IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in
particolare: 
    l'art.  1,  che  prevede,  tra  le  finalita'  della  legge,   il
raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di  sangue,
emocomponenti e farmaci emoderivati; 
    l'art. 2, che riconosce,  quale  parte  integrante  del  Servizio
sanitario nazionale, le attivita' trasfusionali,  ed  in  particolare
quelle riguardanti la promozione del dono del sangue e la  produzione
di  farmaci  emoderivati,   fondate   sulla   donazione   volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue  umano  e  dei
suoi componenti; 
    l'art. 5, che include tra  i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
Sanitaria in materia di attivita' trasfusionale, al comma 1,  lettera
a), punto  3,  la  lavorazione  del  sangue  e  degli  emocomponenti,
compreso il plasma per  le  finalita'  relative  alla  produzione  di
farmaci emoderivati e l'invio del plasma stesso ai centri  e  aziende
produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalita' di  cui
all'art. 15 della legge medesima; 
    l'art. 11, comma 1, che afferma che l'autosufficienza di sangue e
derivati  costituisce  un  interesse   nazionale   sovraregionale   e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto
il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie; 
    l'art. 12, comma 4, che prevede che il  Centro  Nazionale  Sangue
svolge funzioni di coordinamento e di controllo tecnico  scientifico,
di  intesa  con  la  Consulta  tecnica  permanente  per  il   sistema
trasfusionale istituita all'art. 13, nelle materie disciplinate dalla
medesima legge; 
    l'art.   14,   che   disciplina   il   programma   annuale    per
l'autosufficienza  nazionale  e  individua  specifici  meccanismi  di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale; 
    l'art. 15, riguardante la produzione di farmaci emoderivati; 
    l'art. 16 relativo all'importazione ed esportazione; 
    l'art. 27, comma 3, che  prevede  che  le  convenzioni  stipulate
dalle Regioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge  4  maggio
1990, n. 107, sono prorogate fino alla  data  di  entrata  in  vigore
delle nuove convenzioni previste dall'art. 15, comma 1,  della  legge
21 ottobre 2005, n. 219; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e di emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
aprile 2005, n. 85; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
«Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  aprile
2005, n. 85; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/61/CE,  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre  2007,  n.  261,  recante:
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti» ed in particolare gli articoli 3, relativo  alle
autorita' competenti, 5, relativo alle ispezioni e  misure  controllo
sui  servizi  trasfusionali  e  unita'  di  raccolta,  e  26,   sulla
produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 marzo 1998, recante:
«Disposizioni concernenti medicinali derivati  dal  sangue  o  plasma
umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1998, n. 83; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  24  settembre  2004,
recante: «Disposizioni sulle documentazioni da presentare  a  corredo
delle  domande  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di
medicinali ad uso umano  in  attuazione  della  direttiva  2003/63/CE
della Commissione del 25  giugno  2003»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 2004, n. 254; 
  Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e  integrazioni,  ed
in   particolare   l'art.   136,   che   prevede   disposizioni   per
l'autosufficienza comunitaria in materia di sangue  e  plasma  umani,
nonche' l'Allegato 1,  parte  III,  comma  1.1,  recante  «Medicinali
derivati dal plasma»; 
  Visto in particolare l'art. 139 del richiamato decreto legislativo,
che disciplina il controllo di  stato  dei  medicinali  derivati  dal
sangue o dal plasma umani, per il quale  il  Ministro  della  salute,
sentiti l'Istituto Superiore di Sanita' ed il Consiglio Superiore  di
Sanita', puo' sottoporre a controllo di stato, anche limitatamente  a
singole tipologie, i medicinali derivati  dal  sangue  o  dal  plasma
umani, allo stato sfuso o gia' pronti  per  l'uso  e  detta,  con  la
stessa procedura prescrizioni e modalita' per l'effettuazione di tale
controllo, che deve essere completato  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione dei campioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008,  recante:
«Prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli dei
lotti di medicinali immunologici e di medicinali derivati dal  sangue
e dal plasma umani», in attuazione del citato art.  139  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 16 aprile 2008, n. 90; 
  Viste le linee guida, pubblicate dalla  Commissione  europea  nella
raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea»; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n.  96,  recante:  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009»  ed  in  particolare
l'art. 40, comma 2, con il  quale  sono  state  introdotte  modifiche
all'art. 15, della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite  di  verifica,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
Bolzano il 16 dicembre 2010  (Rep.  atti  n.  242/CSR),  adottato  in
attuazione dell'art. 19 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie», ed in particolare l'art. 2, comma  1-sexies,  lettera  c),
che prevede che  il  Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,
«disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto  previsto
dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire
entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia
Italiana  del  Farmaco  assicura  l'immissione   in   commercio   dei
medicinali emoderivati prodotti da  plasma  raccolto  sul  territorio
nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la  lavorazione  in
Paesi comunitari  e  l'Istituto  Superiore  di  Sanita'  assicura  il
relativo controllo di stato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011, recante:
«Istituzione di un elenco nazionale  di  valutatori  per  il  sistema
trasfusionale per lo svolgimento  di  visite  di  verifica  presso  i
servizi trasfusionali e le unita' di  raccolta  del  sangue  e  degli
emocomponenti», ai sensi dell'art. 2, comma 1-sexies, lettera a)  del
sopra richiamato decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2011, n. 162; 
  Considerato che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre
2010 prevede l'impegno condiviso da parte delle  Regioni  e  Province
autonome ad adeguare i servizi trasfusionali e le unita' di  raccolta
ai requisiti minimi definiti e ad effettuare le visite di verifica  e
misure di controllo, previste dall'art. 5 del decreto legislativo  20
dicembre 2007, n. 261,  entro  trentasei  mesi  dalla  disponibilita'
dell'elenco nazionale di valutatori del sistema trasfusionale; 
  Considerato,  altresi',  che  tale  disponibilita'  e'  stata  resa
effettiva con nota del Centro Nazionale Sangue del 30 novembre  2011,
prot. 1960, con cui e' stato trasmesso alle Regioni e  alle  Province
Autonome il decreto del Direttore del Centro Nazionale Sangue del  16
novembre 2011, recante il primo elenco nazionale dei  valutatori  per
il sistema trasfusionale, pubblicato sul  sito  internet  del  Centro
Nazionale Sangue www.centronazionalesangue.it; 
  Considerato  che  l'effettiva  applicazione  delle  modalita'   per
l'immissione in commercio dei  medicinali  emoderivati  prodotti  dal
plasma raccolto sul territorio nazionale, disciplinate  dal  presente
decreto,   richiede   un   periodo   transitorio,   necessario    per
l'implementazione delle relative procedure e per la sistematizzazione
delle informazioni inerenti il  plasma  come  materia  prima  per  la
lavorazione industriale; 
  Ritenuto necessario disciplinare le modalita' attraverso  le  quali
l'Agenzia Italiana del Farmaco assicura l'immissione in commercio dei
medicinali emoderivati prodotti da  plasma  raccolto  sul  territorio
nazionale, ivi incluse le modalita' e i tempi per garantire  in  modo
sistematico e organico la descrizione delle informazioni inerenti  il
plasma italiano, come materia prima per  la  lavorazione  industriale
richieste  dalle   disposizioni   regolatorie   vigenti   nell'ambito
dell'Unione Europea, fino alla completa attuazione del citato Accordo
Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 da conseguire entro e non oltre il
31 dicembre 2014; 
  Considerata, pertanto, nelle more dell'effettiva applicazione delle
modalita' per l'immissione in commercio  dei  medicinali  emoderivati
prodotti dal plasma raccolto sul  territorio  nazionale  disciplinate
dal presente decreto, la necessita' di  consentire  l'utilizzo  delle
attuali Autorizzazioni all'Immissione in Commercio per la  produzione
di medicinali emoderivati da plasma  nazionale  ed  il  controllo  di
stato degli stessi da parte dell'Istituto Superiore  di  Sanita',  al
fine  di  evitare  ogni  possibile  soluzione  di  continuita'  nella
produzione e garantire l'autosufficienza regionale e nazionale  e  la
continuita' terapeutica; 
  Ritenuto,  infine,  necessario  definire  in  via  preliminare   le
procedure per l'esportazione e l'importazione del  plasma  nazionale,
dei relativi prodotti intermedi e prodotti finiti, in relazione  alle
convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005,
n. 219, in attesa dell'emanazione del  decreto  di  cui  all'art.  16
della medesima legge, concernente l'importazione e l'esportazione del
sangue e dei suoi prodotti; 
  Acquisito il  parere  della  Consulta  Tecnica  Permanente  per  il
Sistema Trasfusionale nella seduta dell'8 settembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nelle  more  della  compiuta  attuazione  di  quanto   previsto
dall'Accordo tra il Governo e  le  Regioni  e  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano
del 16 dicembre 2010  concernente  i  requisiti  minimi  strutturali,
tecnologici e organizzativi delle  attivita'  sanitarie  dei  servizi
trasfusionali e delle unita' di raccolta ed il modello per le  visite
di verifica, ai sensi dell'art. 2, comma  1-sexies,  lettera  c)  del
decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, e' consentito l'utilizzo  del
plasma umano raccolto  dai  servizi  trasfusionali  italiani  per  la
produzione di medicinali emoderivati nell'ambito di una procedura  di
Autorizzazione  all'Immissione  in  Commercio  (di  seguito  AIC)  ad
esclusiva valenza nazionale e che preveda l'utilizzo di  solo  plasma
nazionale. Il controllo di stato dei lotti di medicinali derivati  da
plasma nazionale e' assicurato dall'Istituto Superiore di Sanita' (di
seguito ISS). 
  2. Le Aziende, le cui convenzioni sono prorogate ai sensi dell'art.
27, comma 3 della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219  e  quelle  che
stipuleranno le convenzioni con le Regioni  e  Province  Autonome  in
conformita' allo schema-tipo di convenzione adottato con decreto  del
Ministro della salute ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge  21
ottobre 2005, n. 219, ai fini della produzione e  commercializzazione
dei medicinali che derivano da plasma nazionale raccolto  in  Italia,
sono tenute a presentare all'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito
AIFA) la documentazione  relativa  alle  caratteristiche  del  plasma
nazionale.  Il  dossier  dell'AIC  di  tali  medicinali,  puo'   fare
riferimento al medesimo processo di produzione  di  altri  medicinali
gia' autorizzati all'immissione in commercio. 
  3. La  documentazione  inerente  alle  caratteristiche  del  plasma
nazionale, di cui al precedente  comma  2,  deve  contenere  elementi
essenziali  riportati  nell'allegato  al  presente  decreto,  che  ne
costituisce parte integrante, per la valutazione dell'origine,  della
qualita'  e  sicurezza  del  plasma  nazionale  utilizzato   per   la
produzione dei medicinali. Tale documentazione  e'  anche  utilizzata
dall'ISS per il controllo dei plasma pool nell'ambito  del  controllo
di stato dei lotti di medicinali derivati dal plasma nazionale. 
  4. Ai fini della corretta e completa  raccolta  delle  informazioni
inerenti alle caratteristiche del plasma nazionale,  ivi  incluse  le
informazioni concernenti i dati epidemiologici ed i relativi  criteri
di rilevazione, il Centro Nazionale  Sangue  (di  seguito  CNS)  puo'
emanare specifiche indicazioni e linee guida. Le strutture  regionali
di coordinamento per le attivita' trasfusionali, di cui  all'art.  6,
comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  impegnate   a   promuovere   e
facilitare presso i servizi  trasfusionali  operanti  nei  rispettivi
ambiti territoriali la raccolta delle  informazioni  da  parte  delle
Aziende di cui al comma 2. 
  5. L'AIFA, al fine di  assicurare  l'immissione  in  commercio  dei
medicinali emoderivati da  plasma  nazionale,  acquisisce  il  parere
tecnico del CNS sulla documentazione  di  cui  al  comma  3  e  sugli
aggiornamenti della stessa di cui al comma 6. Al fine di formulare il
succitato parere il CNS puo' avvalersi dell'ISS,  stabilendo  con  lo
stesso le necessarie sinergie, ferme restando le competenze  dell'ISS
di cui al decreto del Ministro della  sanita'  19  marzo  1998.  Tale
parere viene reso dal CNS entro 90 giorni dalla  richiesta  pervenuta
dall'AIFA. 
  6. La  documentazione  inerente  alle  caratteristiche  del  plasma
nazionale di cui al comma 3, e' aggiornata, con cadenza  annuale,  da
parte  delle  Aziende  titolari  delle  AIC,  in  base  ai  requisiti
individuati dal decreto del Ministro della salute di cui all'art. 14,
comma 2, della legge 21  ottobre  2005,  n.  219,  sulla  base  delle
indicazioni fornite dal CNS, di concerto  con  l'AIFA  e  sentite  le
Regioni  e  Province  autonome,  con  l'obiettivo  di  conseguire  la
completa conformita'  del  sistema  trasfusionale  alle  disposizioni
vigenti nell'Unione europea entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 
  7. La mancata soddisfazione dei requisiti previsti dai commi 3 e  6
comporta l'impossibilita' di utilizzazione del  plasma  nazionale  ai
fini della produzione di medicinali emoderivati. 
  8.  Le  Aziende,  che,  a  tutt'oggi,  hanno  gia'   stipulato   le
convenzioni  con  le  Regioni  e  le  Province  Autonome,  presentano
all'AIFA, entro 270 giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la descrizione delle caratteristiche del plasma nazionale di
cui al comma 3, al fine dell'inclusione di tale documentazione  nelle
AIC dei medicinali prodotti e  dell'effettuazione  del  controllo  di
stato da parte dell'ISS. 
  9. Ai fini di quanto disposto dal comma 1  del  presente  articolo,
per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal
plasma raccolto sul territorio  nazionale  di  cui  al  comma  1,  e'
consentito l'utilizzo delle attuali autorizzazioni all'immissione  in
commercio per la  produzione  di  medicinali  emoderivati  da  plasma
nazionale e l'effettuazione, con le attuali modalita', del  controllo
di stato da parte dell'ISS.