IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  che
attribuisce al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
maggio 2012 recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa degli  eventi  sismici
avvenuti nella province di Bologna,  Modena,  Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
maggio 2012 con il quale e' stato dichiarato fino all'11 luglio  2012
lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici  predetti  ed  e'
stata disposta la delega al Capo del  Dipartimento  della  Protezione
civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente  e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Visti gli  elenchi  trasmessi  dal  Dipartimento  della  Protezione
civile in data 30 maggio 2012, riguardanti  gli  elenchi  dei  comuni
danneggiati  delle  province  di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo; 
  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei
beni pubblici  e  privati,  provocando  la  perdita  di  vite  umane,
ferimenti e lo sgombero di diversi  immobili  pubblici  e  privati  e
danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art.  9,  comma  2,  della  legge  n.  212  del  2000  a  favore  dei
contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province
citate; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio  2012,  avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio  dei  comuni  delle
province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto  di  cui
costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle  di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo
compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre  2012.  Non  si  fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, anche  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta
diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma  1.  Le  ritenute
gia' operate in qualita' di  sostituti  d'imposta  devono,  comunque,
essere versate. 
  3. Per le  citta'  di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,
Mantova e Rovigo la sospensione e'  subordinata  alla  richiesta  del
contribuente che dichiari l'inagibilita' della  casa  di  abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda, verificata  dall'Autorita'
comunale.  L'Autorita'  comunale   trasmette   copia   dell'atto   di
verificazione all'Agenzia  dell'Entrate  territorialmente  competente
nei successivi 20 giorni. 
  4. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere individuati, sulla  base  delle  comunicazioni
del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti  dagli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,  relativamente  ai  quali
trova  applicazione  la  sospensione  dei  termini  disposta  con  il
presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita'  di  effettuazione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° giugno 2012 
 
                                                   Il Ministro: Monti