IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                e con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del
regio decreto 16 marzo 1942,  recante  «Approvazione  del  testo  del
codice  civile»  ed  in  particolare  l'articolo  2463-bis,  aggiunto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'»; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 20 giugno 2012 Prot. N. 5117; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della societa'
               a responsabilita' limitata semplificata 
 
  1. L'atto costitutivo, recante anche  le  norme  statutarie,  della
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui  all'articolo
2463-bis  del  codice  civile  e'  redatto  per  atto   pubblico   in
conformita' al modello standard riportato nella tabella A allegata al
presente decreto. 
  2. Si applicano, per quanto non regolato dal  modello  standard  di
cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo
VII del codice civile, ove non derogate dalla volonta' delle parti. 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17  comma  3  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2463-bis del codice
          : 
              «Art. 2463-bis.  Societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata. 
              La societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale  da
          persone fisiche che non  abbiano  compiuto  i  trentacinque
          anni di eta' alla data della costituzione. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico in conformita' al modello standard  tipizzato  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, e deve indicare: 
              1) il cognome, il nome, la data, il luogo  di  nascita,
          il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  e  il
          comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
          sedi secondarie; 
              3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno  ad  1
          euro  e  inferiore  all'importo  di  10.000  euro  previsto
          all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
          interamente  versato  alla  data  della  costituzione.   Il
          conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed  essere   versato
          all'organo amministrativo; 
              4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)  del
          secondo comma dell'articolo 2463; 
              5) luogo e data di sottoscrizione; 
              6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
          i soci. 
              La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
          semplificata,  l'ammontare  del  capitale  sottoscritto   e
          versato, la sede della societa' e  l'ufficio  del  registro
          delle imprese presso cui questa e' iscritta  devono  essere
          indicati negli atti, nella corrispondenza della societa'  e
          nello  spazio  elettronico  destinato  alla   comunicazione
          collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 
              E' fatto divieto di cessione delle  quote  a  soci  non
          aventi i  requisiti  di  eta'  di  cui  al  primo  comma  e
          l'eventuale atto e' conseguentemente nullo. 
              Salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   si
          applicano  alla   societa'   a   responsabilita'   limitata
          semplificata le disposizioni del presente  capo  in  quanto
          compatibili.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 2463-bis del  codice  civile  si  veda
          nelle note alle premesse.