L'AUTORITA' RESPONSABILE 
             del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013 
 
  Vista  la  Decisione  2007/573/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo  europeo  per  i
Rifugiati  per  il  periodo  2008-2013,  nell'ambito  del   programma
generale «Solidarieta' e gestione dei flussi migratori» e che  abroga
la decisione 2004/904/CE del Consiglio; 
  Vista la Decisione 2007/815/CE della  Commissione  Europea  del  29
novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'adozione
degli orientamenti strategici 2008-2013; 
  Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre  2007
recante modalita' di  applicazione  della  decisione  n.  2007/573/CE
relativamente ai sistemi di  gestione  e  di  controllo  degli  Stati
membri,  alle  norme  di  gestione  amministrativa  e  finanziaria  e
all'ammissibilita' delle spese per i progetti cofinanziati dal  Fondo
e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9
luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3  marzo  2011
(2011/152/UE); 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008  con  cui
la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
e' individuata quale Autorita' Responsabile per il Fondo Rifugiati ed
il Direttore Centrale pro - tempore e' incaricato  di  esercitare  le
funzioni previste dall'articolo 27 della Decisione 2007/573/CE; 
  Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione
da  parte  della  Commissione  europea  del   Programma   Pluriennale
2008-2013; 
  Vista la C(2012) 1203 del 27  febbraio  2012  di  approvazione  del
Programma Annuale 2012; 
  Considerato che il succitato Programma Annuale 2012 prevede  azioni
da realizzarsi  attraverso  «progetti  di  sistema»  e/o  «a  valenza
territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici; 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  -
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  -
introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione,  a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del  rifugiato  o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato; 
  Visto il decreto del 12 dicembre 2011 n. prot. 9483 di ripartizione
delle risorse del Fondo Europeo  per  i  Rifugiati  relativamente  ad
alcune Azioni previste dal Programma Annuale 2012; 
  Visto l'atto del 18 luglio 2012, prot. n. 5240, con cui l'Autorita'
Responsabile del Fondo - il Direttore Centrale dei Servizi civili per
l'immigrazione e l'asilo - delega il Vice  prefetto  dott.ssa  Martha
Matscher ad eseguire, temporaneamente, i compiti  previsti  dall'art.
27 della Decisione 2007/573/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A valere sul  Programma  annuale  2012  del  Fondo  Europeo  per  i
Rifugiati, nel rispetto  del  principio  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa   ed   al   fine   di   incentivare   l'emersione   di
progettualita' a livello territoriale e la creazione di  reti  tra  i
soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti,  vengono
destinati  alla  realizzazione  di   interventi   «a   carattere   di
sistema/valenza territoriale»: 
     € 1.000.000,00  (di  cui  €  100.000,00  richiesti  al  Soggetto
proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento
privato) per l'Azione 1 -  «Interventi  finalizzati  all'integrazione
socio-economica   dei    richiedenti/    titolari    di    protezione
internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)».