IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto l'art. 7, comma 2,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, con il quale e' prevista a carico degli  enti
che non rispettano il patto di stabilita' una riduzione di risorse  a
valere sul fondo sperimentale di riequilibrio  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e che in caso di incapienza  dei  predetti  fondi  gli
enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
somme residue; 
  Considerato che il testo del predetto art. 7, comma 2,  lettera  a)
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevedeva  -  prima
della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44  -  l'applicazione  di  un  importo  a  titolo  di
sanzione  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Visto il comma 110 dell'art. 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
220,  il  quale  prescrive  che   la   mancata   trasmissione   della
certificazione entro il termine perentorio del 31  marzo  costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno e che nel caso in cui la
trasmissione, sebbene avvenuta in ritardo, accerti  il  rispetto  del
patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera
c) dello stesso art. 1, parimenti riproposte dall'art.  7,  comma  2,
lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
  Visto l'art. 31, comma 27, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
con il quale si prescrive che gli enti locali della Regione siciliana
e  della  regione  Sardegna  sono  assoggettati  alla  riduzione  dei
trasferimenti erariali secondo le modalita' indicate al primo periodo
dell'art. 7, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo  n.
149 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
21094 del 9 marzo 2012 concernente  la  certificazione  del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno  2011  da
parte delle province e dei comuni con popolazione superiore  a  5.000
abitanti; 
  Vista la nota n. 52868 del 19 giugno 2012  del  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, con la quale si  comunica  l'elenco  degli  enti  locali  da
assoggettare   alla   sanzione,   avendo   certificato   il   mancato
raggiungimento degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  per
l'anno 2011, nonche' quelli da considerare inadempienti al  patto  di
stabilita' per non aver provveduto  all'invio  della  certificazione,
ovvero non avendovi provveduto  secondo  le  modalita'  previste  dal
citato decreto Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9
marzo 2012; 
  Vista la successiva nota n. 62530 del 17  luglio  2012  del  citato
Dipartimento con la quale  si  forniscono  aggiornamenti  sull'elenco
degli enti locali da assoggettare a sanzione; 
  Dato atto che non risultano compresi, nell'elenco degli enti locali
da assoggettare  a  sanzione,  enti  ricadenti  nei  territori  della
regione Sardegna; 
  Tenuto conto che nella nota del  19  giugno  2012  il  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato ha espresso l'avviso che a tali
enti si applica la riduzione di risorse in una misura massima che non
puo' superare il  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate
nell'ultimo  consuntivo,  atteso  che  non  si  applica   agli   enti
inadempienti al  patto  di  stabilita'  2011  la  modifica  apportata
all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011 dall'art.
4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Tenuto conto, pertanto, che agli  enti  inadempienti  al  patto  di
stabilita' 2011 si applica la sanzione in una misura  massima  del  3
per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Tenuto conto della necessita'  di  applicare  la  sanzione  per  il
mancato rispetto del patto di stabilita'  2011  nel  corso  dell'anno
2012, quale anno successivo a quello dell'inadempienza; 
  Viste  le  risultanze  delle  assegnazioni  a   titolo   di   fondo
sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali  agli  enti
locali del corrente anno finanziario alla data del 23 luglio 2012 ed,
in particolare, considerato l'importo delle predette assegnazioni non
ancora erogate agli enti da assoggettare a sanzione e sulle quali e',
pertanto, possibile operare le riduzioni di risorse; 
  Dato  atto,  altresi',  che  a  seguito   dell'applicazione   della
sanzione,  si  verifica  per  taluni  enti  l'incapienza  del   fondo
sperimentale  di   riequilibrio   e   dei   trasferimenti   erariali,
circostanza prevista dal predetto art. 7, comma  2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  al  verificarsi  della
quale gli enti stessi sono tenuti a versare all'entrata del  bilancio
dello Stato le somme residue; 
  Considerato che i dati di consuntivo piu' recenti alla  data  della
comunicazione  degli  enti  inadempienti  da  parte   del   Ministero
dell'economia e delle finanze sono quelli relativi all'annualita'  di
certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010 acquisiti  ai
sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
con i quali effettuare i calcoli per  la  determinazione  del  3  per
cento delle entrate correnti; 
  Considerato  che,   ove   non   risulti   trasmessa   la   predetta
certificazione al rendiconto di  bilancio  2010,  va  considerata  la
certificazione piu' aggiornata acquisita ai sensi dell'art.  161  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del  23  luglio
2012, quale data di definizione delle  elaborazioni  di  calcolo  per
l'applicazione della sanzione; 
  Acquisito il parere  del  Dipartimento  della  ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sullo  schema
del presente decreto e sulla base di quanto richiamato in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Sanzione per i comuni non rispettosi del patto 
 
  1. I comuni inadempienti  per  non  aver  rispettato  il  patto  di
stabilita' relativo all'anno  2011,  riportati  nell'allegato  A  che
forma  parte  integrante  del  presente   decreto,   sono   soggetti,
nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per  cento
delle entrate correnti registrate nella certificazione al  rendiconto
di bilancio dell'anno 2010. In caso  di  mancata  trasmissione  della
predetta certificazione, l'importo del  3  per  cento  delle  entrate
correnti  e'  determinato  sui  dati  dell'ultima  certificazione  al
rendiconto di bilancio trasmessa dell'ente. 
  2.  La  sanzione  comporta  la  riduzione  di  risorse  del   fondo
sperimentale di riequilibrio per i  comuni  ricadenti  nei  territori
delle  regioni  a  statuto  ordinario,   ovvero   dei   trasferimenti
corrisposti per  i  comuni  ricadenti  nei  territori  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente  e'
tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite
la locale sezione di tesoreria provinciale dello  Stato,  all'entrata
del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2.