IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto - legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare
l'art. 11, comma 6-bis; 
  Visto l'art.  5  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  recante
"disposizioni in materia di sicurezza stradale", ed in particolare il
comma 2, lettera b), che  ha  modificato  l'art.  23,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Visto il decreto ministeriale 9 gennaio  1992,  di  classificazione
dei tronchi di  strade  ed  autostrade  statali  ed  in  concessione,
costituenti la rete degli itinerari  internazionali  nell'ambito  dei
capisaldi individuati  dalla  legge  29  novembre  1980,  n.  922,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5  novembre  2001,  con  il  quale  sono  state  approvate  le  norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le condizioni ed i limiti entro i
quali, a norma dell'art. 23, comma  7,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cosi' come  modificato  dalla  legge  29  luglio
2010, n. 120, lungo ed all'interno  degli  itinerari  internazionali,
delle autostrade, delle  strade  extraurbane  principali  e  relativi
accessi, sono consentiti, purche' autorizzati dall'ente  proprietario
della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del  territorio
indicanti siti di interesse turistico e culturale.