente e una relazione sulla struttura e sul
funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di
dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli
studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i
corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli
istituti; l'organico del personale docente e non docente;
la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di
biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita'
delle strutture immobiliari adibite alle attivita'
universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione
delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi
studenteschi.
2. Il Ministro puo' chiedere al rettore
dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma
1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di
accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti
superiori non statali.
3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e'
determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano
conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con
apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una
quota del contributo statale agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme
di esenzione dal pagamento di tasse e contributi
studenteschi.
4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente sui
criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei
contributi.".
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto
agli studi universitari) e' stata pubblicata nella G.U. 12
dicembre 1991, n. 291.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' stata pubblicata nella G.U. 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 20, 21, 22
e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte
riguardante il diritto allo studio):
"20. Al fine di incrementare le disponibilita'
finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di
borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti
universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel
rispetto del principio di solidarieta' tra le famiglie a
reddito piu' elevato e quelle a reddito basso, con la
medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, quale tributo proprio
delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione
ai corsi di studio delle universita' statali e legalmente
riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli di
studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al
pagamento della tassa per il diritto allo studio
universitario alla regione o alla provincia autonoma nella
quale l'universita' o l'istituto hanno la sede legale, ad
eccezione dell'universita' degli studi della Calabria per
la quale la tassa e' dovuta alla medesima universita' ai
sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre
1991, n. 390 . Le universita' e gli istituti accettano le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica
del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del
presente articolo.
21. Le regioni e le province autonome determinano
l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire
dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite
massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province
autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30
giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa e' dovuta
nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il
limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del
tasso di inflazione programmato.
22. Le regioni e le province autonome concedono
l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque
esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle
borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 , nonche' gli studenti risultati
idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali
benefici.
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario e' interamente devoluto alla
erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di
cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
"Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D».".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224
(Regolamento recante norme in materia di dottorato di
ricerca) e' stato pubblicato nella G.U. 13 luglio 1999, n.
162.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati) e' stata
pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2000, n. 2.
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre
2000, n. 274.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 99 e 100,
abrogati dal presente decreto, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004):
"Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
99. In conformita' con il principio di cui all'articolo
34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, possono essere concessi prestiti fiduciari per
il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei
prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli
studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per
il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 603, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2007):
" 603. Tutti i collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che
abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti
ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi
universitari legalmente riconosciuti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 2. Le
leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di
copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura. ".
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 pubblicata nella
Gazzetta ufficiale del 6 maggio 2009 n. 103 reca: "Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione".
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010) e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del 30-12-2009, n. 302, S. O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 aprile 1998, n.
90.
- Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
18 agosto 1998, n. 191 , S. O.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.195 del 23 agosto
2011, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni
legislative ed amministrative statali alla Provincia di
Trento in materia di Universita' degli studi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per
la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale),
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 268:
"Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di
situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo
studio nelle universita' non statali e per interventi di
edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge
n. 370 del 1999). - (Omissis).
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento
sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti
alle universita' e agli istituti universitari non statali
legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare
alle predette istituzioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
(Omissis).".
- Il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante:
"Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di
ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di
attivita' professionali", convertito con modificazioni
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 110 del 14-5-2003.
- L'articolo 1, comma 5 del decreto legge 16 maggio
2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recita:
"5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca".
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). -
(Omissis).
2. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
(Omissis)."
- Il testo dell'articolo 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
recita:
"Art. 79. 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di
100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei
territori confinanti risultino per un determinato anno di
un importo inferiore a 40 milioni di eurocomplessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4 e
dell'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante
disciplina in materia di contributi universitari):
"Art. 3. (Omissis).
3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della
relativa valutazione delle condizioni economiche degli
iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla
determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di
appositi indicatori delle condizioni economiche e
patrimoniali, sono vincolanti per le universita' dall'anno
accademico 1998-1999.
4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai
contributi di cui al presente articolo, disposti dalle
universita', sono disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3."
"Art. 6. (Omissis).;
2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli
studenti delle universita' e degli istituti di cui al comma
1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono determinati ai sensi della normativa vigente in
materia di diritto allo studio".
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 5-1-1998 n. 3.
- La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
universita') e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 23
agosto 1982, n. 231, S. O.
- L'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione) recita:
"Art. 42 (Accesso degli stranieri alle universita'). -
1. Il comma 5 dell'articolo 46 del d.P.R. n. 394 del 1999
e' sostituito dal seguente:
«5. Gli studenti stranieri accedono, a parita' di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli
interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non
destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse
di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in
conformita' alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che
prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti,
in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli
stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi
previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione
economica e patrimoniale degli studenti stranieri e'
valutata secondo le modalita' e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e certificata con apposita documentazione
rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i
redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per
territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia
per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale
ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici
territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al
servizio di ristorazione agli studenti stranieri in
condizioni, opportunamente documentate, di particolare
disagio economico.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2005.
- Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2000.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118
(Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida
relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2002, n.
117.
- Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge n. 508 del 1999, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto n. 270 del 2004:
"Art. 3. Titoli e corsi di studio:
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.".
- L'articolo 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, recita:
"Art. 3 (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al
termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito
al termine del corso di diploma accademico di secondo
livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito
al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca
conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca
nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al
termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello
stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno
identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi
e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha
l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze
professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente competenze professionali elevate in
ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro
di cui all'articolo 5.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo
di fornire le competenze necessarie per la programmazione e
la realizzazione di attivita' di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato
di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad
esigenze culturali di approfondimento in determinati
settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano
secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli
di cui al presente articolo non sono ammessi candidati
privatisti.".
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38
(Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002.