IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91 /414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione che approva
la  sostanza  attiva  1-naftilacetammide  (NAD),  in  conformita'  al
regolamento (CE) 11.1107/2009 e modifica la decisione 2008/941/CE con
la conseguente  cancellazione  della  sostanza  attiva  in  questione
dall'allegato alla decisione stessa; 
  Visto l'art. 2, paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
786/2011 della Commissione, che stabilisce i tempi e le modalita' per
adeguare i prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  1-
naftilacetammide (NAD) alle nuove disposizioni in esso riportate; 
  Considerato altresi' che dette informazioni  sono  riportate  anche
nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero
all'indirizzo   www.salute.gov.it   all'interno   delle   indicazioni
operative per i regolamenti di  approvazione  delle  sostanze  attive
stesse; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti    fitosanitari    contenenti     la     sostanza     attiva
1-naftilacetammide (NAD), siano in possesso di un fascicolo  conforme
alle prescrizioni di cui  al  regolamento  (UE)  n.  544/2011,  o  in
alternativa, possano comunque accedervi; 
  Considerato  altresi',  che  le  ri-registrazioni  provvisorie  dei
prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato  al  presente  decreto
possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione della  sostanza  attiva  1-naftilacetammide  (NAD),
fatto salvo la  presentazione,  entro  i  termini  stabiliti,  di  un
dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE)  n.  545/2011
della Commissione, nonche' ai  dati  indicati  nella  parte  B  delle
"disposizioni   specifiche"   dell'allegato   al    regolamento    di
approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari, fino al 31  dicembre  2021,  termine  dell'approvazione
della sostanza  attiva  1-naftilacetammide  (NAD),  fatti  salvi  gli
adempimenti sopra menzionati nei tempi e con  le  modalita'  definite
dal regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione,  pena  la  revoca
dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto,
contenenti la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), approvata con
regolamento (UE) n. 786/2011 della  Commissione,  in  conformita'  al
regolamento (CE) n. 1107/2009, sono  ri-registrati  provvisoriamente,
fino al 31 dicembre 2021, data di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva stessa. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli  adempimenti  e
gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier, entro i
termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile  sul  sito
di  questo  ministero  all'indirizzo  www.salute.gov.it,  all'interno
delle indicazioni operative per i regolamenti di  approvazione  delle
sostanze attive. Detto dossier deve essere conforme alle prescrizione
del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche'  ai  dati
indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche"  dell'allegato
al regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011  della  Commissione  di
approvazione della sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD). 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Imprese interessate e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello