IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,  n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'"Istituto di
formazione in analisi transazionale Auximon" e'  stato  abilitato  ad
istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di formazione in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della  legge  18  febbraio
1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visti i decreti in data 16 febbraio  2007  e  19  gennaio  2012  di
autorizzazione al trasferimento della sede principale in Roma; 
  Vista l'istanza con la quale l'"Istituto di formazione  in  analisi
transazionale Auximon" ha chiesto l'abilitazione ad  istituire  e  ad
attivare un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  nella  sede
periferica di Fermo (Macerata) - via Ottorino Respighi,  10  -per  un
numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari
a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita', ai sensi dell'art.  4
del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
23 marzo 2012; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con
nota prot. 443 del 18 aprile 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   1 - Per i fini di cui all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre  1998,  n.  509,  l'"Istituto  di  formazione  in
analisi transazionale Auximon"  e'  autorizzata  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede periferica di Fermo  (Macerata)  -  via  Ottorino
Respighi, 10 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo  II  del
regolamento stesso, successivamente alla data del  presente  decreto,
un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo  il  modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale. 
  2 - Il numero massimo di allievi da ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 maggio 2012 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Liberali