IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello  sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi  e  sistemi  di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.
126, di attuazione della direttiva 94/9/CE; 
  Visto l'art. 8, comma 1 del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica,  che  prevede  le  procedure  di   autorizzazione   degli
organismi di certificazione; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  delle  Attivita'  Produttive  22
novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe  ai  sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma 3 che e' valido fino alla determinazione delle  nuove
tariffe per effetto dello scorporo  del  servizio  di  accreditamento
affidato ad Accredia; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato.»; 
  Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano
di  Accreditamento  -   Accredia   -   il   compito   di   rilasciare
accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN  ISO  IEC  17020,
17021, 17024, 17025, UNI  CEI  EN  45011  e  alle  Guide  europee  di
riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati  di  svolgere
attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza della direttiva  94/09/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23  marzo  1994  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli  apparecchi  e  sistemi
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; 
  Vista l'istanza della societa' Ente Certificazione Macchine Srl del
19 luglio 2012,  prot.  n.  161263  volta  a  svolgere  attivita'  di
valutazione di conformita' di cui alla direttiva 94/09/CE citata; 
  Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per
gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, in  data  28
giugno 2012 al n. 148184, con la quale e'  rilasciato  alla  societa'
Ente Certificazione Macchine Srl l'accreditamento per  la  norma  UNI
CEI EN 45011:1999 per la direttiva 94/09/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994»  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo Ente Certificazione Macchine Srl  con  sede  in  Via
Mincio, n. 386, - 41056 Savignano sul Panaro (MO), e'  autorizzato  a
svolgere i compiti relativi alle  procedure  per  la  valutazione  di
conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed
i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in  atmosfera
potenzialmente esplosiva ai  sensi  della  direttiva  94/9/CE  per  i
seguenti allegati o moduli. 
  2. Gruppo di apparecchi II, categoria 1. (Gas e polveri) Apparecchi
elettrici (Tutti i modi di protezione);  componenti;  dispositivi  di
sicurezza di controllo e di regolazione per i seguenti moduli: 
    Allegato III - Esame CE del tipo; 
    Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione; 
    Allegato V - Verifica su prodotto; 
    Allegato IX - Verifica su unico prodotto. 
  3. Gruppo di apparecchi II,  categorie  2  e  3.  (Gas  e  polveri)
Apparecchi elettrici (Tutti i modi  di  protezione);  Apparecchi  non
elettrici; dispositivi di sicurezza, di controllo  e  di  regolazione
per i seguenti moduli: 
    Allegato III (esame CE del tipo); 
    Allegato VI (conformita' al tipo); 
    Allegato VII (garanzia qualita' prodotti); 
    Allegato VIII  (controllo  di  fabbricazione  interno/ricevimento
fascicolo tecnico); 
    Allegato IX (verifica di un unico prodotto). 
  4. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 citato.