IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE; Visto l'art. 8, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione; Visto il decreto del Ministero delle Attivita' Produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3 che e' valido fino alla determinazione delle nuove tariffe per effetto dello scorporo del servizio di accreditamento affidato ad Accredia; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»; Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 94/09/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Vista l'istanza della societa' Ente Certificazione Macchine Srl del 19 luglio 2012, prot. n. 161263 volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 94/09/CE citata; Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, in data 28 giugno 2012 al n. 148184, con la quale e' rilasciato alla societa' Ente Certificazione Macchine Srl l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 94/09/CE; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; Decreta: Art. 1 1. L'Organismo Ente Certificazione Macchine Srl con sede in Via Mincio, n. 386, - 41056 Savignano sul Panaro (MO), e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE per i seguenti allegati o moduli. 2. Gruppo di apparecchi II, categoria 1. (Gas e polveri) Apparecchi elettrici (Tutti i modi di protezione); componenti; dispositivi di sicurezza di controllo e di regolazione per i seguenti moduli: Allegato III - Esame CE del tipo; Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione; Allegato V - Verifica su prodotto; Allegato IX - Verifica su unico prodotto. 3. Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3. (Gas e polveri) Apparecchi elettrici (Tutti i modi di protezione); Apparecchi non elettrici; dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione per i seguenti moduli: Allegato III (esame CE del tipo); Allegato VI (conformita' al tipo); Allegato VII (garanzia qualita' prodotti); Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno/ricevimento fascicolo tecnico); Allegato IX (verifica di un unico prodotto). 4. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 citato.