IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che  le  sostanze  attive  clothianidin,  thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil sono iscritte  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  ora  nell'allegato  che  riporta
l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad  essere  contenute  nei
prodotti fitosanitari; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce  il  principio
di precauzione; 
  Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  221
del  20  settembre  2008,  relativo  alla  «Sospensione   cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290»; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che modifica l'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  per  quanto
riguarda le disposizioni specifiche  relative  alle  sostanze  attive
clothianidin,  thiametoxam,  imidacloprid  e  fipronil,  comprese  le
adeguate misure di attenuazione dei  rischi  per  gli  organismi  non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; 
  Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata
direttiva da parte degli Stati  membri  comporta  la  verifica  della
reale fattibilita' della messa in opera  di  tali  disposizioni,  con
particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle  sementi  e
alle attrezzature impiegate per la semina, al fine  di  garantire  un
elevato grado di incorporazione del  seme  nel  suolo  e  ridurre  al
minimo le perdite e il rilascio di polveri; 
  Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata  recepita
con il decreto ministeriale del 15  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  12
del 17 gennaio 2011; 
  Visto il decreto dirigenziale 25  ottobre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  254
del  31  ottobre  2011,  relativo  alla  «Proroga  della  sospensione
cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia  di  sementi
dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art.  13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290, fino al 30 giugno 2012; 
  Considerato che il  suddetto  decreto  prevedeva,  in  particolare,
l'acquisizione del parere sui risultati del progetto di  monitoraggio
e  ricerca  APENET   condotte   a   livello   nazionale,   da   parte
dell'Autorita'  europea  per  la  sicurezza  alimentare  (EFSA),   da
sottoporre alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari; 
  Considerato che l'acquisizione di tale parere si e' reso necessario
in quanto dalla Relazione APENET emergeva un quadro complesso  e  non
ancora esaustivo in merito ai fattori di rischio per la salute  delle
api essenzialmente connessi alla dispersione delle polveri contenenti
le sostanze attive in questione e agli effetti letali  e  sub  letali
associati alla presenza di  residui  di  neonicotinoidi  e  fipronil,
nonche' all'impolveramento delle  api  in  situazione  di  differente
umidita'; 
  Considerato che il parere richiesto ufficialmente all'EFSA  per  il
tramite della Commissione europea non e' ancora pervenuto; 
  Considerato che in data 25 aprile 2012 la  Commissione  europea  ha
dato mandato all'EFSA di effettuare un'  analisi  approfondita  degli
effetti delle  sostanze  attive  neonicotinoidi  sulle  api,  la  cui
pubblicazione e' in programma entro il mese di dicembre 2012; 
  Considerato   che   la   Commissione   consultiva   dei    prodotti
fitosanitari, nel  corso  della  riunione  del  20  giugno  2012,  ha
ravvisato  la  necessita'  di  prorogare  in  via  precauzionale   la
sospensione di cui al decreto dirigenziale 25 ottobre 2011, in attesa
di acquisire da parte dell'EFSA  sia  il  parere  sui  risultati  del
progetto APENET, sia le conclusioni  delle  analisi  in  merito  agli
effetti acuti e cronici delle sostanze  attive  neonicotinoidi  sulle
api; 
  Ritenuto pertanto, alla luce di  quanto  sopra  esposto,  di  dover
procedere, in via precauzionale, alla proroga  della  sospensione  di
cui al decreto dirigenziale 25 ottobre 2011 per ulteriori sette mesi,
al fine di acquisire le suddette valutazioni dell'EFSA  e  sottoporre
nuovamente la questione  alla  Commissione  consultiva  dei  prodotti
fitosanitari; 
 
                              Decreta: 
 
  Il termine fissato all'art.  1  del  decreto  dirigenziale  del  25
ottobre 2011 e' prorogato al 31 gennaio 2013. 
  Il presente decreto sara' notificato alle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entrera'  in
vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello