L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 2 agosto 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n.  215  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva  sui  servizi  di  media  audiovisivi),  pubblicata  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile  2010,  che
abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  dell'11  dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva
89/552/CEE del Consiglio, relativa al  coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri  concernenti  l'esercizio  delle  attivita'  televisive,  come
modificata dalla direttiva 97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005 n. 208,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il  «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante «Nuovo
regolamento relativo alla  radiodiffusione  televisiva  terrestre  in
tecnica digitale», pubblicata  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 6 luglio 2011, n. 155; 
  Considerato che l'art. 3, comma 13, del regolamento  approvato  con
la citata delibera n. 353/11/CONS prevede che i requisiti di capitale
sociale e numero di dipendenti impiegati di cui ai commi 3  e  4  del
medesimo articolo trovino applicazione, ai fini  del  rilascio  delle
autorizzazioni di cui all'art. 3,  fino  alla  data  stabilita  dalla
legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni  televisive  in
tecnica analogica; 
  Rilevato che il citato comma  3  dispone  in  merito  ai  requisiti
soggettivi  relativi  all'oggetto  sociale  e  alla  tipologia  delle
societa' che possono essere  titolari  delle  autorizzazioni  di  cui
all'art. 3 e che il comma 4 dispone in merito in merito ai  requisiti
di capitale sociale e numero di dipendenti che  le  societa'  debbono
possedere per il rilascio delle autorizzazioni per  la  fornitura  di
servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in ambito
nazionale; 
  Considerato, pertanto, che il rinvio operato dall'art. 3, comma 13,
al  comma  3  del  medesimo  articolo  costituisce  un  mero   errore
materiale, laddove il riferimento corretto e' da intendersi al  comma
5, che dispone in merito ai requisiti di capitale sociale e numero di
dipendenti per le autorizzazioni per la fornitura di servizi di media
audiovisivi lineari su frequenze terrestri in ambito locale, come  si
evince dalle premesse della delibera n. 353/11/CONS, nelle  quali  si
precisa che «Alla luce delle osservazioni avanzate si ritiene che, in
un'ottica di proporzionalita' e neutralita' tecnologica, i  requisiti
di capitale sociale e numero dei dipendenti occupati previsti per  il
rilascio dell'autorizzazione in ambito nazionale e locale,  requisiti
mutuati dal regime televisivo  analogico,  possano  essere  eliminati
all'atto della  definitiva  cessazione  della  televisione  analogica
sull'intero territorio nazionale»; 
  Considerato,  altresi',  che  l'art.  21,  comma  2,   del   citato
regolamento approvato con la delibera n. 353/11/CONS  stabilisce  che
«A decorrere dal periodo di cui  al  comma  1,  i  contributi  per  i
diritti di uso delle frequenze saranno determinati secondo il  regime
di contribuzione previsto dall'art. 35, comma 1, 3 e  4,  del  codice
delle   comunicazioni    elettroniche,    assicurando    almeno    la
compatibilita' con gli attuali introiti statali»; 
  Rilevato che il citato comma 2 non reca il dovuto richiamo, a causa
di  un  mero  errore  materiale,  all'art.  34   del   codice   delle
comunicazioni  elettroniche  che  reca  il  regime  di  contribuzione
amministrativa per i diritti di uso delle frequenze; 
  Rilevata la necessita' di modificare il regolamento  approvato  con
la delibera  n.  353/11/CONS,  limitatamente  agli  errori  materiali
rilevati, al fine di fornire certezza giuridica nell'applicazione del
medesimo regolamento; 
  Considerato che  la  modifica  proposta  nei  limiti  degli  errori
materiali  rilevati  non   necessita   dello   svolgimento   di   una
consultazione pubblica; 
  Vista la proposta della direzione servizi media; 
  Udita la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'art. 3, comma 13, del regolamento allegato alla delibera  n.
353/11/CONS le parole «di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite con  le
parole «di cui ai commi 4 e 5». 
  2. All'art. 21, comma 2, dopo le parole «il regime di contribuzione
previsto» sono aggiunte le parole «dall'art. 34 e». 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. 
 
    Roma, 2 agosto 2012 
 
                                               Il Presidente: Cardani 
 
Il commissario relatore: Posteraro 
 
Il segretario generale 
        Viola