L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 25 luglio 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249
del 1997, il quale,  anche  alla  luce  di  costante  giurisprudenza,
conferisce all'Autorita' un'ampia potesta' organizzativa; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 17/98, del 16 giugno 1998,  con
la   quale   sono   stati   approvati   i   regolamenti   concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la
contabilita', il trattamento giuridico  ed  economico  del  personale
dell'Autorita', pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169; 
  Visto  il  nuovo  Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n.  223/02/CONS,
del  27  aprile  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138; 
  Visto l'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  dicembre
2011,  n.  201  (c.d.   «Decreto   Salva-Italia»)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214  il  quale,  «al
fine di perseguire il contenimento della  spesa  complessiva  per  il
funzionamento  delle  Autorita'  amministrative   indipendenti»,   ha
ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorita' da otto
a quattro, escluso il Presidente e, conseguentemente, il  numero  dei
componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e  della
Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorita' da quattro a due,
sempre escluso il Presidente; 
  Viste le modifiche apportate, ai fini di coordinamento  legislativo
e di adeguamento alla disposizione  sopra  citata,  dal  comma  2-bis
dell'art. 1, decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, nel testo  integrato
dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62, all'art.  1,  comma
3, della legge 31 luglio 1997, n. 249,  le  quali  hanno  chiaramente
svincolato l'elezione parlamentare dalla destinazione dei  componenti
alle   singole   Commissioni,   lasciando   al   contempo    immutata
l'articolazione dell'Autorita' in tre organi collegiali; 
  Considerato  che   i   summenzionati   interventi   normativi   non
introducono, in  materia  di  composizione  degli  organi  collegiali
specialistici dell'Autorita', specifiche misure sostitutive di quelle
previgenti; 
  Considerata l'immediata necessita' di  stabilire  le  modalita'  di
composizione  delle  Commissioni,  al  fine  di  garantire  la  piena
operativita' dell'Autorita', anche con riferimento alle  attribuzioni
istituzionali di competenza delle Commissioni ai sensi  dell'art.  1,
comma 6, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n.  249,  e  le
ulteriori modifiche  funzionali  resesi  opportune  alla  luce  della
progressiva   evoluzione   dell'assetto   degli   organi   collegiali
dell'Autorita'; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  adottare  le  conseguenti  modifiche   ed
integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento; 
  Udita la relazione del Presidente; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione
                   e funzionamento dell'Autorita' 
 
  1. All'art. 1, dopo l'ultimo trattino, e' inserito il seguente: 
  «-  l'espressione  «Commissioni»  indica  la  Commissione  per   le
infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i  prodotti
dell'Autorita'.». 
  2. All'art. 3 e' aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: 
  «4. Fatti salvi  i  poteri  delle  Commissioni,  nelle  materie  di
competenza delle stesse, il Presidente puo', anche  su  richiesta  di
uno o piu'  Componenti,  consultare  il  Consiglio  su  questioni  di
carattere interdisciplinare o d'indirizzo generale, anche al fine  di
acquisirne eventuali orientamenti.». 
  3. Dopo l'art. 3 aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 3-bis (Modalita' di composizione delle Commissioni); 
  «4.  Il   Consiglio,   su   proposta   del   Presidente,   provvede
all'assegnazione dei  Componenti  dell'Autorita'  ad  una  delle  due
Commissioni dell'Autorita'.». 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. 
    Napoli, 25 luglio 2012 
 
                                              D'ordine del Presidente 
                                              Il segretario generale  
                                                        Viola