La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. In presenza di figli  a  carico  della  vittima  nati  da
rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al  comma  1
e' assegnata al convivente  more  uxorio  con  lo  stesso  ordine  di
priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 3,  lettera  a).
In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di
cui al predetto  comma  3,  lettera  a),  la  somma  complessiva  non
inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2  e'  aumentata  in  misura
pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei
limiti delle risorse di cui  al  comma  1,  e'  determinato  sommando
l'importo  attribuito  al  coniuge,  al  netto  dell'eventuale  quota
dipendente dallo stato di necessita' di quest'ultimo,  e  l'eventuale
quota aggiuntiva determinata in relazione allo  stato  di  necessita'
del convivente more uxorio. 
  3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma  3,  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 1, e' attribuita ai  parenti  entro  il
terzo  grado,  nell'ordine  di  priorita'  derivante  dal  grado   di
parentela,   una   speciale   elargizione   determinata   in   misura
complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»; 
    b) al comma  4  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Qualora il mandato del  commissario  delegato  scada  prima  che  la
procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai  commi
1, 3-bis e 3-ter sia  ultimata,  il  predetto  mandato  e'  prorogato
automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure
e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da'  diritto
a compensi, retribuzioni o altri emolumenti». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 7  luglio  2010,  n.
          106 (Disposizioni in favore dei familiari delle  vittime  e
          in  favore  dei  superstiti  del  disastro  ferroviario  di
          Viareggio), come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1  (Interventi  in  favore  dei  familiari  delle
          vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario
          di Viareggio). 
              In vigore dal 27 luglio 2010. 
              1.  E'  assegnata  al  commissario  delegato   di   cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
          3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni  di  euro
          per l'anno 2010 per  speciali  elargizioni  in  favore  dei
          familiari  delle  vittime  del  disastro   ferroviario   di
          Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di  coloro  che  a
          causa  del  disastro  hanno  riportato  lesioni   gravi   e
          gravissime. 
              2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con  il
          commissario  delegato  di  cui  al  comma  1,  individua  i
          familiari delle vittime e i soggetti  che  hanno  riportato
          lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la
          somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima e'
          attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore
          a euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello
          stato  di  effettiva  necessita'.  Ai  soggetti  che  hanno
          riportato lesioni gravi  e  gravissime  e'  attribuita  una
          somma  determinata,  nell'ambito  dell'importo  complessivo
          stabilito dal comma 1, in proporzione alla  gravita'  delle
          lesioni subite e tenuto  conto  dello  stato  di  effettiva
          necessita'. All'attribuzione delle speciali elargizioni  di
          cui  al  presente   articolo   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
              3. Le elargizioni  di  cui  al  comma  1  spettanti  ai
          familiari  delle  vittime  sono  assegnate  e   corrisposte
          secondo il seguente ordine: 
                a) al coniuge superstite, con esclusione del  coniuge
          rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche  non
          definitiva di scioglimento o di  cessazione  degli  effetti
          civili  del  matrimonio  e  del  coniuge  cui   sia   stata
          addebitata  la  separazione   con   sentenza   passata   in
          giudicato, e ai figli se a carico; 
                b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel
          caso di coniuge rispetto al  quale  sia  stata  pronunciata
          sentenza  anche  non  definitiva  di  scioglimento   o   di
          cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge
          cui  sia  stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
          passata in giudicato; 
                c) ai genitori; 
                d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; 
                e) ai conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni
          precedenti l'evento; 
                f) al convivente more uxorio. 
              3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati
          da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui
          al comma 1 e' assegnata al convivente more  uxorio  con  lo
          stesso ordine di priorita' previsto per  i  beneficiari  di
          cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano  il
          convivente more uxorio e il  coniuge  di  cui  al  predetto
          comma 3, lettera a), la somma complessiva non  inferiore  a
          euro 200.000 di cui al comma 2 e' aumentata in misura  pari
          all'importo  attribuito  al   medesimo   convivente.   Tale
          importo, nei limiti delle risorse di cui  al  comma  1,  e'
          determinato sommando l'importo attribuito  al  coniuge,  al
          netto  dell'eventuale  quota  dipendente  dallo  stato   di
          necessita' di quest'ultimo, e l'eventuale quota  aggiuntiva
          determinata in  relazione  allo  stato  di  necessita'  del
          convivente more uxorio. 
              3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al  comma  3,
          nei limiti delle risorse di cui al comma 1,  e'  attribuita
          ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine  di  priorita'
          derivante dal grado di parentela, una speciale  elargizione
          determinata in misura complessivamente non superiore a euro
          200.000 per ciascuna vittima. 
              4. Il commissario  delegato  di  cui  al  comma  1,  in
          conformita' con l'atto del sindaco del comune di  Viareggio
          di cui al comma 2, adotta i provvedimenti  di  elargizione.
          Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che
          la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni  di
          cui ai comm1 1, 3-bis e 3-ter  sia  ultimata,  il  predetto
          mandato  e'  prorogato   automaticamente   ai   soli   fini
          dell'attuazione  delle  relative  procedure  e  fino   alla
          conclusione delle medesime. Tale proroga non da' diritto  a
          compensi, retribuzioni o altri emolumenti. 
              5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni
          imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni  altra
          somma  cui  i  soggetti  beneficiari  abbiano   diritto   a
          qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.».