IL DIRETTORE REGIONALE 
                              del Lazio 
 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  1961  n.  498,  convertito,  con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per  la
sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o  irregolare
funzionamento degli Uffici Finanziari; 
  Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno  1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato  l'evento
eccezionale; 
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  Amministrazione
dell'Agenzia del Territorio approvato dal  comitato  direttivo  nella
seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte  le
strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in  essere
nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1"; 
  Visto il decreto  del  Ministero  delle  Finanze  n.  1390  del  28
dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29  dicembre  2000,
registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio
2001 e' stata  resa  esecutiva  l'Agenzia  del  Territorio,  prevista
dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26  gennaio  2001,  n.  32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo  2001,  che  ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge  n.  498/1961,
sancendo che prima dell'emissione del  decreto  di  accertamento  del
periodo di mancata o irregolare  funzionamento  dell'Ufficio  occorre
verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni  organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente; 
  Vista la disposizione dell'Agenzia del  Territorio  del  10  aprile
2001 prot. R/16123,  che  individua  nella  Direzione  Regionale,  la
struttura competente ad adottare i decreti di  mancato  o  irregolare
funzionamento degli Uffici dell'Agenzia; 
  Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003  del  26
febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del  Territorio   dispone
l'attivazione  delle  Direzioni  Regionali  e  la  cessazione   delle
Direzioni Compartimentali; 
  Vista  la  nota  prot.  10614  del  2012  con  la  quale  l'Ufficio
Provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 21 giugno c.a.  dalle
ore  11,00  alle  ore  12,30  si  e'  verificato   irregolare/mancato
funzionamento  del  Servizio  di  Pubblicita'  Immobiliare   per   la
Circoscrizione di Roma 2; 
  Vista la nota prot. n. 5742  del  2012  della  Direzione  Regionale
Lazio, inviata all'Ufficio del  Garante  del  Contribuente  ai  sensi
dell'art. 10 del D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32; 
  Vista la nota n. 660 del 03/07/2012 con la  quale  il  Garante  del
Contribuente del Lazio esprime parere favorevole; 
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale non riconducibile a  disfunzioni  organizzative
dell'Ufficio Provinciale di Roma; 
 
                             Determina: 
 
  Il  periodo  di  mancato/irregolare  funzionamento   del   Servizio
Immobiliare del sotto indicato Ufficio e' accertato come segue: 
  - per il giorno 21 giugno 2012, dalle ore 11,00 alle ore 12,30,  il
mancato/irregolare  funzionamento   del   Servizio   di   Pubblicita'
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale  di  Roma
Circoscrizione di Roma 2. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 5 luglio 2012 
 
                                    p.Il direttore regionale: Tedesco