IL COMITATO CENTRALE 
             per l'Albo nazionale delle persone fisiche 
             e giuridiche che esercitano l'autotrasporto 
                      di cose per nome di terzi 
 
  Riunitosi nella seduta del 20 giugno 2012; 
  Visto il decreto legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n .40; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del D.L. 28 Dicembre 1998 n.
451, convertito nella legge 40/99, che assegna al  Comitato  Centrale
per l'Albo degli  Autotrasportatori  risorse  da  utilizzare  per  la
protezione ambientale e per la sicurezza  della  circolazione,  anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture; 
  Visto l'art. 45  della  legge  23  dicembre  1999  n.  488,  che  a
decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure  previste  dalle
disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma
di Euro 46.481.121,00; 
  Visto il decreto legge  22  Giugno  2000,  n.  167  convertito  con
modifiche nella  Legge  10  Agosto  2000,  n.  229,  che  modificando
l'articolo 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999 n. 488,
ha elevato la predetta somma di Euro 46.481.121,00 portandola a  Euro
67.139.397,00; 
  Visto l'art. 16, comma  2,  del  D.L.  30  settembre  2003  n.  269
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
con  il  quale,  a  decorrere  dall'anno  2003,  la  somma  di   euro
67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e   dei
Trasporti prot. n. DM 0000202 del 23 maggio  2011,  registrata  dalla
Corte dei Conti in data 11luglio 2011  reg.  11  fogl.  330,  con  la
quale, in riferimento alla  somma  stanziata  sul  capitolo  1330  di
€ 10.255.409,00 ed a  quelle  ulteriori  iscritte  nell'anno  per  le
iniziative di  cui  alla  Legge  40/1999  sono  stati  indicati,  tra
l'altro, i criteri per le riduzioni dei pedaggi 2011; 
  Vista la delibera adottata  dal  Comitato  Centrale  per  l'Albo  n
9/2012 , con la quale in attuazione della citata Direttiva sono state
destinate provvisoriamente le risorse  disponibili  per  l'anno  2011
pari ad Euro 60.640.817,57; 
  Considerato che, ai sensi della predetta Direttiva il 90%  di  tale
importo, provvisoriamente determinato in Euro  € 54.576.735,81,  puo'
essere destinato  alla  riduzione  dei  pedaggi  autostradali  pagati
nell'anno 2011; 
  Considerato che dalla predetta somma di Euro 54.576.735,81,  andra'
detratto l'importo  che  il  Comitato  Centrale  dovra'  erogare  per
rendere operativa la  presente  delibera,  che  puo'  indicativamente
preventivarsi in Euro 115.000,00; 
  Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al
meccanismo di  calcolo  del  fatturato  rilevante  per  le  riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00; 
  Considerato,   quindi,   che   per   favorire   l'utilizzo    delle
infrastrutture  autostradali  da  parte  delle  imprese  italiane   e
comunitarie di autotrasporto di cose, risulta  disponibile  l'importo
di Euro 54.261.735,81, salve ulteriori somme che dovessero  residuare
dall'ammontare come sopra preventivato  per  le  spese  necessarie  a
rendere operativa la presente delibera fermo restando quanto previsto
dalla citata Direttiva n. 0000202 del 23 maggio 2011; 
  Considerata la necessita' di stabilire  l'entita'  percentuale  dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi  ai  soggetti  aventi
titolo; 
  Considerato che l'utilizzo della  firma  digitale  rende  possibile
l'invio  al  Comitato  Centrale,  attraverso  il  suo  sito  internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per le  riduzioni  compensate
dei pedaggi autostradali; 
  Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'
per la presentazione delle domande e della  relativa  documentazione,
ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i
transiti effettuati nell'anno 2011; 
  Visto il capitolo  di  spesa  1330  "Somma  assegnata  al  Comitato
Centrale  per  I'Albo  degli  autotrasportatori  per   le   attivita'
propedeutiche alla riforma organica del  settore  nonche'  interventi
per la sicurezza della circolazione"; 
 
                              Delibera: 
 
 
                              TITOLO I 
 
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE  RIDUZIONI  COMPENSATE  DELLE
        IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO. 
 
 
1.I pedaggi autostradali per i veicoli Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti  a  svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle  imprese  di
cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione  compensata
a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre  2011,  commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi. 
 
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1,
sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal  1°
gennaio 2011 fino al 31 dicembre  2011,  commisurata  al  volume  del
fatturato annuale in  pedaggi  effettuati  nelle  ore  notturne,  con
ingresso in autostrada dopo le ore  22,00  ed  entro  le  ore  02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. 
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese,  alle  cooperative,  ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel  successivo  punto
4, che hanno realizzato almeno il  10%  del  fatturato  aziendale  di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera. 
Qualora  il  raggruppamento   (cooperativa   a   proprieta'   divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima  condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano  comunque  realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate  ore  notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto
raggruppamento fornisca  i  dati  necessari  per  l'elaborazione  dei
pedaggi notturni delle suddette imprese. 
 
3.Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i
pedaggi a riscossione  differita  mediante  fatturazione,  e  vengono
applicate da ciascuna societa' che gestisce i  sistemi  di  pagamento
differito del pedaggio, sulle fatture intestate  ai  soggetti  aventi
titolo alla riduzione. 
 
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi  autostradali  possono  essere
richieste: 
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso
dell'anno 2011, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui  all'art.
26 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai  consorzi  ed
dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V,  titolo  X,
capo I, sez. II e II-bis del  codice  civile,  aventi  nell'  oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  Albo  nazionale
alla data del 31 dicembre 2010 ovvero durante il 2011. 
Le imprese, le cooperative,  i  consorzi  e  le  societa'  consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1 Gennaio 2011, possono richiedere le
riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione. 
c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed  dai
raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea  che,
alla data del 31  dicembre  2010  ovvero  nel  corso  dell'anno  2011
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. 
d)  dalle  imprese  ed  dai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data
del 31 Dicembre 2010,ovvero  nel  corso  dell'anno  2011  risultavano
titolari di apposita licenza in conto  proprio  di  cui  all'art.  32
della legge 298 del 6 giugno  1974,  nonche'  dalle  imprese  ed  dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese  dell'Unione  europea,  che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese,
le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili  titolari  di
licenza per il conto proprio dal 1 Gennaio 2011,  possono  richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi  effettuati  dopo  la
data di rilascio di detta licenza. 
 
5. La riduzione compensata di cui al punto 1  si  applica  secondo  i
seguenti criteri: 
a) determinazione del fatturato totale annuo  realizzato  da  ciascun
soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei
pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto: 
• 1 per i veicoli Euro 2; 
• 1,5 per i veicoli Euro 3; 
• 1,75 per i veicoli Euro 4 e Euro 5; 
b) applicazione ai seguenti  scaglioni  di  fatturato  globale  annuo
delle  percentuali  di  riduzione  compensata  secondo  il   seguente
prospetto: 
    

================================|==================================
Fatturato globale annuo in euro |     percentuale di riduzione
================================|==================================
- da      100.000 a   300.000                euro 4,33%
-------------------------------------------------------------------
- da      300.001 a   800.000                euro 6,50%
-------------------------------------------------------------------
- da      800.001 a 1.500.000                euro 8,67%
-------------------------------------------------------------------
- da    1.500.001 a 3.500.000               euro 10,83%
-------------------------------------------------------------------
- oltre 3.500.000                              euro 13%
===================================================================

    
6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al  10%
dei valori percentuali riportati nella tabella di cui  al  precedente
punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. 
 
7. Per i richiedenti che si sono  avvalsi  di  sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo  il  1  Gennaio
2011, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio. 
 
8. Nel caso l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  applicabili  (
risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie  al
Comitato Centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori)  risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo
del  coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo   stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle  riduzioni  richieste  dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale  per  l'Albo  degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. 
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,  fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse. 
 
9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del  02
LUGLIO 2012 e fino alle ore 14,00 del 03 AGOSTO 2012  le  imprese  di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,
interessate alle  riduzioni  compensate  di  cui  ai  punti  1  e  2,
provvedono a compilare ed a presentare la domanda  esclusivamente  in
via telematica. La  compilazione  deve  avvenire,  inserendo  i  dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.. Allo scopo  di  guidare  gli
utenti affinche' detta compilazione avvenga in maniera  corretta,  il
Comitato Centrale rende disponibile  sul  proprio  sito  internet  un
manuale utente. 
 
10. Nella domanda per il conto  terzi  ed  in  quella  per  il  conto
proprio, devono figurare, a  pena  di  inammissibilita',  i  seguenti
dati: 
a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio; 
b)  generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale  o   del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico; 
c) sottoscrizione da parte del titolare,  ovvero  del  rappresentante
legale dell'azienda o di un suo procuratore, con la  procedura  della
firma elettronica descritta nel successivo punto  13  della  presente
delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del
D.lgvo 196 del 30.6.2003, l'autore autorizza il Comitato  Centrale  e
la Societa' Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al  trattamento
dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle
pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto; 
d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.
E, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta
ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo  1992.  La  copia
cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita soltanto  su
richiesta del Comitato Centrale e con  le  modalita'  specificate  da
detto organismo, 
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto  terzi  e  quelle  in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera. 
 
11. In merito alla compilazione in via telematica del  prospetto  dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire  per  ciascun
mezzo  a  motore  la  targa,  la   classificazione   ecologica   Euro
(esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo  presente
la normativa di  riferimento  riportata  in  allegato  alla  presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass  ovvero  della  tessera
viacard ad esso abbinato  nell'anno  2011  (Il  numero  dell'apparato
Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20  caratteri
numerici, qualora  il  numero  di  tali  apparati  dovesse  risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad  arrivare
a 20 caratteri complessivi). 
In  alternativa  all'inserimento  manuale  dei  suddetti   dati,   le
informazioni obbligatorie relative: 
a) al prospetto veicoli; 
b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo  punto
22, lett.a) della delibera; 
-c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o
comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in  conto  proprio,
di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera; 
-d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari
di licenza per il trasporto in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26
della delibera; 
potranno essere fornite al Comitato Centrale  utilizzando  l'apposita
applicazione  presente  nel  sito  internet  dell'Albo,  nel  formato
previsto dai tracciati allegati alla presente delibera. 
 
12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il  conto  terzi
che per il conto proprio, presenta un'unica domanda  inserendo  nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici. 
 
13.  Terminata  la  compilazione  sul  sito  internet  dell'Albo,  la
domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata  in  formato
elettronico  dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante   legale
dell'azienda o da un suo procuratore;  a  tal  fine,  l'impresa  deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card  o  token
usb) distribuito dai  certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art.29, comma 1 del D.lgvo 7  Marzo  2005,  n.
82, (es. Poste, Infocamere, ecc...). L'apposizione  di  questa  firma
con le modalita' sopra indicate,  determina  il  completamento  della
domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti
responsabilita' previste dall'art. 76 del D.P.R  del  28.12.2000,  n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti. 
 
14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite  bollettino
postale sul c/c 4028  (specifico  per  l'autotrasporto).  Al  termine
della compilazione in formato elettronico,  l'impresa  deve  inserire
negli  appositi  campi  gli   estremi   del   versamento   (data   di
effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio  postale),
sui quali il Comitato Centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta  del  pagamento
(da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a  richiesta  del
medesimo Comitato. 
 
15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali
per i quali risulta adottato, alla  data  del  1°  gennaio  2011,  il
sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso. 
 
16. Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate  le  riduzioni
compensate  dei  pedaggi   e'   calcolato   unicamente   sulla   base
dell'importo lordo dei  pedaggi  relativi  ai  transiti  autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2011, per i quali le societa' concessionarie abbiano  emesso  fattura
entro il 30 aprile 2012. 
 
17. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai  soggetti
aventi  titolo,  secondo  le  modalita'  previste  dalle  convenzioni
stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato Centrale. 
 
 
                              TITOLO II 
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
                IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI. 
 
18. In aggiunta  agli  elementi  indicati  al  precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto per conto  di  terzi  che  intende  fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a  23.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
 
19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi,  devono  inserire
negli appositi spazi del sito  internet  del  Comitato  Centrale,  le
informazioni di seguito elencate: 
-  numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale   cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  del  soggetto  che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di  rilascio
della licenza comunitaria; 
-  societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono   il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove cifre; 
- per ciascun veicolo a motore per il quale si  chiede  la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2010. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
 
20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2011 devono  indicare,
in un'apposita maschera, se tale iscrizione  sia  stata  ottenuta  ai
sensi dell' articolo 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15  della
stessa legge, ovvero per trasferimento di sede. 
 
21. Le imprese o i raggruppamenti  aventi  sede  in  un  altro  Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2011, devono  indicare  in  un'apposita  maschera  se
trattasi di primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di  una  precedente
licenza. 
 
22.  I  raggruppamenti  italiani  (cooperative,  consorzi,   societa'
consortili) iscritti all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri  aventi  sede  in
altro Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono  chiamati
ad osservare le seguenti disposizioni: 
a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti  all'Albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese
titolari di licenza comunitaria con sede  in  altro  Paese  dell'U.E,
devono  specificare  nell'apposita  maschera,  la  denominazione,  il
numero e la data di iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  dei
rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la  data
di rilascio delle rispettive licenze comunitarie. 
b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche  imprese  italiane
e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o  iscritte
al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di
cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita  maschera  del
sito internet dell'albo, la  parte  del  fatturato  autostradale  del
raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di tali
aziende, affinche' il relativo importo venga scorporato  in  sede  di
quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Per  ciascuno  dei  soci
italiani titolari di  licenza  in  conto  proprio  o  comunitari  che
esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamento
procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi  maturato
nel corso del 2011, sulla base  del  quale  sara'  loro  riconosciuto
l'ammontare della riduzione; resta fermo che  per  le  imprese  socie
iscritte all'Albo degli  autotrasportatori  e  per  quelle  straniere
titolari di  licenza  comunitaria,  il  raggruppamento  e'  tenuto  a
fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente
lettera a). 
 
23. Le imprese che  hanno  aderito  o  cessato  di  aderire  a  forme
associate nel corso dell'anno 2011, debbono presentare  una  distinta
domanda  a  loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei   periodi,
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla  cooperativa,
al consorzio od alla  societa'  consortile,  ovvero  successivi  alla
cessazione del rapporto associativo. 
 
 
                             TITOLO III 
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
               IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO 
 
In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,  l'impresa
di  autotrasporto  in  conto  proprio  interessata  a  richiedere  le
riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate
nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata  indicazione  di
una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale  o  parziale
dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono  inserire  negli
appositi  spazi  del  sito  internet  del   Comitato   Centrale,   le
informazioni di seguito elencate: 
- numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui  e'
titolare il richiedente; 
-  societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono   il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che  l'impresa
richiedente alleghi copia  di  una  fattura  per  ognuno  dei  codici
indicati nella domanda; 
- per ciascun veicolo a motore per il quale si  chiede  la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2011. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
 
26. I raggruppamenti  che  associano  imprese  italiane  titolari  di
licenza per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
effettuano  il  trasporto  in   conto   proprio,   devono   compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il
fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2011, sulla
base del quale sara' calcolato la riduzione  spettante  alla  singola
impresa. 
La societa' da'  seguito  ai  rimborsi  ai  soggetti  aventi  titolo,
secondo le modalita' previste  dalla  convenzione  stipulata  tra  la
stessa societa' ed il Comitato Centrale. 
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 giugno 2012 
 
                                               Il presidente: Amoroso