Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project
bond
1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i
titoli del debito pubblico.
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e
dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di
debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali
surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo
157 (( del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )), anche ai
fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la
realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio
di pubblica utilita' di cui sia titolare.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di
debito da parte delle societa' di progetto.
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di
progetto di cui all'art. 156 nonche' le societa' titolari
di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi
dell'art. 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e
titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli
articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche' destinati
alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati
come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non
possono essere trasferiti a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti. In relazione
ai titoli emessi ai sensi del presente art. non si
applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio
associato all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario, possono essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e
delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle
societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica,
nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni di cui
all'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma,
il decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo del comma 115, dell'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dalla
presente legge:
«115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
e dalle societa' di cui all'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli
similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di
rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui
al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti
l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi
sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei
tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei
titoli similari rilevati nei mercati regolamentati
italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata
del prestito nonche' alle garanzie prestate.».
- Il testo decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 recante: Approvazione del Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, recante: Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, supplemento ordinario.