IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con
il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione
civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio
2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici»;
Considerato che l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, per garantire l'uniformita'
delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza
dell'attivita' amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del
Ministro dell'interno, delle modalita' di presentazione delle istanze
oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l'agosto
2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;
Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione
del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe
previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
mentre per le nuove attivita' introdotte all'allegato I del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano
le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui
all'allegato II del medesimo decreto;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13
dicembre 2011;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 e le seguenti:
a) attivita' soggette: attivita' riportate nell'Allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo
professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo
professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed
iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio:
applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi
esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della
combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano,
finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e
dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei
relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di
protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli
prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del
Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui
all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attivita' di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.