IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e,  in  particolare,
gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10; 
 
VISTO l'articolo  65  del  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, come modificato  dall'articolo  15,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71; 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, 5 maggio  2011,  recante  incentivazione  della  produzione  di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di  seguito  DM  5
maggio 2011; 
 
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che
stabilisce un obiettivo indicativo di potenza  installata  a  livello
nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016,  corrispondente  ad
un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi  al  fotovoltaico
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro; 
 
VISTO l'articolo  2,  comma  3,  del  DM  5  maggio  2011,  il  quale
stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro  di
costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
possono essere riviste le  modalita'  di  incentivazione  di  cui  al
decreto stesso, favorendo  in  ogni  caso  l'ulteriore  sviluppo  del
settore; 
 
CONSIDERATO che il predetto costo  indicativo  cumulato  annuo  degli
incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012,  il  valore
di 5,6 miliardi di euro, e che  pertanto  sia  opportuno  intervenire
tempestivamente, anche  allo  scopo  di  fornire  preventivamente  al
settore gli elementi necessari per l'ulteriore sviluppo; 
 
CONSIDERATO che la strategia  europea  delineata  nel  cd.  Pacchetto
clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario  energetico  europeo
piu' sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di
CO2, l'aumento  del  ricorso  a  energie  rinnovabili  e  la  maggior
efficienza energetica e che,  in  particolare,  l'obiettivo  italiano
sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e' pari al  17%
del consumo complessivo di energia al 2020; 
 
VISTO il Piano d'Azione Nazionale per le  energie  rinnovabili,  PAN,
adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo
del 17% e' scomposto nei tre settori principali calore, trasporti  ed
energia elettrica, per  il  quale  ultimo  settore  e'  stabilito  un
obiettivo al 2020 di 26%  del  consumo  da  coprire  tramite  energia
rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno; 
 
CONSIDERATO che lo stato  di  avanzamento  complessivo  ai  fini  del
raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 e' positivo, in  quanto
al 2010 oltre il 10% dei  consumi  energetici  complessivi  e'  stato
coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia e' in
anticipo  rispetto  agli  obiettivi  fissati,  poiche'  la  capacita'
installata a fine 2011 e' in grado di assicurare  una  produzione  di
circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di  100  TWh
previsto per il 2020; 
 
RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a  seguire  l'approccio
sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi  in  materia  di
fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi  va
dato  impulso  ai  settori  calore  e  trasporti   e   all'efficienza
energetica,  che  sono  modalita',  in  media,  economicamente   piu'
efficienti; 
 
CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici  e  le  economie  di
scala  hanno  comportato  una  rapida  diminuzione  del  costo  degli
impianti solari fotovoltaici; 
 
CONSIDERATO  che,  per  l'energia  solare  fotovoltaica,  la   rapida
diminuzione dei costi degli impianti ha  determinato  una  accelerata
crescita del volume  delle  installazioni,  che  ha  comportato,  tra
l'altro, una accentuata crescita degli oneri  di  sostegno,  oltre  a
consumo di territorio anche agricolo; 
 
CONSIDERATO che diversi altri Paesi  europei  hanno  adottato  misure
finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce
degli elevati oneri di sostegno e della  riduzione  dei  costi  degli
impianti, e che sia necessario, anche  ai  fini  della  tutela  della
concorrenza e degli utenti finali, tendere  a  standard  europei  sul
livello delle incentivazioni; 
 
RITENUTO che, pur  in  una  prospettiva  di  ulteriore  sviluppo  del
settore,  sussistano  significativi  margini   di   riduzione   degli
incentivi rispetto a quelli corrisposti  negli  ultimi  anni,  tenuto
conto dei livelli degli incentivi negli agli altri  paesi  europei  e
delle tipiche redditivita' degli investimenti; 
 
RITENUTO che  l'ulteriore  sviluppo  del  solare  fotovoltaico  debba
essere orientato verso  applicazioni  che  riducono  il  consumo  del
territorio,   stimolano   l'innovazione   tecnologica,   l'efficienza
energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini  di
tutela dell'ambiente e di ricadute economiche; 
 
RITENUTO, in ragione dell'elevato  livello  degli  oneri  maturati  e
dello stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente
impegnare ulteriori circa 700 ML€/anno di costo degli  incentivi,  al
fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitivita',  al  di
fuori di schemi di sostegno. Tale importo consentira' di coprire  gli
oneri degli impianti a registro, di quelli che accedono liberamente e
degli impianti che entrano in esercizio nei periodi transitori; 
 
CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e
in  particolare  gli   impianti   fotovoltaici,   determinano   oneri
aggiuntivi a causa dell'esigenza di mantenere in sicurezza il sistema
elettrico e che pertanto occorra promuovere l'adozione  di  strumenti
volti a favorire la migliore integrazione dei medesimi  impianti  nel
sistema elettrico; 
 
RITENUTO  necessario  assicurare  che  l'ulteriore   diffusione   del
fotovoltaico avvenga con  modalita'  compatibili  con  l'esigenza  di
controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a
tale scopo, sia necessario definire preventivamente  l'entita'  delle
risorse  annue  destinabili  all'incentivazione   del   fotovoltaico,
istituendo  pertanto  un  sistema  di   prenotazione   dell'incentivo
mediante iscrizione a un apposito registro; 
 
RITENUTO   necessario   prevedere   la   possibilita'   di   cessione
dell'iscrizione ai registri solo successivamente alla data di entrata
in esercizio dell'impianto, al fine di evitare  fenomeni  speculativi
di commercio delle iscrizioni al registro e destinare  gli  incentivi
pubblici alle iniziative che hanno effettive e concrete  possibilita'
di realizzazione; 
 
RITENUTO opportuno ed equo che alla  copertura  degli  oneri  per  la
gestione del sistema di incentivazione per il fotovoltaico concorrano
i  soggetti  che  beneficiano  delle  tariffe  incentivanti  per   il
fotovoltaico, anche alla luce di quanto  previsto  dal  Titolo  VIII,
Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011; 
 
CONSIDERATO che gli impianti che  potevano  accedere  agli  incentivi
previsti dal DM 15 maggio 2011 per  il  2012  sono  esclusivamente  i
piccoli impianti, i grandi impianti iscritti ai registri in posizione
utile, nonche' gli impianti di cui ai titoli III e  IV  del  medesimo
decreto, come chiarito anche nella risposta resa dal  Ministro  dello
sviluppo economico all'interrogazione parlamentare n. 3-01694 recante
"Chiarimenti  in  merito  alla  procedura  di  accesso  alla  tariffa
incentivante a favore dei produttori di energia  elettrica  da  fonte
fotovoltaica " e nelle note di spiegazione pubblicate dal Gestore dei
servizi energetici S.p.A. (di seguito GSE); 
 
CONSIDERATO che gli impianti succitati concorrono al valore di  costo
indicativo cumulato annuo degli  incentivi  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, del DM 15 maggio 2011; 
 
RITENUTO  opportuno  introdurre  misure  di   semplificazione   nelle
procedure di accesso agli  incentivi,  anche  alla  luce  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
come modificato dall'articolo 15, comma 1, della  Legge  12  novembre
2011, n. 183, nonche' della  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la  quale  e'
stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli
Impianti di produzione e delle relative unita' (GAUDI') e sono  stati
razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti  nel
settore della produzione di energia elettrica; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio  2012
con la quale e' stato dichiarato fino al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio  2012
con la quale e' stato dichiarato fino al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
 
VISTO il decreto-legge  6  giugno  2012  n.  74,  recante  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio  2012,
e in particolare l'articolo 8, comma 7; 
 
SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
nella seduta del 6 giugno 2012; 
 
RITENUTE accoglibili le proposte  formulate  in  sede  di  Conferenza
unificata nei seguenti termini: 
   a) incremento del costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
da 6500 a 6700 milioni di euro; 
   b)  una  piu'  una  attenta  e  graduale   gestione   della   fase
transitoria,  attraverso  l'applicazione  dei  nuovi  meccanismi   di
incentivazione decorsi 45 giorni  dalla  data  di  comunicazione,  da
parte  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   del
raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
di 6 miliardi di euro  e  mediante  priorita'  di  accesso  al  primo
registro agli impianti che rispondono ai requisiti del  DM  5  maggio
2011 e non del presente decreto; 
   c) una maggiore flessibilita' nella definizione delle soglie oltre
le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro, attraverso
l'esenzione dal registro e nei limiti di specifiche risorse, per  gli
impianti  fotovoltaici   integrati   innovativi,   gli   impianti   a
concentrazione,   gli    impianti    fotovoltaici    realizzati    da
Amministrazioni pubbliche e impianti fotovoltaici di potenza  fino  a
50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione  di
coperture su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto; 
   d) una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo
dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli  adempimenti  da
parte degli investitori, prevedendo, a tal fine, che la richiesta  di
iscrizione al registro e la richiesta di accesso agli incentivi siano
effettuate mediante presentazione  di  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta', accompagnata  dalla  documentazione  strettamente
necessaria  per  l'applicazione  delle  disposizioni   del   presente
decreto; 
   e) una attenzione  particolare  per  gli  impianti  realizzati  da
pubbliche Amministrazioni,  per  i  quali,  oltre  all'esenzione  dal
registro citata al punto c), viene concesso  l'accesso  alle  tariffe
del DM 5 maggio  2011  qualora  entrino  in  esercizio  entro  il  31
dicembre 2012; 
   f) un  ampliamento  dell'applicazione  degli  incentivi  anche  ai
fabbricati rurali, alle cave, alle miniere, agli  edifici  produttivi
non soggetti all'obbligo di certificazione energetica; 
   g) specifici premi, con contestuale riduzione delle tariffe  base,
per talune categorie di impianti con moduli installati su edifici  in
sostituzione di coperture in eternit o  contenenti  amianto,  nonche'
agli impianti con componenti principale realizzati  in  Stati  membri
dell'Unione Europea o facenti parte dello Spazio economico europeo; 
   h) un incentivo particolare per il  fotovoltaico  innovativo  e  a
concentrazione; 
   i) la previsione che nei siti contaminati l'area di  utilizzo  del
fotovoltaico incentivato corrisponda a quella dei tetti degli edifici
esistenti oppure a quella di  terreni  non  contaminati  o  messi  in
sicurezza 
 
 
                               decreta 
 
 
                               Art. 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
 
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del
decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 2, comma  3,  del  DM  5  maggio  2011,  disciplina  le
modalita' di incentivazione per la produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di
un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6  miliardi  di
euro. 
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  sulla  base  degli
elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data
della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito  della
medesima Autorita', individua la data  in  cui  il  costo  indicativo
cumulato annuo degli incentivi, cosi' come definito dall'articolo  3,
comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore  di  6
miliardi di euro l'anno. 
3. Le modalita' di incentivazione disciplinate dal  presente  decreto
si applicano decorsi  quarantacinque  giorni  solari  dalla  data  di
pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2. 
4. Fatto salvo l'articolo 4, comma 7, il DM 5 maggio 2011 continua ad
applicarsi: 
   a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III  e  IV
del medesimo decreto che entrano in esercizio  prima  della  data  di
decorrenza individuata al comma 3; 
   b) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello  stesso  DM  5  maggio
2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei  registri  e
che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti; 
   c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e  su  aree  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, che entrano in  esercizio  entro  il  31
dicembre 2012. 
5. Il presente decreto cessa di applicarsi,  in  ogni  caso,  decorsi
trenta giorni  solari  dalla  data  di  raggiungimento  di  un  costo
indicativo cumulato di 6,7  miliardi  di  euro  l'anno.  La  data  di
raggiungimento del predetto valore di 6,7  miliardi  di  euro  l'anno
viene  comunicata,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dal   GSE,
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con le modalita'  di
cui al comma 2.