IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                    del Dipartimento del tesoro  
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse  o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della  Direzione  II
del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009,  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed  in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
luglio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 39.497 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i decreti in data 25 maggio e 25 giugno 2012, con i quali  e'
stata  disposta  l'emissione  delle   prime   quattro   tranche   dei
certificati  di  credito  del  Tesoro  "zero  coupon"   ("CTZ")   con
decorrenza 31 maggio 2012 e scadenza 30 maggio 2014; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei  suddetti  certificati
di credito del Tesoro "zero coupon"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una quinta tranche di "CTZ",  con  decorrenza
31 maggio 2012 e scadenza 30 maggio 2014, di cui al  decreto  del  25
maggio 2012, altresi'  citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione
delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della  predetta
tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso  fra  un
importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500
milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto del 25 maggio 2012.