IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                          e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il  quale  l'Istituto
"Scuola italiana di ipnosi e  psicoterapia  Ericksoniana",  e'  stato
abilitato ad istituire e ad attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di  cui  all'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 30 aprile 2003,  con  il  quale  e'  stato
autorizzato ad aumentare il numero massimo degli allievi  ammissibili
al primo anno di corso; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione  al  trasferimento  della  sede  di  Roma   da   via
Tagliamento, 25 a viale Regina Margherita, 269; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo 2012; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012  trasmessa  con  nota
prot. 443 del 18 aprile 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto "Scuola italiana di ipnosi e psicoterapia  Ericksoniana"
abilitato con decreto in data 16 novembre  2000  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede principale di Roma un corso  di  specializzazione
in psicoterapia  ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  D.M.  11
dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la  predetta  sede
da via Tagliamento, 25 a viale Regina Margherita, 269. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 23 maggio 2012 
 
                                   Il capo del dipartimento: Liberali