IL DIRETTORE GENERALE 
          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico 
                    e della sicurezza delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2011/391/CE del  1°
luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
il 2 luglio  2011,  concernente  la  non  iscrizione  di  determinati
principi attivi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  sul
mercato di biocidi, dovuta  al  fatto  che  per  alcune  combinazioni
principi attivi/tipi di prodotto incluse nel programma  di  revisione
tutti i  partecipanti  si  sono  ritirati,  oppure  lo  Stato  membro
designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo
completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art.  12,  paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 1451/2007; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I principi attivi ed i tipi di prodotto riportati  nell'allegato
della presente decisione non sono inclusi negli allegati I, IA  o  IB
della direttiva 98/8/CE. 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di  prodotti  di
cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000,  n.
174.