IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi
sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 maggio 2012, n. 0001;
Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave
situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la
sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite
umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati
e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il
terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle
situazioni di criticita' causate dal precedente evento del 20 maggio
2012;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, senza soluzione di
continuita', all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente
finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonche'
all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari
alle prime necessita', anche con riferimento all'evoluzione dei
fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse;
Rilevato, altresi', che permane la necessita' di acquisire ogni
bene mobile o immobile utile a fornire soccorso e assistenza alla
popolazione;
Ritenuto di dover provvedere alla opportuna riarticolazione del
modello organizzativo di gestione dell'emergenza al fine di
ottimizzare la tempestiva ed efficace realizzazione in loco delle
attivita' e degli interventi necessari, in relazione all'aggravamento
della situazione in atto, anche tenendo conto della diversificazione
degli effetti riscontrati sul territorio;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto;
Dispone:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini del soccorso e
dell'assistenza alla popolazione, nonche' della realizzazione degli
interventi provvisionali strettamente connessi alle prime necessita',
e' istituita, in loco, la Direzione di Comando e Controllo
(DI.COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, a supporto delle attivita' del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile.
2. Nell'ambito della DI.COMA.C. e' costituito un Comitato composto
dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della
regione Emilia- Romagna, dal Direttore generale della Direzione
generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della
regione Lombardia e dal Dirigente Regionale dell'Unita' di progetto
protezione civile della regione Veneto, al fine assicurare la
direzione unitaria degli interventi sui territori interessati dagli
eventi calamitosi;
3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e'
nominato il Coordinatore della DI.COMA.C. e sono disciplinate la
composizione ed il funzionamento della stessa;
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C. relativamente
al territorio della Regione Emilia-Romagna, opera, per il tramite
delle strutture della regione, che costituiscono parte integrante
della DI.COMA.C. stessa, nonche' dei centri di coordinamento
provinciali e dei sindaci interessati.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente
al territorio della Regione Lombardia, opera per il tramite del
Direttore Generale della Direzione Generale Protezione Civile,
Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, che esercita le
funzioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente
al territorio della Regione Veneto, opera per il tramite del
Dirigente Regionale dell'Unita' di Progetto Protezione Civile della
Regione Veneto, che viene nominato soggetto responsabile ai fini
dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione per
la provincia di Rovigo. A tal fine il predetto Dirigente puo' operare
anche per il tramite dei sindaci dei comuni interessati e delle
strutture di coordinamento istituite a livello territoriale.
7. L'attivita' di assistenza alla popolazione consiste nella
fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione
alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico e
privato, nelle misure provvisionali strettamente necessarie per
consentire la continuita' dei servizi pubblici, nelle verifiche di
agibilita' degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e di altre
strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle
proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumita',
nonche' interventi provvisionali non strutturali su attivita'
economiche i cui prodotti sono destinati alla tutela della salute
pubblica.
8. Per garantire le attivita' di cui alla presenta ordinanza i
Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, sulla base delle indicazioni
impartite dalla DI.COMA.C., in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 2, commi 1 e 2, sono autorizzati all'acquisizione dei
beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni
mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle
aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di
mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la
sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche
di tipo alberghiero, alla stipula di contratti di locazione
provvisori e all'erogazione di contributi per l'autonoma
sistemazione.
9. I Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, provvedono inoltre
all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata
attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero
pregiudicare le operazioni di soccorso e di assistenza alla
popolazione.