IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per le competenze in materia di  vigilanza  sugli
enti cooperativi; 
  Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il D.D. n. 35/2012 del 30  gennaio  2012,  con  il  quale  la
societa' cooperativa Spumante Societa' cooperativa  edilizia  a  r.l.
con sede in Roma (codice  fiscale  02495730588)  e'  stata  posta  in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies
c.c., e l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972  ne  e'
stato Commissario liquidatore; 
  Visto l'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938  n.  1165  concernente  la
vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale o comunque
pubblico; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che  attribuisce
al Ministero dello sviluppo economico, in via generale, la competenza
in materia di vigilanza sulle societa' cooperative e i loro consorzi; 
  Tenuto conto del parere n. 4428 espresso  dal  Consiglio  di  Stato
nell'adunanza del 16 ottobre  2007  con  il  quale  si  investiva  la
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  nell'esercizio  dei  propri
poteri di coordinamento, ad assumere una specifica iniziativa diretta
ad individuare un accordo procedimentale fra le due  Amministrazioni,
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Considerato l'accordo procedimentale in materia di vigilanza  sulle
cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  raggiunto  tra  il
Ministero  dello   sviluppo   economico   ed   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2009; 
  Considerato che nell'accordo e' stato convenuto  che  la  vigilanza
sulle  cooperative  edilizie  a  contributo  erariale,   o   comunque
pubblico,  viene  svolta  dal  Ministero   delle   infrastrutture   e
trasporti, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165  e
successive modifiche; 
  Considerato   che   il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
amministrativa era stato  assunto  sulla  base  delle  risultanze  di
accertamenti d'ufficio effettuati presso il  Registro  delle  imprese
dalle quali emergeva lo stato di decozione della societa' cooperativa
e sulla base di un Verbale di mancata revisione  dell'ente  che,  non
avendo comunicato  alla  Camera  di  commercio  la  variazione  della
propria sede legale, non aveva reso possibile la revisione; 
  Preso atto che con nota del 15 maggio 2012 il legale rappresentante
della cooperativa ha consegnato a questa Amministrazione un documento
dal quale si evince che la cooperativa Spumante, destinataria  di  un
contributo erariale da parte del dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti,  rientra  tra  gli  enti  vigilati  dal  Ministero   delle
infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 28 aprile
1938, n. 1165 e successive  modifiche,  come  convenuto  nell'accordo
procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che
fruiscono di contributi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n.  241,  raggiunto  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico ed il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  in
data 2 luglio 2009; 
  Ritenuto opportuno, quindi, procedere, in autotutela,  all'adozione
del provvedimento di revoca del D.D. n. 35/2012 del 30  gennaio  2012
ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
  Il D.D. n. 35/2012 del 30 gennaio 2012 con  il  quale  la  societa'
cooperativa Spumante Societa' cooperativa edilizia a r.1. con sede in
Roma (codice fiscale 02495730588)  e'  stata  posta  in  liquidazione
coatta amministrativa,  ai  sensi  dell'art.  2545-terdecies  c.c.  e
l'avv. Massimo Femia. nato a Roma il 1° dicembre 1972,  ne  e'  stato
Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 21-quinquies della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e' revocato. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Esso potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al  competente  Tribunale
amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario  al
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 11 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Esposito