IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'articolo 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente "Disposizioni in materia di riscossione" laddove all'articolo 17, comma 2, lettera h - ter), e' disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore; Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalita' di riscossione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il proprio Decreto dell'8 novembre 2011 concernente l'estensione delle modalita' di versamento tramite modello F 24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove all'articolo 19, comma 5, e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3 dello stesso articolo concernenti le modifiche apportate all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 ed alle relative note 3-bis e3-ter; Visto il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ed in particolare l'articolo 8, commi da 13 a 16, recante modifiche in materia di imposta di bollo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni; Rilevata l'esigenza di provvedere a determinare le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrati e modificati dall'articolo 8, commi da 13 a 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. DECRETA Articolo 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intendono per: a) ente gestore: il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attivita' bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma; b) cliente: il soggetto la cui definizione e' contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. del 16 febbraio 2011, n. 38. Non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell'autorita' giudiziaria; c) prodotti finanziari: i prodotti elencati nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.