IL DIRETTORE GENERALE 
                   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 
                    IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA 
                E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
                DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 
                 DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra  l'altro
istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art.1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni  nella  legge  14
luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti  sull'assetto
dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione; 
  Visto l'art.18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi'
come modificata dal decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23
secondo  cui  le  voci  e  gli  importi  dei  diritti  di  segreteria
sull'attivita' certificativa per le  iscrizioni  in  ruoli,  elenchi,
registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono  modificati  ed
aggiornati con decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto
dei costi medi di gestione e di  fornitura  dei  relativi  servizi  e
tenuto, altresi', conto dell'art.13, commi 13 e 14,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537; 
  Visto il decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5  convertito  con
modificazioni nella legge  9  aprile  2009,  n.  33  recante  «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia  di  produzione  lattiera  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario»; 
  Visto, in particolare l'art. 3, comma 4-quater che prevede  che  il
contrato di rete e' soggetto ad iscrizione nella sezione del registro
delle imprese presso cui  e'  iscritto  ciascun  partecipante  e  che
l'efficacia del contratto inizia  a  decorrere  da  quando  e'  stata
eseguita l'ultima delle  iscrizioni  prescritte  a  carico  di  tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 45 che ha modificato  il
comma 4-quater dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5
convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33
prevedendo che le modifiche del  contrato  di  rete  sono  redatte  e
depositate a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso
la  sezione  del  registro  delle  imprese  presso  cui  e'  iscritta
l'impresa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche  del  formato  elettronico
elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci  di  esercizio  e
consolidati e di altri atti al registro delle imprese.»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n.  205  recante
«Norme in materia ambientale»; 
  Visto in particolare l'art. 194 che  prevede  che  le  imprese  che
disciplinano il trasporto transfrontaliero  nel  territorio  italiano
sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; 
  Visto il decreto 8  marzo  2010,  n.  65  concernente  «Regolamento
recante  modalita'  semplificate   di   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  da  parte  dei
distributori e degli installatori di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei  centri  di  assistenza
tecnica di tali apparecchiature»; 
  Visto il particolare l'art. 3  che  prevede  che  le  attivita'  di
raccolta e  trasporto  dei  RAEE  domestici  sono  effettuate  previa
iscrizione  in  un'apposita  sezione  dell'Albo   nazionale   gestori
ambientali; 
  Visto l'art. 212 dello stesso decreto legislativo n.  152/2005  che
prevede la costituzione dell'Albo nazionale gestori ambientali; 
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n.  406  concernente  «Regolamento
recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea,  avente
ad oggetto  la  disciplina  dell'Albo  nazionale  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti»; 
  Visto in particolare l'art. 21, comma 1, che prevede che le domande
di iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate
all'assolvimento di un diritto di  segreteria  fissato  nella  misura
prevista per le denunce del registro delle imprese  delle  camere  di
commercio; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59   recante
«Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno.»; 
  Visto l'art. 73 che  prevede  la  soppressione  del  ruolo  di  cui
all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 relativo  all'attivita'
di intermediazione commerciale e di affari; 
  Visto l'art. 74 che  prevede  la  soppressione  del  ruolo  di  cui
all'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204  relativo  all'attivita'
di agente e rappresentante di commercio; 
  Visto l'art. 75 che prevede la soppressione del ruolo di  cui  agli
articoli  1  e  4  della  legge  12  marzo  1968,  n.  478   relativo
all'attivita' di mediatore marittimo; 
  Visto, infine, l'art. 76 che prevede la soppressione del  ruolo  di
cui all'art. 2  della  legge  14  novembre  1941,  n.  1442  relativo
all'attivita' di spedizioniere; 
  Considerato che il comma 3 dell'art. 73, il comma 3  dell'art.  74,
il  comma  3  dell'art.  75  e  il  comma  3  dell'art.76   prevedono
l'accertamento dei  relativi  requisiti  da  parte  della  camera  di
commercio e l'iscrizione nel registro delle imprese se  le  attivita'
sono svolte in forma di impresa  e  per  i  soggetti,  diversi  dalle
imprese l'iscrizione  nel  Repertorio  delle  notizie  amministrative
(REA) di cui all'art.8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e
all'art.9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581; 
  Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita'  di  iscrizione
nel registro delle  imprese  e  nel  REA,  dei  soggetti  esercitanti
l'attivita' di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n.
39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59»; 
  Visto in particolare  l'art.5  che  stabilisce  che  l'ufficio  del
registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art.19, comma  3,
della legge 7 agosto 1990,  .  n.  241  e  assegna  la  qualifica  di
intermediario per le diverse tipologie di  attivita'  e  rilascia  la
tessera personale di riconoscimento di cui all'art.26 del decreto del
Presidente della Repubblica 6  novembre  1960,  n.  1926,  munita  di
fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto; 
  Visto, infine, l'art.11 che stabilisce che  le  imprese  attive  ed
iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare  la
propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un  anno
dalla predetta data; 
  Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita'  di  iscrizione
nel registro delle imprese e nel REA,  dei  soggetti  esercitanti  le
attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinate  dalla
legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; 
  Visto in particolare  l'art.5  che  stabilisce  che  l'ufficio  del
registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art. 19, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di agente  o
rappresentante di  commercio  e  rilascia  la  tessera  personale  di
riconoscimento di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 21  agosto
1985, recante attuazione della legge 3 maggio 1985, n.204, munita  di
fotografia e conforme al modello allegato C allo stesso decreto; 
  Visto, infine, l'art. 10 che stabilisce che le  imprese  attive  ed
iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare  la
propria posizione nel registro delle imprese e nel REA entro un  anno
dalla predetta data; 
  Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita'  di  iscrizione
nel registro delle  imprese  e  nel  REA,  dei  soggetti  esercitanti
l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12  marzo
1968, n. 478, in attuazione  degli  articoli  75  e  80  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; 
  Visto in  particolare  l'art.  che  stabilisce  che  l'ufficio  del
registro delle imprese avvia la verifica di cui all'art.19, comma  3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e assegna la qualifica di mediatore
marittimo e rilascia la tessera personale di  riconoscimento  di  cui
all'art. 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica  4  gennaio
1973, n. 66 munita di fotografia e conforme  al  modello  allegato  C
allo stesso decreto; 
  Visto, infine, l'art. 11 che stabilisce che le  imprese  attive  ed
iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale alla data
del 12  maggio  2012  devono  aggiornare  la  propria  posizione  nel
registro delle imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data; 
  Visto il decreto 26 ottobre 2011 recante «Modalita'  di  iscrizione
nel registro delle  imprese  e  nel  REA,  dei  soggetti  esercitanti
l'attivita' di spedizioniere disciplinata  dalla  legge  14  novembre
1941, n. 1442, in attuazione degli  articoli  76  e  80  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10  che  stabilisce  che  le  imprese
attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data  del  12  maggio
2012 devono  aggiornare  la  propria  posizione  nel  registro  delle
imprese e nel REA entro un anno dalla predetta data; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2012,
n. 43 concernente "Regolamento  recante  attuazione  del  regolamento
(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad  effetto  serra"  ed  in
particolare l'art. 7, comma 2, l'art. 8, l'art. 10, l'art. 11, l'art.
12, l'art. 13 e l'art. 14; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 che istituisce presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  Registro
telematico nazionale delle persone e delle  imprese  certificate,  la
cui  gestione  e'  affidata  alla  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura del capoluogo di  regione  o  di  provincia
autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la
persona fisica; 
  Visto l'art. 7,  comma  2  che  stabilisce  che  gli  organismi  di
valutazione  della  conformita'   devono   iscriversi   al   Registro
telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate; 
  Visto l'art. 8 che individua le  persone  e  le  imprese  che  sono
tenute ad iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e
delle imprese certificate; 
  Visto l'art. 10, comma 5 che stabilisce che la camera di  commercio
competente deve rilasciare i certificati provvisori ed inserire nella
sezione del Registro  telematico  nazionale  delle  persone  e  delle
imprese certificate le informazioni  relative  alle  persone  e  alle
imprese in possesso di certificato provvisorio; 
  Visti gli  articoli  11  e  12  che  stabiliscono  che  le  persone
interessate  dichiarano  alla  camera  di  commercio  competente   di
avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1  e  2  dello  stesso
art. 11 e delle esenzioni di cui al comma 1 dell'art. 12; 
  Visto l'art. 14, comma 1 che prevede che le persone in possesso  di
un certificato rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'art.
5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 842/2006, trasmettono copia del
certificato  alla  camera  di  commercio  nella  cui   circoscrizione
territoriale  la  persona   e'   domiciliata   o   l'impresa   svolge
prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli  nel
Registro  telematico  nazionale  delle  persone   e   delle   imprese
certificate; 
  Visto l'art. 14, comma 2 che stabilisce che le persone in  possesso
di un  attestato  rilasciato  da  un  altro  Stato  membro  ai  sensi
dell'art.  5  del  regolamento  CE  n.  842/2006,  trasmettono  copia
dell'attestato alla camera  di  commercio  nella  cui  circoscrizione
territoriale  la  persona   e'   domiciliata   o   l'impresa   svolge
prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli  nel
Registro  telematico  nazionale  delle  persone   e   delle   imprese
certificate; 
  Visto il comma 5 dell'art. 13 che stabilisce che tutti  i  soggetti
tenuti all'iscrizione  al  Registro  sopra  richiamato  versano  alle
camere di commercio competenti per territorio i diritti di segreteria
previsti dall'art. 18, comma 1, lett.  d)  della  legge  29  dicembre
1993, n.  580  cosi'  come  modificata  dal  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 23 il cui importo e' stabilito ai sensi del comma 3
dello stesso articolo; 
  Visto, ancora, il comma 6 dello stesso art. 13 che  stabilisce  che
le camere di commercio rilasciano per via telematica alle  persone  e
alle imprese gli attestati di  iscrizione  al  Registro,  nonche'  le
visure dei  certificati  e  degli  attestati  validi  anche  ai  fini
dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui  all'art.  9  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione
delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  1997  concernente
l'approvazione delle misure dei diritti  di  segreteria  per  atti  o
servizi connessi alla gestione del registro  delle  imprese  e  degli
altri ruoli, registri e albi e in genere per  i  servizi  adottati  o
resi  dalle  camere  di  commercio   e   dagli   uffici   provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23
marzo 2000, 15 maggio 2001, 30  ottobre  2001,  10  giugno  2003,  29
novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29
agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009 e  17  giugno  2010  che
hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle  tabelle  A  e  B,
allegate al decreto  interministeriale  22  dicembre  1997  ed  hanno
modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria; 
  Ritenuto  necessario  introdurre  una  nuova  tipologia  di  visura
relativa al contratto di rete e un apposito diritto di segreteria; 
  Ritenuto necessario istituire un  apposito  diritto  di  segreteria
relativo alla consultazione del prospetto contabile XBRL; 
  Ritenuto necessario integrare le note alle voci 2.1.), 2.2.) e  36)
della tabella A); 
  Ritenuto necessario istituire un  apposito  diritto  di  segreteria
relativo al rilascio della tessera  personale  di  riconoscimento  ai
soggetti esercitanti  l'attivita'  di  mediatore  disciplinata  dalla
legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attivita' di
agente e rappresentante  di  commercio  disciplinate  dalla  legge  3
maggio  1985,  n.  204  e  ai  soggetti  esercitanti  l'attivita'  di
mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478; 
  Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle  voci  1.2.),
3.2.) e 4.2.) della tabella A); 
  Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alle voci 1), 4) e
5); 
  Ritenuto necessario introdurre una nota relativa alla voce 43); 
  Ritenuto  necessario  istituire  appositi  diritti  di   segreteria
relativi all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione  dal
Registro  telematico  nazionale  delle  persone   e   delle   imprese
certificate; 
  Ritenuto  necessario  istituire  appositi  diritti  di   segreteria
relativi al rilascio di certificati e di visure relativi al  Registro
telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate; 
  Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il  nuovo
testo della tabella A) coordinato con  le  integrazioni  e  modifiche
apportate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria  di  cui  alla
allegata tabella A), che forma parte integrante del presente decreto. 
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo
alla pubblicazione. 
     Roma, 17 luglio 2012 
 
                             Il direttore generale per il mercato, la 
                                      concorrenza, il consumatore,    
                             la vigilanza e la normativa tecnica del  
                                Ministero dello sviluppo economico    
                                              Vecchio                 
 
 
L'Ispettore generale capo dell'ispettorato 
               generale di finanza 
         delle pubbliche amministrazioni 
del Ministero dell'economia e delle finanze 
                    Bilardo