IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare  del  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale  per  l'esame
delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini  e  di  modifica
dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n.  1234/2007  e  del
decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008, con il quale e' stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini  «Terre
Tollesi» o «Tullum» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»; 
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  Tutela  DOC  «Terre
Tollesi» o «Tullum» datata 26 agosto  2011,  intesa  ad  ottenere  la
modifica dell'art. 5  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
Denominazione di Origine Controllata «Terre Tollesi» o  «Tullum»,  al
fine di anticipare di  un  mese  il  periodo  da  cui  far  decorrere
l'immissione al consumo delle tipologie «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»
bianco anche con la specificazione del vitigno; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre  2010,
art. 10, comma 6, conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Abruzzo  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'8 maggio  2012  e  la
relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
a Denominazione di Origine Controllata «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 132  dell'8
giugno 2012; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso la citata proposta di modifica del disciplinare sopra citato; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica  dell'art.   5   del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  in  conformita'  alla  citata
proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»,  cosi'  come  approvato  con  il
citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di  dover  comunicare
la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento  del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi  dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art.  5,  comma  10,  del  disciplinare  di  produzione  della
Denominazione di Origine  Controllata  dei  vini  «Terre  Tollesi»  o
«Tullum», consolidato con le modifiche introdotte per  conformare  lo
stesso alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato
con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in  premessa,
e' sostituito dal seguente testo: 
    «Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre
Tollesi" o "Tullum" bianco, nonche' per  i  vini  "Terre  Tollesi"  o
"Tullum" con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art.
2 l'immissione al consumo e' consentita  a  partire  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.». 
  2.  La  modifica  al  disciplinare  consolidato  della  DOP  «Terre
Tollesi» o «Tullum», di cui al  comma  1,  sara'  inserita  sul  sito
internet del Ministero e comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure
richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 ottobre 2012 
 
                                         Il direttore generale: Sanna