IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli
articoli 1 e 20;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
161, serie L, del 29 giugno 2010;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante
attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, e successive modificazioni, recante regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui
pesticidi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006,
relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;
Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa
delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito
dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della
riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n.
2078/1992» approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30
dicembre 1996;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari e, in
particolare, l'articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di
qualita' nazionale di produzione integrata;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), in particolare l'articolo 123;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso
il prescritto parere entro il termine previsto;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile
dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di:
a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente
e sulla biodiversita';
b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci
alternativi o metodi non chimici.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il testo degli articoli 1 e 20 della legge della legge
15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi'
recita:
«Art. 1 Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4
giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della
legge 4 giugno 2010, n. 96.».
«Art. 20 Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile
dei pesticidi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi.»
La direttiva 2009/128/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 novembre 2009, n. L 309.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1997, n. 248, S.O.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
(attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
luglio 2001, n. 165, S.O.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O.
Il regolamento (CE) n. 834/2007 (Regolamento del
consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91) e' pubblicato nella G.U.U.E.
20 luglio 2007, n. L 189.
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 (Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo all'immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
Il regolamento (CE) n. 396/2005 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70. Entrato
in vigore il 5 aprile 2005.
Il regolamento (CE) n. 1185/2009 (Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo alle
statistiche sui pesticidi - Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2009, n. L
324.
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006 - Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.
La direttiva 2009/127/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2009, n. L 310.
Il regolamento (CE) n. 2078/92 (Regolamento del
Consiglio relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e
con la cura dello spazio naturale) e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215. Entrata in vigore il 30
luglio 1992.
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 (Regolamento del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).e'
pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277.
Entrato in vigore il 22 ottobre 2005.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 (regolamento del
consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.
378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30.
Il testo dell'articolo 2, della legge 3 febbraio 2011,
n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualita' dei prodotti alimentari), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41, cosi' recita:
«Art. 2 Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata
1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le sanzioni di
cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la
violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai
sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda
locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».
2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela
dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore,
e' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi
l'indicazione di formaggi a denominazione di origine
protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a
condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale
utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela
e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio
di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella
percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli
ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi
caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni
concernenti gli altri ingredienti.
3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il
Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del
prodotto finale significativamente superiore alle norme
commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita'
agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a
norme tecniche di produzione integrata, come definita al
comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e'
eseguita in base a uno specifico piano di controllo da
organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.
4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di
produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi
produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle
avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze
chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione,
nel rispetto dei principi ecologici, economici e
tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che
contraddistinguono la produzione integrata, nonche' le
procedure di coordinamento da seguire da parte delle
regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito
il sistema di produzione integrata nei propri territori,
sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti
da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al
secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento
in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati
dalle regioni o dalle province autonome per la produzione
integrata.
5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a
tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la
disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai
relativi controlli.
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede a istituire, al proprio interno, un organismo
tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di
cui al comma 6 non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso di spese.
8. Le disposizioni del presente articolo divengono
efficaci dopo il completamento della procedura di notifica
alla Commissione europea.
9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il testo dell'articolo 123 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302, S.O. cosi' recita:
«Articolo 123 (Promozione e sviluppo delle aziende
agricole e zootecniche biologiche)
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (omissis);
b) ... (omissis);
c) ... (omissis);
d) ... (omissis).
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di
cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente articolo, e' emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».