IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio; Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2012, concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente «Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome»; Visto il decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» con il quale sono state previste le compartecipazioni comunali e provinciali all'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e il fondo sperimentale regionale di riequilibrio; Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 5 marzo 2007 alle disposizioni del citato decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68; Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni; Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 12 giugno 2012; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio 2012; Decreta: Art. 1 Attivita' degli Enti 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano nei titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato «A» al presente decreto. 2. I codici gestionali fanno riferimento alla codifica di bilancio prevista dall'allegato «A». Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce. 3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza; comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.