IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144"; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  130,  recante
"Misure  per  la  maggiore  concorrenzialita'  nel  mercato  del  gas
naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai  clienti  finali,
ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  2009,  n.
99" nel seguito "Decreto legislativo"; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo che prevede che: 
    a) il soggetto  che  aderisce  all'attuazione  delle  misure  ivi
disciplinate assuma  un  impegno  vincolante,  anche  in  termini  di
caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a  sviluppare
nuove infrastrutture di stoccaggio di gas  naturale  o  a  potenziare
quelle esistenti; 
    b) le infrastrutture di stoccaggio di  gas  naturale  di  cui  al
precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative  di  sviluppo
infrastrutturale  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e  3  del  Decreto
legislativo in modo da  rendere  complessivamente  disponibile  nuova
capacita' di stoccaggio di gas  naturale  per  un  volume  pari  a  4
miliardi di metri cubi; 
    c) l'impegno di cui al precedente punto a) possa  essere  assolto
mediante stipula di appositi contratti: 
      1.  con  imprese  di  stoccaggio  controllate,  controllanti  o
controllate da una medesima controllante,  sulle  quali  ricadra'  la
responsabilita'  per  la  puntuale  realizzazione   delle   capacita'
infrastrutturali oggetto dell'impegno  e  graveranno  direttamente  i
connessi obblighi; 
      2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del  punto  1  e
previa  definizione,  negli   appositi   contratti,   dei   casi   di
inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai  soggetti
realizzatori; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che il
soggetto  che  assume  l'impegno  vincolante   a   sviluppare   nuove
infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o  a  potenziare  quelle
esistenti debba trasmettere al Ministero  dello  sviluppo  economico,
nel seguito Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e  del
mercato,  nel  seguito  Autorita'  garante,  ed   all'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, nel seguito Autorita'  di  regolazione,
entro il 1° settembre di ciascun anno un piano per  la  realizzazione
della  nuova  capacita'  di  stoccaggio,  nel  seguito  piano,  o  un
aggiornamento del piano in essere, selezionando le infrastrutture  di
cui all'art. 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo e che detto piano
sia comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione; 
  Considerato che il piano, in base alle  disposizioni  dell'art.  5,
comma 3, del Decreto legislativo, e' volto  allo  sviluppo  di  nuova
capacita' di stoccaggio secondo criteri di  efficacia,  celerita'  ed
efficienza e, salvo casi  di  insuperabili  impedimenti  tecnici,  e'
realizzato non oltre 5 anni dall'adesione alle misure; 
  Visto l'art. 5, comma 4, del Decreto legislativo che  prevede  che,
con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita'  di  regolazione,  e'  accettato  il  piano  e   i   suoi
aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano
le infrastrutture  di  stoccaggio  di  richiedere  le  autorizzazioni
necessarie  per  la  realizzazione  delle   infrastrutture   e,   ove
necessario, le relative variazioni  dei  programmi  di  lavoro  delle
concessioni di stoccaggio interessate; 
  Visto il Decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
gennaio 2011 "Accettazione del piano di sviluppo di  nuova  capacita'
di stoccaggio" con il quale e'  stato  accettato  il  piano  proposto
dall'Eni Spa per la realizzazione  di  4060  milioni  di  metri  cubi
complessivi di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale; 
  Considerato che, per poter realizzare 4000 milioni di metri cubi di
nuova  capacita'  di  stoccaggio  di  gas  naturale,  l'Eni  Spa   ha
predisposto un piano che, tenuto conto della  capacita'  sviluppabile
dai vari giacimenti, comprende progetti per una capacita' complessiva
superiore ai 4000 milioni di metri cubi e, nella fattispecie, pari  a
4060 milioni di metri cubi di nuova capacita' di stoccaggio; 
  Considerato che,  nell'accettazione  del  piano  nonche'  dei  suoi
successivi aggiornamenti annuali, si  tiene  preferenzialmente  conto
dei progetti caratterizzati dal minor costo e  dai  minori  tempi  di
realizzazione e che, con l'accettazione, il medesimo piano e  i  suoi
successivi aggiornamenti annuali, divengono vincolanti per l'Eni Spa; 
  Viste, rispettivamente: 
    la lettera del 31 agosto 2011, protocollo  n.  18/2011,  dell'Eni
Spa con cui e' stata trasmessa al Ministero, all'Autorita' garante  e
all'Autorita' di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit Spa,  una
proposta di aggiornamento del piano per  la  realizzazione  di  nuova
capacita' di stoccaggio per complessivi 4060 milioni  di  metri  cubi
predisposta dalla Stogit Spa; 
    la lettera del 3  ottobre  2011,  protocollo  n.  0019630,  della
Direzione generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  del
Ministero indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa  e
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Ministero, con  la  quale  sono  state
richieste informazioni con riferimento ad alcune variazioni  relative
ai progetti del  piano  in  essere,  accettato  con  il  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011; 
    la lettera del 18 ottobre 2011, protocollo n.  23/2011,  dell'Eni
Spa con cui e'  stata  trasmessa,  alla  Direzione  generale  per  le
risorse minerarie ed energetiche del  Ministero  e,  per  conoscenza,
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche  del  Ministero  e  alla  Stogit  Spa,  la
lettera della Stogit Spa del 17 ottobre 2011, protocollo AD  69/2011,
con la quale sono  stati  forniti  i  chiarimenti  richiesti  con  la
lettera di cui al precedente punto; 
    la lettera del  3  novembre  2011,  protocollo  n.  21945,  della
Direzione generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  del
Ministero, indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Ministero, con  la  quale  sono  stati
richiesti ulteriori chiarimenti e informazioni per alcuni progetti di
stoccaggio relativi alla proposta di aggiornamento del piano; 
    la lettera dell'11 novembre 2011,  protocollo  n.  RIST  24/2011,
dell'Eni Spa con cui e' stata trasmessa, alla Direzione generale  per
le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per  conoscenza,
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche  del  Ministero  e  alla  Stogit  Spa,  la
lettera della Stogit Spa dell'11 novembre 2011, protocollo AD 76/2011
con la quale sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di  cui  al
precedente punto; 
    la lettera del 25  novembre  2011,  protocollo  n.  23574,  della
Direzione generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  del
Ministero  indirizzata  alla  Direzione  generale  per  la  sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
e per conoscenza all'Autorita' di regolazione,  all'Eni  Spa  e  alla
Stogit   Spa,   con   la   quale   sono   state   effettuate   alcune
puntualizzazioni di carattere tecnico ed amministrativo relativamente
ai progetti inclusi nel piano; 
    la lettera del 25  novembre  2011,  protocollo  n.  23606,  della
Direzione generale per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture energetiche del Ministero,  indirizzata  all'Autorita'
di regolazione con la quale e' stato  richiesto  il  parere  relativo
all'aggiornamento annuale del piano ai sensi dell'art.  5,  comma  4,
del Decreto legislativo; 
    la lettera del 22  dicembre  2011,  protocollo  n.  25465,  della
Direzione generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  del
Ministero indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa  e
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Ministero, con  la  quale  sono  state
richieste informazioni relative ai valori di punta in erogazione  dei
singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano; 
    la lettera del 27 dicembre  2011,  protocollo  AD  85/2011  della
Stogit Spa con cui sono stati trasmessi, alla Direzione generale  per
le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per  conoscenza,
all'Eni Spa i dati dei valori di  punta  in  erogazione  dei  singoli
progetti di stoccaggio inclusi nel piano; 
    la lettera  del  23  gennaio  2012,  protocollo  n.  1604,  della
Direzione generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  del
Ministero indirizzata all'Autorita' di regolazione e, per conoscenza,
alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Ministero con la quale si  trasmettono
i dati dei valori di punta in  erogazione  dei  singoli  progetti  di
stoccaggio inclusi nel piano; 
    la Deliberazione 12/2012/I/GAS del 26 gennaio 2012 dell'Autorita'
di regolazione recante "Parere dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas al Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  5,
comma 4, del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  130",  con  la
quale e' stato formulato  il  parere  favorevole  relativamente  alla
proposta di piano presentato dall'Eni Spa; 
  Considerato che  il  piano  di  cui  sopra  prevede  di  realizzare
l'incremento di  capacita'  di  stoccaggio  prevalentemente  mediante
aumenti,  anche  significativi,  della  pressione  di  esercizio  dei
giacimenti esistenti, i quali tuttavia potrebbero risultare  non  del
tutto fattibili entro il termine temporale di cinque  anni,  a  causa
delle incertezze legate alla relativa sperimentazione  tecnica  e  ai
tempi di durata della stessa; 
  Ritenuto che, a parita'  di  nuova  capacita'  di  stoccaggio,  sia
opportuno privilegiare nei futuri  aggiornamenti  del  piano  di  cui
sopra la realizzazione  di  progetti  di  stoccaggio  in  particolare
relativi a nuovi giacimenti,  che  possano  anche  dare  un  maggiore
contributo al soddisfacimento  della  domanda  di  punta  di  gas  al
termine  del  periodo  invernale,  la  quale  ancora  risulta,   come
dimostrato dalla situazione di emergenza  verificatasi  nello  scorso
mese di febbraio, un elemento di criticita' per il funzionamento  del
sistema del gas naturale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Accettazione dell'aggiornamento annuale 
       del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5,  comma  4,  del  Decreto  legislativo,  e'
accettato  l'aggiornamento,  per  l'anno  2011,  del  piano  per   la
realizzazione di nuova capacita' di stoccaggio di  gas  naturale  per
complessivi 4060 milioni di metri cubi, proposto dall'Eni Spa con  le
lettere citate nelle premesse al presente provvedimento.  I  dati  di
sintesi dell'aggiornamento del piano accettato sono  riportati  negli
allegati al presente decreto. 
  2.  Conseguentemente  all'accettazione   di   cui   al   comma   1,
l'aggiornamento  del  piano  diviene  vincolante   per   l'Eni   Spa,
limitatamente alla capacita' 4000 milioni  di  metri  cubi  di  nuova
capacita' di stoccaggio di gas naturale come stabilito  dall'art.  5,
comma  1,  lettera  a)  del  Decreto  legislativo,  che  pertanto  e'
impegnata: 
    a) ai sensi dell'art. 5, comma  3,  del  Decreto  legislativo,  a
realizzare  4000  milioni  di  metri  cubi  di  nuova  capacita'   di
stoccaggio di gas naturale nell'ambito dei 4060 milioni di  capacita'
prevista nel medesimo piano, entro e non oltre il 1° settembre 2015; 
    b) a porre in essere le ulteriori misure  previste  dall'art.  5,
comma 1, lettera c), del Decreto legislativo, nonche' ogni  ulteriore
misura necessaria per  la  realizzazione  della  nuova  capacita'  di
stoccaggio entro il termine di cui alla lettera a). 
  3. L'accettazione dell'aggiornamento del piano di cui al  comma  1,
non configurandosi in alcun modo come un'approvazione di un programma
di  lavori  in   concessione,   ne'   come   un'autorizzazione   alla
realizzazione delle opere,  non  solleva  le  imprese  di  stoccaggio
selezionate dalla medesima Eni Spa dal presentare, a questo Ministero
e alle altre Amministrazioni interessate,  i  necessari  programmi  e
progetti per le approvazioni e le autorizzazioni relative ai progetti
del piano stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti,  ed
eventuali  loro  varianti,  il  Ministero  effettuera'   le   proprie
valutazioni ed avviera' i relativi procedimenti secondo le  ordinarie
procedure di legge ai fini delle loro approvazioni. 
  4. La societa' Eni Spa e' tenuta, in sede dei futuri  aggiornamenti
del piano, ove i progetti di aumento di capacita' di  stoccaggio  non
diano sufficienti margini di sicurezza per la loro fattibilita' entro
il termine temporale di cinque anni, ad adeguare  tempestivamente  il
piano stesso, includendovi progetti relativi a nuovi giacimenti o  ad
ampliamenti di  quelli  esistenti,  in  grado  di  fornire  anche  un
maggiore apporto in termini di punta di erogazione.