IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196  del  2009,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.   281,   stabilisce,   con   propri   decreti,   la
codificazione,  le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 
  Visto il comma 6 del medesimo art.  14  il  quale  prevede  che  le
amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza,
trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite  i  propri
tesorieri o cassieri, i  dati  concernenti  tutti  gli  incassi  e  i
pagamenti effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
territorio nazionale, e che  le  banche  incaricate  dei  servizi  di
tesoreria e di cassa e  gli  uffici  postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno  2012,  per  amministrazioni
pubbliche si  intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari
data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  228,  e
successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente  articolo,
effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici
regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'   indipendenti   e,
comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133 il  quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze n. 26 del 3
febbraio 2012, concernente le modalita' di accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
marzo  2007  concernente  «Codificazione,  modalita'  e   tempi   per
l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome»; 
  Visto il decreto legislativo del  6  maggio  2011,  n.  68  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle  province  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» con  il  quale
sono state  previste  le  compartecipazioni  comunali  e  provinciali
all'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione provinciale
alla  tassa  automobilistica  regionale  e  il   fondo   sperimentale
regionale di riequilibrio; 
  Ritenuto di dover adeguare la  codificazione  prevista  dal  citato
decreto del  5  marzo  2007  alle  disposizioni  del  citato  decreto
legislativo del 6 maggio 2011, n. 68; 
  Vista la determinazione del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  n.
0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti
Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di  decreti
ministeriali di  cui  al  comma  5  del  richiamato  art.  28  e,  in
particolare, l'art. 2 che istituisce  il  gruppo  di  lavoro  per  la
codificazione degli incassi e dei pagamenti  delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, composto da  rappresentanti
delle Amministrazioni centrali e delle Regioni; 
  Considerato che il  gruppo  di  lavoro  ha  predisposto  lo  schema
riguardante la codificazione degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle
Regioni e delle Province autonome, approvato all'unanimita' nel corso
della seduta del 12 giugno 2012; 
  Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale  secondo  lo  schema
predisposto dal predetto gruppo di lavoro; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere  favorevole
nella seduta del 25 luglio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Attivita' degli Enti 
 
  1. Al fine di consentire  il  monitoraggio  dei  conti  pubblici  e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea  e  delle  norme  conseguenti,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  indicano  nei
titoli  di  entrata  e  di  spesa  i   codici   gestionali   previsti
dall'allegato «A» al presente decreto. 
  2. I codici gestionali fanno riferimento alla codifica di  bilancio
prevista dall'allegato «A». Il codice gestionale da indicare su  ogni
titolo di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli
previsti per la codifica di bilancio attribuita al  capitolo  cui  il
titolo si riferisce. 
  3. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: 
    provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e
dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso  e  di
pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti  le
entrate e le spese per partite di giro; 
    uniformano la codificazione alle istruzioni  del  «Glossario  dei
codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una  riscontrata  non
corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del  «Glossario
dei  codici  gestionali»  verra'   pubblicato   sul   sito   internet
www.siope.tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
    applicano i codici gestionali evitando  l'adozione  del  criterio
della prevalenza; 
    comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di
posta  elettronica  del  proprio  referente  SIOPE,  alla  Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio.