LA CONFERENZA PERMANENTE 
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 25 luglio 2012: 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in
particolare: 
    l'art. 34, comma 2, il quale prevede  che  il  datore  di  lavoro
debba frequentare corsi di formazione di durata minima di  16  ore  e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle  attivita'  lavorative,  nel  rispetto  dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede  di
Conferenza Stato-Regioni; 
    l'art. 37, comma 2, il quale dispone che la durata,  i  contenuti
minimi e le modalita' della formazione dei lavoratori  sono  definiti
mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa
consultazione delle Parti sociali; 
  Visto l'accordo sancito con atto rep. n. 223/CSR  del  21  dicembre
2011 che disciplina, ai sensi del citato art.  34,  i  contenuti,  le
articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e
dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere,  nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri  del  Servizio  di
prevenzione e protezione dai rischi; 
  Visto l'accordo sancito con atto rep. n. 221/CSR  del  21  dicembre
2011 che disciplina, ai sensi  del  citato  art.  37,  la  durata,  i
contenuti  minimi  e   le   modalita'   della   formazione,   nonche'
dell'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; 
  Vista la nota del 20 marzo 2012  con  la  quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il  documento  indicato
in oggetto; 
  Vista la lettera in data 23 marzo 2012, con la  quale  il  predetto
documento e' stato portato a  conoscenza  delle  Regioni  e  Province
autonome e delle Amministrazioni centrali interessate; 
  Vista la lettera in data 2 aprile 2012 con la  quale  il  Ministero
della salute ha rappresentato l'esigenza di condurre con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  ulteriori  approfondimenti  sui
contenuti del documento in parola; 
  Vista la nota del 16 maggio 2012 con  la  quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ha inviato una  nuova  versione  del
documento di cui trattasi, che tiene conto delle modifiche concordate
con il Ministero della salute; 
  Considerato che, nel  corso  della  riunione  tecnica  svoltasi  il
giorno 25 giugno 2012, sono state concordate  tra  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e le  Regioni  e  Province  autonome
alcune modifiche del testo in argomento; 
  Vista la nota del 26 giugno 2012 con  la  quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ha inviato  la  versione  definitiva
del suddetto documento,  parte  integrante  del  presente  atto,  che
recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica; 
  Vista la lettera  in  data  27  giugno  2012,  con  la  quale  tale
definitiva versione e' stata diramata alle Regioni  e  alle  Province
autonome; 
  Vista la lettera del 3 luglio 2012 con le quale, la Regione Veneto,
in qualita' di Coordinatrice tecnica  della  Commissione  salute,  ha
trasmesso  l'avviso  tecnico  favorevole  sulla   predetta   versione
definitiva del documento in parola; 
  Vista la nota dell'11 luglio 2012 con la quale il  Ministero  della
Salute ha comunicato di non avere  osservazioni  da  formulare  sulla
suddetta versione definitiva del documento; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sul documento, allegato A)  parte  integrante  del  presente
atto, recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex  art.
34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81  e  successive  modificazioni  e  integrazioni»,  nella   versione
definitiva trasmessa con la lettera in data 26 giugno 2012 di cui  in
premessa. 
 
    Roma, 25 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
Il segretario: Siniscalchi