IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                          e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l' "Istituto
Gestalt Firenze" e' stato abilitato ad istituire e ad attivare  nella
sede  principale   di   Firenze,   corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato D.M. n. 509
del 1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  7  dicembre  2001  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Roma; 
  Visto il decreto in  data  30  maggio  2002  di  autorizzazione  ad
aumentare il numero degli allievi nella sede periferica di Roma; 
  Visto il  decreto  in  data  16  novembre  2006  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Livorno; 
  Visto il decreto in data  25  gennaio  2008  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Firenze; 
  Visto il decreto in data 11  febbraio  2009  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Livorno; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica  di  Roma  da
Viale Angelico, 38 a Via Costabella, 21; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 14 ottobre 2011; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012  trasmessa  con  nota
prot. 443 del 18 aprile 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'"Istituto Gestalt  Firenze"  abilitato  con  decreto  in  data  7
dicembre 2001 ad istituire e ad attivare  nella  sede  periferica  di
Roma un corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  ai  sensi  del
regolamento  adottato  con  D.M.  11  dicembre  1998,  n.   509,   e'
autorizzato a trasferire la predetta sede da Viale Angelico, 38 a Via
Costabella, 21. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 23 maggio 2012 
 
                                   Il capo del dipartimento: Liberali