IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  26  giugno  1924,   n.   1054,   recante
l'approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione  dei
Tribunali amministrativi regionali; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186,  recante  ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali; 
  Visto l'art. 20 della legge 21 luglio  2000,  n.  205,  secondo  il
quale il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa
disciplina l'organizzazione, il funzionamento  e  la  gestione  delle
spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei   Tribunali   amministrativi
regionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15  febbraio
2005,  recante  il  Regolamento  di   organizzazione   degli   uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa; 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto l'art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 giugno 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di  presidenza
della giustizia amministrativa in data 24 luglio 2012; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'art. 41 del Regolamento di autonomia finanziaria  della
                      Giustizia amministrativa 
 
  1.  L'art.  41  del  regolamento  di  autonomia  finanziaria  della
giustizia amministrativa e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 41. (Collegio dei revisori dei conti) - 1. Il Consiglio  di
presidenza affida, ai sensi dell'art. 37, comma 20, del d. l.  n.  98
del 2011, al Collegio dei  revisori  dei  conti  il  controllo  sulla
regolarita'  della  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  e   sulla
corretta ed economica gestione delle  risorse  e  sulla  trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa della G.A.,
secondo  le  disposizioni  del  presente  regolamento  di   autonomia
finanziaria. 
  2. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito con decreto del
Presidente, sulla  base  dei  criteri  di  composizione  fissati  dal
Consiglio  di  presidenza.  Con  deliberazione   del   Consiglio   di
presidenza  e'  determinato,  nei  limiti  delle   risorse   all'uopo
assegnate dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  compenso
per il presidente e per i componenti del collegio.  Il  Collegio  dei
revisori svolge le proprie  funzioni  in  posizione  di  autonomia  e
indipendenza; non interviene nella  gestione  e  nell'amministrazione
attiva;  svolge  il  suo  controllo  su  atti  generali   di   natura
organizzatoria, finanziaria e patrimoniale. 
  3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere  sui  seguenti
atti: 
    a) schemi di delibere di cui all'art. 42, comma  2  del  presente
regolamento; 
    b) schema di  bilancio  annuale  di  previsione  predisposto  dal
segretariato generale, e presentato al Consiglio  di  presidenza  dal
Presidente, di cui all'art. 3 del presente regolamento; 
    c) schemi di proposte di variazione di  bilancio  che  comportano
prelevamenti dal fondo di riserva  ovvero  modificazioni  qualitative
nella composizione della spesa all'interno dei diversi programmi; 
    d) schema del conto finanziario di cui all'art.  8  del  presente
regolamento; 
    e) schema del conto generale del patrimonio di cui all'art. 9 del
presente regolamento. 
  4. Il Consiglio di presidenza puo' chiedere il referto del Collegio
dei revisori su ulteriori affari. 
  5. Gli uffici competenti trasmettono, di norma, al  Presidente  del
Collegio dei revisori gli schemi degli  atti  di  cui  al  precedente
comma 3, almeno quindici giorni  prima  della  data  fissata  per  la
deliberazione del Consiglio di presidenza; il Collegio  dei  revisori
trasmette il proprio avviso alla commissione competente, informati  i
predetti uffici, nei successivi  otto  giorni.  Per  il  bilancio  di
previsione  ed  il  conto  finanziario,  di  norma,  i  termini  sono
raddoppiati. 
  6. Alle sedute del Consiglio di presidenza, nelle quali si delibera
sugli atti  di  cui  al  precedente  comma  3,  possono  assistere  i
componenti del Collegio dei revisori. 
  7. Il Consiglio di presidenza motiva le delibere  che  disattendono
anche parzialmente il parere del Collegio dei revisori. 
  8. Il Collegio dei revisori, eventualmente per  il  tramite  di  un
proprio  componente  all'uopo  delegato,   anche   in   vista   degli
adempimenti di cui al precedente comma 3, procede, nei  casi  in  cui
motivatamente ne ravvisa  la  necessita',  ad  atti  di  ispezione  e
controllo, sull'attivita' di tutti gli uffici amministrativi,  previa
comunicazione  al  segretariato  generale.  Nell'esercizio  dei  suoi
poteri, e comunque  in  esito  a  tali  attivita',  puo'  trasmettere
referti e proposte al Presidente e al Consiglio di presidenza.». 
    Roma, 12 settembre 2012 
 
                                              Il Presidente: Coraggio