IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza con  la  quale  l'Istituto  «I.P.G.E.  Istituto  di
Psicoterapia della Gestalt Espressiva» ha chiesto  l'abilitazione  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
in Ponte San Giovanni (Perugia) - via Luigi Catanelli, 23  -  per  un
numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari  a
16 unita' e, per l'intero corso, a 64 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 28 giugno 2012, ha espresso parere negativo sull'istanza
di riconoscimento rilevando che il modello scientifico  culturale  si
dilunga sui  presupposti  filosofici  dell'approccio  gestaltista  ma
trascura di indicarne le valenze  specificamente  cliniche,  relative
alla  sua  applicazione  a   particolari   quadri   patologici,   non
affrontando il tema  delle  indicazioni  e  delle  controindicazioni,
centrale nel lavoro psicoterapeutico. 
  Parimenti, non sono indicate ricerche  che  comprovino  l'efficacia
del trattamento. Questa  impostazione,  che  privilegia  informazioni
lontane  dall'ambito  clinico,  e'  ben  rappresentata  anche   dagli
argomenti  e  dalla  bibliografia  indicata  come  obbligatoria   per
ciascuna  annualita'.  Sono  cosi'  indicati  testi  e  autori  molto
differenti tra loro e talvolta contrastanti, in una  prospettiva  che
risulta confusiva e che male si accorda con le necessita' di  fornire
ai discenti un quadro teorico di riferimento coerente. 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta   dall'Istituto   «I.P.G.E.
Istituto di Psicoterapia della Gestalt Espressiva»  con  sede  in  in
Ponte San Giovanni (Perugia) - via Luigi Catanelli, 23 - per  i  fini
di cui all'art. 4 del regolamento adottato con  decreto  11  dicembre
1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato  parere  contrario  della
Commissione  tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del   predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 luglio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Livon