IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore  della  direzione
seconda del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  7
settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati a 48.658 milioni di euro e tenuto conto dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i decreti in  data  22  settembre  e  10  novembre  2010,  11
gennaio, 8 marzo e 12 luglio 2011, con  i  quali  e'  stata  disposta
l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro  poliennali
4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una decima tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una  decima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,50%, con godimento con godimento  1°  settembre  2010  e
scadenza 1° marzo 2026, di cui  al  decreto  del  10  novembre  2010,
altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della  seconda  e
terza tranche dei buoni stessi. L'emissione  della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di  1.500  milioni
di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto del 10 novembre 2010. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.