Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo della  legge  6  luglio
2012, n. 96, corredato delle relative note,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai  partiti
                      e dai movimenti politici 
 
  1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti  e  dai
movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui,  il  70  per
cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso
delle spese per le consultazioni elettorali e  quale  contributo  per
l'attivita'  politica.  Il  restante  30  per  cento,  pari  a   euro
27.300.000,  e'  erogato,  a  titolo  di  cofinanziamento,  ai  sensi
dell'articolo 2. Gli  importi  di  cui  al  presente  comma  sono  da
considerare come limiti massimi. 
  2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «5. L'ammontare di  ciascuno  dei  quattro  fondi  relativi  agli
organi di cui al comma 1 e' pari, per  ciascun  anno  di  legislatura
degli organi stessi, a euro 15.925.000». 
  3. Il primo periodo del comma 2  dell'articolo  6  della  legge  23
febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo  relativo
al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo  1,  comma  5,
della legge 3 giugno 1999, n. 157,  e  successive  modificazioni,  e'
ripartito  su  base  regionale   in   proporzione   alla   rispettiva
popolazione». 
  4. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  1,  commi  1-bis  e
5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157. 
  5. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  si  applicano  a
decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
dei consigli regionali e dei  consigli  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  6. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
    c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
  7. I contributi pubblici di cui al  comma  1  spettanti  a  ciascun
partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per  cento  qualora
il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei
candidati ad esso  riconducibili  per  l'elezione  dell'assemblea  di
riferimento un numero di candidati del medesimo  sesso  superiore  ai
due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore. 
  8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali
relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, il cui  termine  di  erogazione  non  e'
ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte  del  10  per  cento.
L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 3  giugno  1999,  n.
          157 (Nuove norme in materia di  rimborso  delle  spese  per
          consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle
          disposizioni concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai
          movimenti  e  partiti  politici),  come  modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute  da
          movimenti o partiti politici. 
              1. E' attribuito ai movimenti  o  partiti  politici  un
          rimborso in relazione alle spese elettorali  sostenute  per
          le campagne per il rinnovo del Senato  della  Repubblica  e
          della Camera dei deputati, del  Parlamento  europeo  e  dei
          consigli regionali. 
              1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal  comma
          5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o  partiti
          politici in relazione alle spese sostenute per le  campagne
          elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'art.  48
          della Costituzione, per l'elezione delle Camere. 
              2. L'erogazione dei rimborsi e'  disposta,  secondo  le
          norme della presente  legge,  con  decreti  del  Presidente
          della Camera dei deputati, a carico  del  bilancio  interno
          della Camera dei deputati, per quanto riguarda  il  rinnovo
          della Camera dei deputati, del  Parlamento  europeo  e  dei
          consigli regionali, nonche' per i  comitati  promotori  dei
          referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto  del
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
          bilancio interno del Senato della Repubblica,  si  provvede
          all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
          Repubblica. I movimenti o partiti  politici  che  intendano
          usufruire dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena  di
          decadenza, al Presidente della Camera  dei  deputati  o  al
          Presidente  del  Senato  della   Repubblica,   secondo   le
          rispettive competenze, entro dieci  giorni  dalla  data  di
          scadenza del termine per la presentazione delle  liste  per
          il rinnovo degli organi di cui al comma 1. 
              3. Il  rimborso  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto
          ripartendo, tra  i  movimenti  o  partiti  politici  aventi
          diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
          il rinnovo di ciascuno degli  organi  di  cui  al  medesimo
          comma 1. 
              4. In caso di  richiesta  di  uno  o  piu'  referendum,
          effettuata ai  sensi  dell'art.  75  della  Costituzione  e
          dichiarata  ammissibile  dalla  Corte  costituzionale,   e'
          attribuito ai comitati  promotori  un  rimborso  pari  alla
          somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per  ogni
          firma valida  fino  alla  concorrenza  della  cifra  minima
          necessaria per la validita' della richiesta e  fino  ad  un
          limite  massimo  pari  complessivamente  a  euro  2.582.285
          annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
          raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
          Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di  lire  5
          miliardi di cui al presente  comma,  per  le  richieste  di
          referendum  effettuate  ai  sensi   dell'art.   138   della
          Costituzione. 
              5. L'ammontare di ciascuno dei quattro  fondi  relativi
          agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno  di
          legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000. 
              5-bis. Per il rimborso previsto  dal  comma  1-bis,  in
          relazione  alle  spese  sostenute  per  le  elezioni  nella
          circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5  relativi,
          rispettivamente, al Senato della Repubblica e  alla  Camera
          dei deputati, sono incrementati nella misura  dell'1,5  per
          cento  del  loro  ammontare.  Ciascuno  dei   due   importi
          aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
          ripartizioni della  circoscrizione  Estero  in  proporzione
          alla rispettiva popolazione. La quota spettante a  ciascuna
          ripartizione e' suddivisa tra  le  liste  di  candidati  in
          proporzione   ai   voti   conseguiti   nell'ambito    della
          ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota  le
          liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
          ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
          dei   voti   validamente   espressi    nell'ambito    della
          ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
          comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 
              6.  I  rimborsi  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis   sono
          corrisposti con cadenza annuale,  entro  il  31  luglio  di
          ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
          in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in  cui
          si e' svolta la  consultazione  referendaria.  In  caso  di
          scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
          Camera dei deputati il versamento delle quote  annuali  dei
          relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o
          partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
          delle quote dei rimborsi per un numero di  anni  pari  alla
          durata  della  legislatura  dei   rispettivi   organi.   Il
          versamento della quota annua di rimborso,  spettante  sulla
          base del presente comma, e' effettuato anche  nel  caso  in
          cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate  o
          da erogare ai sensi del presente  articolo  ed  ogni  altro
          credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
          politici  possono  costituire  oggetto  di  operazioni   di
          cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi. 
              7.  Per  il  primo  rinnovo  del   Parlamento   europeo
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge e dei consigli regionali  negli  anni  1999  e  2000,
          nonche'  per   le   consultazioni   referendarie   il   cui
          svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
          corrisposti in unica soluzione. 
              8. In caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  di  cui
          all'art.  8  della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  o  di
          irregolare redazione del  rendiconto,  redatto  secondo  le
          modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
          del 1997, il Presidente della  Camera  dei  deputati  e  il
          Presidente del Senato della  Repubblica,  per  i  fondi  di
          rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
          fino ad avvenuta regolarizzazione. 
              9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre  1993,
          n.  515,  le  parole:  «lire  200»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole:  «degli
          abitanti» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  cittadini
          della Repubblica iscritti nelle liste elettorali». 
              10. In sede di prima applicazione e in  relazione  alle
          spese elettorali sostenute per il  rinnovo  del  Parlamento
          europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui  al  comma  2
          decorre dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.". 
              - Il testo dell'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n.
          43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle  regioni
          a statuto ordinario), come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente: 
              "Art. 6. 
              1. Il contributo di cui al secondo  comma  dell'art.  1
          della  legge  18  novembre  1981,  n.  659,  e   successive
          modificazioni, e' determinato nella misura risultante dalla
          moltiplicazione dell'importo di lire 1.200  per  il  numero
          degli abitanti della Repubblica quale  risulta  dall'ultimo
          censimento   generale.   Ai   maggiori   oneri    derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi
          e  800  milioni  per  il   1995,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
          corrente della legge  finanziaria  per  il  1995,  all'uopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'interno per lo stesso anno. 
              2. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali,
          di cui all'art. 1, comma 5, della legge 3 giugno  1999,  n.
          157, e  successive  modificazioni,  e'  ripartito  su  base
          regionale in proporzione alla  rispettiva  popolazione.  La
          quota   spettante   a   ciascuna   regione   e'   ripartita
          proporzionalmente  ai   voti   ottenuti,   tra   le   liste
          concorrenti nelle circoscrizioni  provinciali  che  abbiano
          ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio  regionale
          della regione interessata.".