IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                          di Reggio Emilia 
 
  Vista  la  legge  22  luglio  1961,  n.  628,   recante   modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini  di  cui  all'art.
121 T.U.L.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931,  n.  773,
abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955,  n.
407; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e  della
M.O. le funzioni amministrative in materia  di  determinazione  delle
tariffe  minime  per  le   operazioni   di   facchinaggio,   funzioni
precedentemente  svolte  dalle   Commissioni   provinciali   per   la
disciplina  del  lavoro  di  facchinaggio,  soppresse  ai  sensi  del
predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  1996,  n.  687,  che  ha
unificato gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro  nella
D.P.L., attribuendo i compiti gia'  svolti  dall'Ufficio  provinciale
del Lavoro e della  M.O.  al  Servizio  politiche  del  lavoro  della
predetta Direzione; 
  Visto il protocollo sulla politica dei redditi e  dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione  V  -
n.  25157/70  inerente  il  Regolamento  sulla  semplificazione   dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe; 
  Visto il precedente decreto in materia n. 7/2011 del 28 aprile 2011
emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia e pubblicato sulla G.U. n.  142
del 21 giugno 2011; 
  Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori  del
settore e le associazioni del movimento cooperativo; 
  Sentito in data 1° giugno 2012 e 24 settembre  2012  l'Osservatorio
provinciale  sulle  attivita'  di   facchinaggio   in   merito   alla
determinazione del costo medio orario del  lavoro  per  il  personale
dipendente - socio e non socio - da cooperative esercenti servizi  di
facchinaggio; 
  Visto il C.C.N.L. «Trasporto, spedizioni e  logistica»  26  gennaio
2011 sottoscritto da AGCI Servizi, ANCST - LEGACOOP e  Federlavoro  e
Servizi Confcooperative e da FILT - CGIL, FIT- CISL  e  UILtrasporti,
associazioni maggiormente rappresentative sul territorio; 
  Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio; 
  Visto il  protocollo  Ministeri  del  Lavoro  e  dello  Sviluppo  -
Centrali  cooperative  per  attuazione  capitolo  «Cooperazione»  del
protocollo 23 luglio 2007; 
  Tenuto conto del disposto normativo di cui  all'art.  7,  comma  4,
decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248  -  c.d.  «Milleproroghe»  -
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
  Considerate  le  disposizioni  di  cui  all'art.  29  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  e  successive  modifiche  ed
integrazioni ed i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248; 
  Vista la lettera Circolare  prot.  n.  37  del  6  marzo  2012  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  che  ravvisa  nel
contratto sottoscritto da Filt  Cgil,  Fit  Cisl  e  Uiltrasporti  il
contratto di riferimento per tutte le cooperative di facchinaggio; 
  Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma  3-bis,
del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (comma  inserito
dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2007  e,   successivamente,   sostituito
dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123); 
  Visto anche l'art. 3, comma 9,  lettera  h)  del  decreto-legge  13
agosto 2011 convertito con modificazioni in legge 14 settembre  2011,
n. 148, il cui comma 1 stabilisce che: "Comuni, Province,  Regioni  e
Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, adeguano i  rispettivi  ordinamenti
al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata
sono libere ed e'  permesso  tutto  cio'  che  non  e'  espressamente
vietato dalla legge"; 
  Considerato che detta previsione non si e' ancora realizzata; 
  Esaminati  i  commi  8  e  9  di  detto  articolo   che   prevedono
rispettivamente  che:  "Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed
esercizio  delle  attivita'  economiche   previste   dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro  mesi  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto,fermo in ogni caso quanto previsto al  comma  1  del
presente articolo." e "Il termine «restrizione», ai sensi  del  comma
8, comprende tra l'altro alla lettera h):  «l'imposizione  di  prezzi
minimi  o  commissioni  per  la  fornitura   di   beni   o   servizi,
indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro  calcolo  su
base percentuale»"; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n.  214  ed  in  particolare
l'art. 34 recante  Liberalizzazione  delle  attivita'  economiche  ed
eliminazione dei controlli ex ante, di cui il comma 3 prevede:  "Sono
abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: 
    a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
all'interno di una determinata area; 
    b) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
    c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
    d) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
    e) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
    f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura
di beni o servizi; 
  Considerato  tuttavia  che,  proprio  per   garantire   la   libera
concorrenza ed evitare forme di "dumping", e'  doveroso  prevedere  e
pubblicare le indicazioni del costo minimo del lavoro in ottemperanza
con quanto previsto dalle vigenti leggi e  dai  contratti  collettivi
stipulati dalle organizzazioni delle parti  sociali  comparativamente
maggiormente rappresentative; 
  Viste  le  linee  guida  elaborate  nell'ambito   delle   Direzioni
territoriali del lavoro della Regione Emilia-Romagna  dell'11  maggio
2012 e fatte proprie dalla Conferenza dei dirigenti  delle  Direzioni
del lavoro regionale e territoriali dell'Emilia-Romagna; 
  Considerati i seguenti indicatori economici: 
    1. gli indici ISTAT del costo della  vita,  le  retribuzioni  dei
settori  dell'industria,  commercio,  agricoltura  ed  altri  settori
interessati, per  l'anno  2011  e  i  parametri  relativi  al  potere
d'acquisto  dell'euro  nella  nostra  provincia  e   nelle   province
limitrofe; 
    2. il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale
e  la  conseguente  equiparazione  della  base  imponibile  ai   fini
previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese; 
    3.  gli  incrementi  retributivi  derivanti   dal   C.C.N.L.   di
categoria; 
 
                              Decreta: 
 
  Le tariffe minime, nell'accezione  indicata  in  premessa,  per  le
operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio  Emilia  vengono
rideterminate a decorrere dal 1° ottobre 2012 nelle allegate tabelle: 
    secondo quanto indicato dalla tabella  A,  allegata  al  presente
decreto; 
    secondo quanto indicato dalla  tabella  B  (costo  contrattuale),
allegata al presente decreto. 
      Reggio Emilia, 25 settembre 2012 
 
                                   Il direttore territoriale: Bertoni