IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di gestione finanziaria  e  di  funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo 
         sulla gestione finanziaria degli enti territoriali 
 
  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della  finanza  pubblica,
in particolare tra i livelli  di  governo  statale  e  regionale,  le
disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare,  ai  sensi
del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le  forme  di
partecipazione della Corte dei  conti  al  controllo  sulla  gestione
finanziaria delle regioni 
  2. Sono sottoposti al controllo preventivo  di  legittimita'  delle
sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei  conti  secondo  le
procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato
di cui all'articolo 3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  con
riduzione alla meta' dei termini,  gli  atti  normativi  a  rilevanza
esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal  governo  regionale,
gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati
dal  governo   regionale   e   dall'amministrazione   regionale,   in
adempimento degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea,   nonche'   gli   atti   di   programmazione   e
pianificazione regionali, ivi compreso  il  piano  di  riparto  delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario  regionale.
Il controllo ha ad oggetto  la  verifica  del  rispetto  dei  vincoli
finanziari   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea,  del  patto  di  stabilita'  interno,  nonche'  del  diritto
dell'Unione europea e di quello costituzionale. 
  3. Il rendiconto generale della Regione e' sottoposto  al  giudizio
di parifica da parte della  Corte  dei  conti  in  conformita'  degli
articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di
cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 
  4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte  dei
conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di
cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie  adottate
nelle leggi regionali  approvate  nel  periodo  considerato  e  sulle
tecniche di quantificazione degli oneri. 
  5. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di  Trento
e di Bolzano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adeguano il proprio ordinamento  alle  disposizioni
del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei
relativi statuti. 
  6.  Le  sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
verificano, con le modalita' disciplinate dall'articolo 1, commi  166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  l'attendibilita'
dei  bilanci  di  previsione  proposti  dalle  giunte  regionali   in
relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al  rispetto
del   patto   di   stabilita'   interno   e    alla    sostenibilita'
dell'indebitamento. A tale fine, entro il  termine  di  venti  giorni
dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione
competente, la sezione regionale esprime le proprie  valutazioni  con
pronuncia specifica nelle forme di cui  all'articolo  1,  comma  168,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  7. Le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti  verificano,  con
cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle  gestioni,
nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini  del  rispetto
delle regole  contabili  e  del  pareggio  di  bilancio  di  ciascuna
Regione.  A  tale  fine,  il  Presidente  della   Regione   trasmette
trimestralmente alla sezione regionale di controllo della  Corte  dei
conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia  e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli  interni  adottato,  sulla
base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti; il referto e', altresi', inviato al  Presidente  del
consiglio regionale. Per i medesimi controlli,  la  Corte  dei  conti
puo' avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, del Corpo della Guardia  di  finanza,  che  esegue  le
verifiche e gli  accertamenti  richiesti,  necessari  ai  fini  delle
verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad
esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi  all'imposta  sul
valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalita' e
cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte  verifiche  dei
Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza  o
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui  al  secondo
periodo del presente  comma,  le  sezioni  giurisdizionali  regionali
della Corte dei conti irrogano agli  amministratori  responsabili  la
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un  minimo  di  cinque  e
fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta  al  momento
di commissione della violazione. 
  8. In sede di controllo di legittimita' e regolarita'  sui  bilanci
preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che
compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo  1,
commi 166 e seguenti, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  le
sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti  accertano  la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto  del  patto  di
stabilita' interno la sostenibilita' dell'indebitamento  e  l'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai
futuri assetti economici dei  conti,  la  sana  gestione  finanziaria
degli enti. 
  9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
di mancata copertura di spese, di violazione di norme  finalizzate  a
garantire la  sana  gestione  finanziaria  comporta  l'obbligo  delle
amministrazioni  interessate  di  adottare,  entro  60  giorni  dalla
comunicazione  del  deposito  della  pronuncia  di  accertamento,   i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita'  e  a  ripristinare
gli  equilibri  di  bilancio.   Nelle   more   della   adozione   dei
provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni
regionali  della  Corte  dei  conti  e'  preclusa  l'attuazione   dei
programmi di spesa,  per  i  quali  e'  stata  accertata  la  mancata
copertura  o   la   insussistenza   della   relativa   sostenibilita'
finanziaria. 
  10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva  un
rendiconto  di  esercizio  annuale   che   disciplina   la   corretta
rilevazione dei fatti di  gestione,  la  documentazione  da  porre  a
corredo del rendiconto stesso, nonche' le modalita' per  la  regolare
tenuta della contabilita'. 
  11. Il rendiconto di cui al comma 10 e' strutturato  secondo  linee
guida deliberate dalle Sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti  ed
evidenzia,  in  apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al   Gruppo
dall'Assemblea, con indicazione del titolo del  trasferimento,  delle
spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali,
con esclusione di indennita',  benefici  o  simili  emolumenti  e  di
quelle comunque estranee a tali funzioni, nonche' le misure  adottate
per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati. 
  12. Il rendiconto e' trasmesso, entro venti giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo  della
Corte dei conti perche' si pronunci, nel  termine  di  venti  giorni,
sulla regolarita'  dello  stesso  con  apposita  delibera  che  viene
trasmessa al Presidente  dell'Assemblea  regionale  che  ne  cura  la
pubblicazione. Il rendiconto e', altresi', pubblicato  come  allegato
al conto consuntivo dell'Assemblea. 
  13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o  la
documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente  articolo  invita,  entro
dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo
a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone  il  termine.
L'invito sospende la decorrenza del termine per  la  pronuncia  della
Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione
entro il termine fissato,  decade  dal  diritto  all'erogazione,  per
l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza  di
cui al presente comma  comporta  l'obbligo  di  restituire  le  somme
ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate. 
  14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di  cui  al  comma  12
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il  termine
individuato ai sensi  del  comma  3,  ovvero  alla  delibera  di  non
regolarita' del conto da parte della Sezione regionale di controllo. 
  15. Le medesime disposizioni si applicano  al  rendiconto  generale
dell'Assemblea regionale.