L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 4 settembre 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva  sui  servizi  di  media  audiovisivi),  pubblicata  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile  2010,  che
abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  dell'11  dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva
89/552/CEE del Consiglio, relativa al  coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri  concernenti  l'esercizio  delle  attivita'  televisive,  come
modificata dalla direttiva 97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 32-quater del decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art.  8  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1,  dispone  che
«con  regolamento  dell'Autorita'  sono  individuate   le   modalita'
attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa
realizzare brevi estratti di cronaca di eventi  di  grande  interesse
pubblico trasmessi in esclusiva da una  emittente  televisiva,  anche
analogica, soggetta al presente testo unico»; 
  Vista la delibera n. 667/10/CONS, recante «Regolamento  concernente
la trasmissione di brevi estratti di  cronaca  di  eventi  di  grande
interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del testo  unico  dei
servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 gennaio  2011,  n.
4; 
  Vista la sentenza 7844/2011 del Tribunale amministrativo  regionale
del Lazio, che ha disposto l'annullamento dell'art. 3, comma  4,  del
regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di  cronaca
di eventi di grande interesse pubblico nella parte in  cui  fissa  la
durata massima degli estratti  in  tre  minuti  anziche'  in  novanta
secondi,  come  indicato  dal  considerando  n.  55  della  direttiva
2010/13/UE; 
  Vista la sentenza n. 3498/2012 del Consiglio di Stato con cui,  nel
respingere   l'appello   principale   proposto   dall'Autorita',   ha
confermato  la  decisione  del  giudice  di  primo  grado   ordinando
l'esecuzione della sentenza; 
  Considerato che il Consiglio di Stato ha argomentato  che  «non  si
determina in assoluto una situazione di asimmetria di disciplina, ne'
resta preclusa per l'Autorita' la previsione di ulteriori  limiti  di
durata (inferiore) per eventi di durata  particolarmente  ridotta,  a
fronte di una regola di indirizzo che investe solo la soglia  massima
di durata dell'estratto di cronaca»; 
  Ritenuto   di   confermare   la   previsione   del   criterio    di
proporzionalita' tra la durata degli estratti di cronaca e la  durata
dell'evento  di  grande  interesse  pubblico  introdotto  nell'ultimo
periodo dell'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con  delibera
n. 667/10/CONS e che, pertanto, ai fini dell'esecuzione della  citata
sentenza del Consiglio di Stato si rende necessario modificare l'art.
3, comma 4, del regolamento nella sola  parte  relativa  alla  durata
massima dei brevi estratti, fermi restando gli altri  criteri  legati
all'embargo orario e al criterio di proporzionalita'; 
  Ritenuto di precisare, a meri fini antielusivi, che in ogni caso il
limite massimo di 90 secondi non possa essere superato, come potrebbe
eventualmente accadere qualora l'applicazione del  parametro  del  3%
previsto  per  gli  eventi   di   durata   particolarmente   ridotta,
determinasse come risultato una durata superiore; 
  Considerato  che  la  modifica  proposta,   trattandosi   di   mera
esecuzione di una sentenza del  Consiglio  di  Stato  che,  oltre  ad
essere compiutamente circostanziata nella sua  formulazione,  produce
effetti  minimali  sulle  posizioni   giuridiche   soggettive   degli
operatori  potenzialmente  destinatari  della  norma,  non  necessita
dell'avvio di una consultazione pubblica; 
  Udita la relazione del commissario Antonio  Martusciello,  relatore
ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'art. 3, comma 4, del regolamento allegato alla  delibera  n.
667/10/CONS sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole «tre minuti» sono sostituite con  le  parole  «novanta
secondi»; 
  b) dopo le parole «durata  dell'evento»  sono  inserite  le  parole
«fermo restando il limite massimo di novanta secondi». 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 4 settembre 2012 
 
                                               Il presidente: Cardani 
 
 
Il commissario relatore: Martusciello