IL DIRETTORE GENERALE 
            della ex direzione generale della prevenzione 
                         e repressione frodi 
               del Ministero delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
                     del Ministero della salute 
 
 
                            IL DIRETTORE 
                      dell'agenzia delle dogane 
 
 
                                  e 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per la politica industriale e la competitivita' 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
 
  Visti gli articoli 43 del regio decreto-legge 15 ottobre  1925,  n.
2033,  convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,   recante
disposizioni su «Repressione delle frodi  nella  preparazione  e  nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari» e 108  del
Regio decreto 1° luglio 1926, n.  1361,  recante  il  regolamento  di
esecuzione del citato  Regio  decreto-legge  n.  2033/1925,  i  quali
stabiliscono che le analisi dei prodotti e delle sostanze di  cui  al
decreto-legge sono eseguite dai laboratori incaricati  con  i  metodi
ufficiali prescritti e adottati da questo Ministero di  concerto  con
il Ministero delle finanze, della sanita' e dell'industria  commercio
e artigianato; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10  ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni  nella  preparazione  e   nel   commercio   dei   prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n.  41,  recante  «Riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali,  (omissis)»,  che  all'art.  4  ha
previsto  per  l'Ispettorato  centrale  l'attuale  denominazione   di
«Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» con  acronimo  ICQRF,
riconfermando, tra le competenze allo stesso demandate,  le  funzioni
in materia di aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi  dei
prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestali; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, cosi' come modificato dal decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85
convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»  che  stabilisce  il  numero  e  la  denominazione  dei
Ministeri; 
  Visti gli articoli 57,  63  e  68,  commi  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 300/1999, in  materia  di  istituzione  delle  agenzie
fiscali,  tra  cui  «l'Agenzia  delle  Dogane»  e  per  quest'ultima,
l'attribuzione  delle  competenze  nonche'   l'individuazione   delle
funzioni di Direttore cui spetta la  rappresentanza  e  la  direzione
dell'Agenzia delle Dogane medesima; 
  Vista la legge 13 novembre  2009,  n.  172  recante,  tra  l'altro,
l'istituzione del «Ministero della salute» entrata in  vigore  il  13
dicembre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 5  maggio  2006  del  Ministro  delle
politiche agricole  e  forestali  pro-tempore,  concernente  a  norma
dell'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, l'istituzione della
Commissione consultiva per l'aggiornamento dei  metodi  ufficiali  di
analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e
forestale,  articolata  in  dieci  sottocommissioni  con   competenze
settoriali; 
  Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  4
agosto 2010, relativa  ad  indirizzi  interpretativi  in  materia  di
riordino degli organismi collegiali e di riduzione  dei  costi  degli
apparati amministrativi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli additivi  destinati  all'alimentazione  animale,  che
individua   all'ALLEGATO   I,   nella   categoria   degli    additivi
nutrizionali, le vitamine, in quanto  il  loro  apporto  nella  dieta
favorisce lo sviluppo ed il mantenimento della vita; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  che  disciplina  l'immissione  e  l'uso  sul  mercato  dei
mangimi, che  prescrive,  tra  l'altro,  specifiche  disposizioni  di
etichettatura in merito al tenore di additivi, soggette a verifica di
conformita' nell'ambito dei controlli ufficiali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio in materia di  controlli  ufficiali  nei  mangimi  e  negli
alimenti,  che  dispone  all'art.  11  Capo  III:  «Campionamento  ed
analisi», che i  «metodi  di  analisi  utilizzati  nel  contesto  dei
controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie o
se tali  norme  non  esistono,  a  norme  o  protocolli  riconosciuti
internazionalmente, (omissis), o quelli accettati dalla  legislazione
nazionale;» e che «i metodi di analisi devono essere  caratterizzati,
quando possibile, da opportuni criteri di precisione»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione che fissa i
metodi campionamento e di analisi per  i  controlli  ufficiali  degli
alimenti per gli animali, tra i quali non e' presente  il  metodo  di
dosaggio della vitamina D3; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione concernente
l'autorizzazione     di      una      forma      stabilizzata      di
25-idrossicolecalciferolo,   come   additivo   per    mangimi,    che
nell'Allegato  alla  voce  «Metodo   analitico»   riporta,   per   la
determinazione   della   vitamina    D3    nell'alimento    completo,
l'indicazione della norma EN 12821:2000; 
  Ritenuto necessario stabilire un metodo di analisi per il controllo
di  detta  sostanza  anche  negli  alimenti  complementari  e   nelle
premiscele; 
  Sentito  il  parere  della  precitata  Commissione  consultiva  per
l'aggiornamento  dei  metodi  ufficiali  di  analisi   dei   prodotti
agroalimentari  e  delle  sostanze  di  uso  agrario  e  forestale  -
Sottocommissione alimenti  per  animali,  istituita  e  nominata  con
decreto ministeriale 19 dicembre 2008 n. 1790, da  ultimo  modificata
nella  composizione  con  decreto  ministeriale  16  dicembre   2011,
operativa in regime di proroga ai sensi della precitata  Direttiva  4
agosto 2010; 
  Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
tecniche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  il  metodo   ufficiale   di   analisi   per   la
determinazione del contenuto  di  vitamina  D 3  negli  alimenti  per
animali, descritto in allegato al presente decreto. 
  2. Il campo di applicazione  del  metodo  di  cui  al  comma  1  e'
riferito a: mangimi composti complementari e premiscele.