IL DIRETTORE REGIONALE 
                    del Piemonte e Valle d'Aosta 
 
  Visto il decreto-legge 21 giugno  1961,  n.  498,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma  per
la  sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato   o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari; 
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre  2000,  registro
n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio  2001
e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista  dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia del territorio approvato dal  comitato  direttivo  nella
seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte  le
strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in  essere
nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26  gennaio  2001,  n.  32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo  2001,  che  ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge  n.  498/1961,
sancendo che prima dell'emissione del  decreto  di  accertamento  del
periodo di mancato o irregolare  funzionamento  dell'ufficio  occorre
verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni  organizzative
dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del
contribuente; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la nota prot. n.  2204  dell'Ufficio  provinciale  di  Biella
datata 20 giugno 2012, con la quale e' stata comunicata la  causa  ed
il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio; 
  Accertato che il mancato funzionamento del  citato  ufficio  e'  da
attribuirsi all'assemblea indetta dalla OO.SS. FLP-FINANZE; 
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale non riconducibile a  disfunzioni  organizzative
dell'Ufficio: 
  Visto  il  parere   favorevole   dell'ufficio   del   garante   del
contribuente espresso con nota prot. n. 936/12 del 22 giugno 2012; 
 
                             Determina: 
 
  E' accertato il periodo di mancato funzionamento del  sottoindicato
ufficio come segue: il giorno  20  giugno  2012  dalle  ore  10,30  a
chiusura ufficio. 
  Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Torino, 29 giugno 2012 
 
                                            p. il direttore regionale 
                                                      Federico