IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina
dell'imposta di bollo; 
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  recante  il
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
Visto il decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante  la
modifica della disciplina in materia di  servizi  autonomi  di  cassa
degli uffici finanziari ed in particolare l'articolo 6  del  medesimo
decreto concernente  la  riscossione  di  particolari  entrate,  come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre  1998,
n. 422; 
Visto il decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto  nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed  in
particolare il Capo III dello  stesso  concernente  "Disposizioni  in
materia di riscossione" laddove all'articolo 17, comma 2, lettera h -
ter), e' disposto  che  il  sistema  del  versamento  unitario  e  la
compensazione delle imposte e dei contributi  dovuti  possono  essere
estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e con i ministri competenti per settore; 
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998  di
approvazione dei modelli di versamento  in  lire  ed  in  euro  delle
entrate  gia'  di  competenza  dei  servizi  di  cassa  degli  uffici
dipendenti dal Dipartimento delle  entrate  e  dal  Dipartimento  del
territorio e modalita' di riscossione; 
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
Visto  il  proprio   Decreto   dell'8   novembre   2011   concernente
l'estensione delle modalita'  di  versamento  tramite  modello  F  24
all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta  di  registro,
all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie,
all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di  valore
degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a  medio  e
lungo termine, ai tributi speciali  nonche'  ai  relativi  accessori,
interessi e sanzioni, compresi gli oneri e  le  sanzioni  dovuti  per
l'inosservanza  della   normativa   catastale,   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241; 
Visto il decreto legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   laddove
all'articolo 19, comma 5, e' disposto che con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'   di
attuazione dei commi da 1 a 3 dello stesso  articolo  concernenti  le
modifiche apportate  all'articolo  13  della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972
n. 642 ed alle relative note 3-bis e3-ter; 
Visto il  decreto  legge  2  marzo  2012  n.  16  ed  in  particolare
l'articolo 8, commi da 13 a  16,  recante  modifiche  in  materia  di
imposta di bollo; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del  Governo  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed  in
particolare l'articolo 23  concernente  l'istituzione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni; 
Rilevata l'esigenza di  provvedere  a  determinare  le  modalita'  di
attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, come integrati e modificati  dall'articolo  8,
commi da 13 a 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
 
                               DECRETA 
 
                             Articolo 1 
 
                             Definizioni 
 
1. Agli effetti del presente decreto si intendono per: 
a) ente gestore: il soggetto che  a  qualsiasi  titolo  esercita  sul
territorio  della  Repubblica  l'attivita'  bancaria,  finanziaria  o
assicurativa rispettivamente  secondo  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo  unico  delle
leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria, degli articoli 8  e  21  della  legge  6
febbraio 1996, n. 52, ovvero  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, recante il  Codice  delle  assicurazioni  private,  ivi
comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni  direttamente  od
indirettamente con il  cliente  anche  ai  fini  delle  comunicazioni
periodiche  relative  al  rapporto  intrattenuto  e  del   rendiconto
effettuato sotto qualsiasi forma; 
b)  cliente:  il  soggetto  la  cui  definizione  e'  contenuta   nel
Provvedimento del Governatore della Banca  d'Italia  del  9  febbraio
2011, pubblicato nella G.U. del 16  febbraio  2011,  n.  38.  Non  si
considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti  per  ordine
dell'autorita' giudiziaria; 
c) prodotti finanziari:  i  prodotti  elencati  nell'articolo  1  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ivi compresi i  depositi
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.