IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione N. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia», in particolare l'art. 4  (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello  sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati Membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 recante norme per l'attuazione  della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa  agli  ascensori,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  hanno   affidato   all'Organismo   Nazionale   Italiano   di
Accreditamento - Accredia - il compito di  rilasciare  accreditamenti
in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO  IEC  17020,  17021,  17024,
17025, UNI CEI EN 45011 e alle  Guide  europee  di  riferimento,  ove
applicabili, agli  Organismi  incaricati  di  svolgere  attivita'  di
valutazione della conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
membri relative agli ascensori; 
  Vista l'istanza della societa' ICIM SpA del  30/07/2012,  prot.  n.
169130 volta a svolgere attivita' di valutazione  di  conformita'  di
cui alla direttiva 95/16/CE citata; 
  Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per
gli Organismi Notificati di Accredia  del  20  giugno  2012,  prot.n.
148184 del 28 giugno 2012, con la quale e' rilasciato  alla  societa'
Ente Certificazione Macchine Srl, l'accreditamento per la  norma  UNI
CEI EN 45011:1999 per la direttiva 95/16/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   "Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994"  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
ottemperanza al  disposto  dell'art.  9,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo ICIM SpA, con sede in Piazza Don Enrico Mapelli,  n.
75, - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), e' autorizzato ad effettuare
la valutazione di conformita' ai sensi  della  direttiva  95/16/CE  e
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 162/99  "Attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati  o
moduli: 
    Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B); 
    Allegato VI: Esame finale; 
    Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G); 
    Allegato XIII: Garanzia qualita' totale (Modulo H); 
    Allegato XIV: Garanzia qualita' produzione (Modulo D); 
    Attivita' di ispezione in conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli  13  e  14  del decreto  del  Presidente  della   Repubblica
n. 162/99. 
  2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 162/99 citato.