IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni e
integrazioni,   recante:   «Nuova    disciplina    delle    attivita'
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», ed  in
particolare: 
    l'art.  1,  che  prevede  tra  le  finalita'   della   legge   il
raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di  sangue,
emocomponenti e farmaci emoderivati; 
    l'art. 2, che riconosce,  quale  parte  integrante  dei  Servizio
sanitario nazionale, tra le attivita'  trasfusionali,  fondate  sulla
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue  umano  e  dei  suoi  componenti,  la  produzione  di  farmaci
emoderivati; 
    l'art. 5, che include tra  i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
Sanitaria in materia di attivita' trasfusionale, al comma 1,  lettera
a), punto  3,  la  lavorazione  del  sangue  e  degli  emocomponenti,
compreso il plasma per  le  finalita'  relative  alla  produzione  di
farmaci emoderivati e l'invio del plasma stesso ai centri  e  Aziende
produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalita' di  cui
all'art. 15 della legge medesima; 
    l'art. 11, comma 1, che afferma che l'autosufficienza di sangue e
derivati  costituisce  un  interesse   nazionale   sovraregionale   e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto
il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie; 
    l'art. 15, comma 1, che prevede che  il  Ministro  della  salute,
sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
predisponga uno schema tipo di convenzione, in conformita' del  quale
le  regioni,  singolarmente  o  consorziandosi  fra  loro,  stipulano
convenzioni con i centri e le Aziende, autorizzate ai sensi del comma
5 del medesimo art. 15, per la lavorazione  del  plasma  raccolto  in
Italia; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  24  settembre  2004,
recante «Disposizioni sulle documentazioni da  presentare  a  corredo
delle  domande  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di
medicinali ad uso umano  in  attuazione  della  direttiva  2003/63/CE
della Commissione del 25  giugno  2003»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 2004, n. 254; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e di emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
aprile 2005, n. 85; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
«Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  aprile
2005, n. 85; 
  Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e integrazioni ed in
particolare l'art. 136, che detta disposizioni per  l'autosufficienza
comunitaria in materia di sangue e plasma umani; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre  2007,  n.  261,  recante:
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti», ed  in  particolare  l'art.  26  relativo  alla
produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  Autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  sui   requisiti   minimi   organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 16  dicembre
2010 (Rep. atti n. 242/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  Autonome
di Trento e di Bolzano sul documento relativo  a  «Caratteristiche  e
funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le  attivita'
trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR); 
  Tenuto conto delle disposizioni normative e  documenti  emanati  da
Organismi comunitari in materia di plasma destinato alla  lavorazione
industriale e di convenzioni da stipulare con le  aziende  fornitrici
del servizio di produzione dei medicinali  emoderivati  [Linea  guida
EMA (European Medicines Agency) «Guideline  on  the  scientific  data
requirements for a plasma master file (PMF) - Revision 1» e  Allegato
14 alle «Linee Guida europee sulle buone  pratiche  di  fabbricazione
(GMPs) per i prodotti medicinali per uso umano e veterinario»]; 
  Ritenuto di definire lo schema-tipo di convenzione  al  quale  sono
tenute a conformarsi le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano e le Aziende produttrici di emoderivati  per  la  lavorazione
del plasma raccolto sul territorio nazionale, ai sensi  del  predetto
art. 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
  Sentito il parere della Consulta tecnica permanente per il  sistema
trasfusionale espresso nella seduta del 3 novembre 2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 19 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  l'unito  schema-tipo   di   convenzione,   parte
integrante del presente decreto (allegato A), che riporta i contenuti
essenziali degli atti contrattuali, con  i  quali  le  Regioni  e  le
Province  Autonome,  singolarmente   o   consorziandosi   fra   loro,
regolamentano e formalizzano il rapporto con i centri o le Aziende di
frazionamento e di produzione di  medicinali  derivati  da  sangue  o
plasma  raccolto  sul  territorio  nazionale,  autorizzati  ai  sensi
dell'art. 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. 
  2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 8, foglio n. 166