IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» ed in particolare l'art. 1, comma 2, come sostituito dall'art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'art. 2, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 in base al quale, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati; Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 che ha disposto l'inserimento nel piano delle informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e degli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonche' la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti; Visto l'art. 23 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione del sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, nonche' sono individuate le modalita' per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali; Visto l'art. 19, comma 1, lettera i) del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha posticipato il termine per l'adozione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 13, che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT); Viste le delibere della citata Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nn. 88, 89 e 112 del 2010, recanti le modalita' di individuazione ed elaborazione degli indicatori di qualita' e la struttura e modalita' di redazione del piano della performance e la delibera n. 5 del 2012, contenente le linee guida relative alla struttura e modalita' di redazione della Relazione sulla performance; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione Il presente decreto si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.